IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                                e con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la  legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto;
  Visti in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera c) e 6, comma
4,   della   citata   legge   n.   257   del   1992,  che  prevedono,
rispettivamente,  la  predisposizione  di  disciplinari tecnici sulle
modalita'  di  gestione dei rifiuti contenenti amianto da parte della
Commissione  per  la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi
sanitari  connessi  all'impiego  dell'amianto  e  l'adozione di detti
disciplinari  da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita';
  Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  e,  in
particolare,  l'articolo  18,  comma  2,  lettera  b)  e comma 4, che
prevede,  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente di concerto con i
Ministri  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e con il
Ministro  della  sanita',  la  determinazione  e  la disciplina delle
attivita'  di  recupero  dei  prodotti  di  amianto  e dei beni e dei
prodotti contenenti amianto;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  il  decreto  legislativo  13 gennaio  2003,  n.  36, recante
l'attuazione  della  direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti,  ed il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive ed
il Ministro della salute, sentito il Ministro degli affari regionali,
13 marzo  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n.
67, recante criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica;
  Vista  la  direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  del  9 aprile  2002,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 maggio  2002,  n. 108, recante indicazioni per la corretta e piena
applicazione   del   regolamento   comunitario   n.  2557/2001  sulle
spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;
  Visti    i    disciplinari   tecnici   sulle   modalita'   per   la
classificazione,  il  trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto
nonche'  sul  trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti
medesimi  nelle  discariche  autorizzate, approvati dalla Commissione
per  la  valutazione  dei  problemi  ambientali e dei rischi sanitari
connessi  all'impiego  dell'amianto,  di cui all'articolo 4, comma 1,
della  citata  legge  n.  257  del  1992,  nella  seduta plenaria del
15 gennaio 2004;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. UL/2004/4612 del 14 giugno 2004;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1. Sono  adottati,  ai  sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge
27 marzo  1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalita' per il
trasporto   ed  il  deposito  dei  rifiuti  di  amianto  nonche'  sul
trattamento,   sull'imballaggio   e  sulla  ricopertura  dei  rifiuti
medesimi   nelle  discariche,  approvati  dalla  Commissione  per  la
valutazione  dei  problemi  ambientali e dei rischi sanitari connessi
all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4, comma 1, della citata
legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004.
  2. I   predetti   disciplinari,  di  cui  all'allegato  A,  tecnici
costituiscono parte integrante del presente regolamento.
  3. I  disciplinari tecnici definiscono ed individuano i processi di
trattamento  dei  rifiuti contenenti amianto. I trattamenti che, come
effetto,   conducono   alla  totale  trasformazione  cristallochimica
dell'amianto,  rendono  possibile  il  riutilizzo di questo materiale
come materia prima.
  4. L'allegato A, al presente decreto integra l'allegato 1, relativo
all'ammissibilita'  dei  rifiuti di amianto o contenenti amianto, del
decreto  13 marzo  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo
2003,  n.  67,  recante  criteri  di  ammissibilita'  dei  rifiuti in
discarica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 29 luglio 2004

                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                              Matteoli

                      Il Ministro della salute
                               Sirchia

               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2004
  Ufficio  di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 347
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -  La  legge  27 marzo  1992,  n.  257, recante: «Norme
          relative  alla  cessazione  dell'impiego  dell'amianto», e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87,
          S.O.  L'art.  5,  comma  1,  lettera  c) della citata legge
          27 marzo 1992, n. 257, e' il seguente:
                «c) a    predisporre   disciplinari   tecnici   sulle
          modalita'  per  il  trasporto  e il deposito dei rifiuti di
          amianto   nonche'   sul  trattamento,  l'imballaggio  e  la
          ricopertura   dei   rifiuti   medesimi   nelle   discariche
          autorizzate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica   10 settembre   1982,   n.  915,  e  successive
          modificazioni e integrazioni;».
              -  L'art. 6, comma 4, della citata legge 27 marzo 1992,
          n. 257, e' il seguente:
              «4. Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
          Ministro  della  sanita',  adotta  con  proprio decreto, da
          emanare  entro  trecentosessantacinque giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, i disciplinari
          tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).».
              -  Il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,
          recante:   «Attuazione   delle   direttive  91/156/CEE  sui
          rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
          imballaggi  e  sui  rifiuti  di imballaggio», e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O. Si
          riportano i commi 2, lettera b) e 4 dell'art. 18 del citato
          decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
              «2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
                a) (omissis);
                b) la  determinazione e la disciplina delle attivita'
          di  recupero  dei  prodotti  di  amianto  e  dei beni e dei
          prodotti contenenti amianto.
              4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
          decreto,  le norme regolamentari e tecniche di cui al comma
          2  sono  adottate,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  con decreti del Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato e della sanita', nonche',
          quando  le  predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed
          il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
          i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e
          dei trasporti e della navigazione.».
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, S.O., e' il seguente:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              -  Il  decreto  legislativo  13 gennaio  2003,  n.  36,
          recante:  «Attivazione  della direttiva 1999/31/CE relativa
          alle  discariche  di rifiuti», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  12 marzo  2003,  n.  59, S.O. L'art. 4, comma 1,
          della citata legge n. 257, del 1992, e' il seguente:
              «4. (Istituzione  della  commissione per la valutazione
          dei  problemi  ambientali  e  dei  rischi sanitari connessi
          all'impiego  dell'amianto).  -  1. Con decreto del Ministro
          della  sanita', di concerto con il Ministro dell'industria,
          del   commercio   e   dell'artigianato,   con  il  Ministro
          dell'ambiente,  con  il  Ministro  dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  e con il Ministro del
          lavoro  e  della previdenza sociale e' istituita, presso il
          Ministero  della sanita', entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, la commissione per
          la   valutazione  dei  problemi  ambientali  e  dei  rischi
          sanitari  connessi  all'impiego  dell'amianto,  di  seguito
          denominata commissione, composta da:
                a) due  esperti  di tecnologia industriale, designati
          dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica;
                b) due   esperti   di   materiali   e   di   prodotti
          industriali,  designati  dal  Ministro  dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato;
                c) due  esperti  di problemi dell'igiene ambientale e
          della  prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro,  designati dal
          Ministro della sanita';
                d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e
          di  sicurezza  delle  produzioni industriali, designati dal
          Miinistro dell'ambiente;
                e) un  esperto  di problemi della previdenza sociale,
          designato  dal  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale;
                f) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
                g) un  esperto del Consiglio nazionale delle ricerche
          (CNR);
                h) un  esperto  dell'Ente  per  le  nuove tecnologie,
          l'energia e l'ambiente (ENEA);
                i) un   esperto   dell'Istituto   superiore   per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
                l) tre  rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          dei   lavoratori  maggiormente  rappresentative  a  livello
          nazionale;
                m) due   rappresentanti  delle  organizzazioni  delle
          imprese industriali e artigianali del settore;
                n) un rappresentante delle associazioni di protezione
          ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.
          349».
          Note all'art. 1:
              -  Le  note  all'art.  6, comma 4, della legge 27 marzo
          1992, n. 257, sono contenute nelle note alle premesse.
              -  Le  note  all'art. 4, comma 1, della citata legge n.
          257 del 1992, sono contenute nelle note alle premesse.