IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento  del  Consiglio  CE n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedono,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999
ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che,
qualora  le  condizioni  climatiche  lo  richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il   regolamento   del  Consiglio  CE  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto   l'attestato   dell'assessorato  agricoltura  della  regione
Piemonte  con  il  quale  la  stessa  ha  certificato che nel proprio
territorio  si  sono  verificate,  per  la vendemmia 2004, condizioni
climatiche  sfavorevoli  ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento
che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della regione Piemonte provenienti dalle zone di produzione delle uve
atte a dare V.Q.P.R.D., appresso specificati, per tutte le tipologie,
sottozone  e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici
disciplinari di produzione:
    «Albugnano»;
    «Barbera d'Asti»;
    «Barbera del Monferrato;
    «Boca»;
    «Bramaterra»;
    «Canavese»;
    «Canavese» Barbera;
    «Canavese» Bianco;
    «Canavese» Nebbiolo;
    «Canavese» Rosato;
    «Canavese» Rosso;
    «Carema»;
    «Colline Novaresi»;
    «Colline Novaresi» Nebbiolo o Spanna;
    «Colline Novaresi» Vespolina;
    «Colline Novaresi» Croatina;
    «Colline Novaresi» Bianco;
    «Colline Novaresi» Rosso;
    «Colline Novaresi» Uva rara o Bonarda;
    «Colline Novaresi» Barbera;
    «Cortese dell'Alto Monferrato»;
    «Coste della Sesia» Rosso;
    «Coste della Sesia» Rosato;
    «Coste della Sesia» Bianco;
    «Coste della Sesia» Nebbiolo o Spanna;
    «Coste della Sesia» Bonarda o Uva rara;
    «Coste della Sesia» Croatina;
    «Coste della Sesia» Vespolina;
    «Dolcetto d'Asti»;
    «Erbaluce di Caluso» o «Caluso»;
    «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» spumante;
    «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» passito;
    «Fara»
    «Freisa d'Asti»;
    «Gattinara»;
    «Grignolino d'Asti»;
    «Ghemme»;
    «Lessona»;
    «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco»;
    «Monferrato»;
    «Ruche' di Castagnole Monferrato»;
    «Piemonte»;
    «Sizzano»;
    «Valsusa».
  2.  Le  operazioni  di  arricchimento,  per  i V.Q.P.R.D. di cui al
precedente  comma,  debbono  essere  effettuate  secondo le modalita'
previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo
di  due  gradi,  utilizzando  mosto di uve concentrato o mosto di uve
concentrato  e  rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte
salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari
di produzione.
  3.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
alla  elaborazione  dei  V.S.Q.P.R.D., di cui ai commi precedenti del
presente  articolo, sono autorizzate per la varieta' di vite appresso
indicate:
    Albarossa,   Aleatico,   Ancellotta,   Arneis,  Avana,  Avarengo,
Barbera,  Barbera  B, Bonarda, Brachetto, Bussanello, Cabernet franc,
Cabernet   Sauvignon,   Chardonnay,  Ciliegiolo,  Cortese,  Croatina,
Dolcetto,  Doux  d'Henry,  Durasa, Erbaluce, Favorita, Freisa, Gamay,
Grignolino,  Lambrusca  di Alessandria, Malvasia di Casorzo, Malvasia
di  Schierano,  Malvasia nera lunga, Merlot, Moscato. B, Moscato nero
d'Acqui,   Muller  thurgau,  Fascetta,  Nebbiolo,  Neretta  cuneense,
Neretto  di  Bairo,  Pelaverga,  Pelaverga  piccolo,  Pinot B., Pinot
grigio,  Pinot  N.,  Plassa  Quagliano,  Riesling,  Riesling italico,
Ruche',  Sangiovese,  Sauvignon,  Sylvaner  verde, Syrtha, Timorasso,
Traminer aromatico, Uva rara, Uvalino, Vespolina.
  Dette  operazioni  debbono  essere  effettuate secondo le modalita'
previste  dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo
di  due  gradi,  utilizzando  mosto di uve concentrato o mosto di uve
concentrato  e  rettificato, o mediante concentrazione parziale fatte
salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari
di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 17 settembre 2004
                                         Il direttore generale: Abate