Con  decreto  del direttore generale per lo sviluppo produttivo e
la  competitivita'  e  del  direttore  generale  della tutela e delle
condizioni di lavoro del 13 settembre 2004;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 459;
    Vista   altresi'   la  direttiva  del  Ministro  delle  attivita'
produttive  del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;
    Vista  l'istanza  presentata dall'Organismo SICIT S.r.l. con sede
legale  in  viale Monte Nero, 7 - Milano, acquisita in atti di questo
Ministero  in  data  20 febbraio  2004,  prot.  n.  829974,  volta ad
ottenere    l'autorizzazione   all'esercizio   delle   attivita'   di
certificazione   relativa   ad   alcuni   tipi  di  macchine  di  cui
all'allegato  IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996,  n.  459,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;
    Vista  la  nota  dell'Organismo  SICIT  S.r.l. con sede legale in
viale  Monte  Nero, 7 - Milano, acquisita in atti di questo Ministero
in  data  30 aprile  2004,  prot.  n.  830315  con  la quale e' stata
integrata e completata la documentazione gia' prodotta;
    Considerato che l'Organismo SICIT S.r.l. con sede legale in viale
Monte  Nero,  7  -  Milano,  ha  dichiarato di essere in possesso dei
requisiti  minimi  di cui all'allegato VII del decreto del Presidente
della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
    Viste    le    risultanze    dell'esame    istruttorio   esperito
congiuntamente  con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nella   riunione   tenutasi   presso  il  Ministero  delle  attivita'
produttive il 24 maggio 2004;
    L'Organismo SICIT S.r.l. con sede legale in viale Monte Nero, 7 -
Milano,  e'  autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformita'
ai  requisiti  essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui
all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:
      A. Macchine
        16.  Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio
di caduta verticale superiore a 3 metri.
    L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.