LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
               PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO.

  Nella seduta odierna del 15 luglio 2004:
  Premesso che:
    gli  articoli 2,  comma  2,  lettera  b) e 4, comma 1 del decreto
legislativo  28 agosto  1997, n. 281, affidano a questa Conferenza il
compito  di  promuovere  e  sancire accordi tra Governo e regioni, in
attuazione   del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine  di
coordinare   l'esercizio   delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' di interesse comune;
    il  Ministero  della  salute,  con  nota  del  9 giugno  2003, ha
trasmesso la proposta di accordo in oggetto, che e' stata predisposta
al  fine  di  fornire  indicazioni condivise a livello nazionale, per
garantire  al cittadino livelli di assistenza, qualita' e indicazioni
appropriate all'esecuzione delle prestazioni;
    che   tale  proposta  e'  stata  esaminata  in  sede  tecnica  il
successivo  22 luglio  e,  in  quella  sede,  i  rappresentanti delle
regioni hanno chiesto un rinvio per approfondimenti;
    con  nota  del  2 ottobre  2003,  la  regione  Veneto, a nome del
coordinamento interregionale, ha trasmesso la proposta di accordo con
le  osservazioni delle regioni, sulla quale il Ministero della salute
ha  fatto  conoscere  il  proprio  avviso  con nota del 9 marzo 2004,
mentre  il  Ministero  dell'economia  e  finanze  ha  avanzato alcune
proposte  di  modifica  con  nota  del  1° aprile  2004, subordinando
all'accoglimento   delle  stesse  l'espressione  del  proprio  avviso
sull'accordo in oggetto;
    che  il  10 giugno  2004  in sede tecnica sono state avanzate dal
rappresentante del Ministero della salute alcune proposte di modifica
tenuto  conto  di  quanto rappresentato dal Ministero dell'economia e
finanze  ed e' stato convenuto il testo del presente accordo e che, a
seguito  di successivi approfondimenti con la regione Veneto, ai fini
di  una  maggiore chiarezza del testo, la segreteria della Conferenza
Stato-regioni  ha trasmesso il testo definitivo dell'accordo con nota
del 5 luglio 2004;
  Considerato   che,   nel   corso   dell'odierna  seduta  di  questa
Conferenza,  i  Presidenti  delle  regioni  e delle province autonome
hanno espresso avviso favorevole all'accordo;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo,  delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano espresso nell'odierna seduta;
                              Sancisce
l'accordo  tra  il  Ministro  della  salute, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:
    il  documento  recante: «Linee-guida per le attivita' di genetica
medica»,  oggetto  del  presente  accordo, che si allega sub A) quale
parte  integrante,  assolve  ad  una  funzione  di  razionalizzazione
dell'attivita'  di genetica medica nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale,  fermo restando l'autonomia delle singole regioni per cio'
che  attiene  i  modelli  organizzativi  piu'  consoni  alle  realta'
territoriali;
    il  documento  di che trattasi non innova in alcun modo i livelli
essenziali  di  assistenza sanitaria di cui al decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, confermati dall'art. 54
della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e  non e' suscettibile di
determinare   alcun   onere   aggiuntivo  di  spesa,  limitandosi  ad
individuare appropriate modalita' erogative nel rispetto dell'Accordo
Stato-regioni   dell'8 agosto   2001,   come  integrato  dalle  leggi
finanziarie per gli anni 2002-2003.
      Roma, 15 luglio 2004
ri; Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino