IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 117, comma 2, lettera r), della Costituzione che
attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella materia del
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59», il quale all'art. 118 individua le funzioni e
i compiti amministrativi che restano allo Stato in ordine alle
attivita' di informazione ed al comma 1, tra gli altri, alla lettera
e) il coordinamento informativo e statistico;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
concernente le procedure di monitoraggio per l'assistenza sanitaria
nell'ambito delle disposizioni in materia di federalismo fiscale;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001,
riguardante i modelli di rilevazione delle attivita' economiche delle
aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e in
particolare il modello LA per la rilevazione dei costi per livelli di
assistenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33
dell'8 febbraio 2002, relativo alla definizione dei livelli
essenziali di assistenza;
Rilevata la necessita' di modificare il modello LA per adeguarlo
alle mutate esigenze conoscitive derivanti dall'entrata in vigore del
richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui
livelli essenziali di assistenza sanitaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208
dell'8 settembre 2003, riguardante l'approvazione del Programma
statistico nazionale per il triennio 2003-2005;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, come da verbale della seduta del 20 maggio 2004;
Decreta:
Articolo unico
1. Per l'acquisizione al sistema dei dati economici di
rilevazione dei costi per livelli di assistenza a partire dall'anno
2003 le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere
inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al
Ministero della salute le informazioni richieste con il nuovo modello
LA riportato in allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. Le modalita' di compilazione sono specificate nelle linee
guida allegate allo stesso modello.
3. Nulla e' innovato rispetto a quanto gia' previsto dalle
disposizioni vigenti per la validazione dei dati, per ritardi e
inadempienze e alle modalita' di trasmissione degli stessi, salvo
che, per l'anno 2003, le scadenze sono fissate al 15 settembre 2004
per i codici «000» e per quelli delle aziende unita' sanitarie locali
e aziende ospedaliere e al 30 settembre 2004 per i codici «999»
riepilogativo regionale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 giugno 2004
Il Ministro: Sirchia