IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1607/2000  della  Commissione del
24 luglio 2000 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.   1493/1999   relativo   all'organizzazione   comune  del  mercato
vitivinicolo,  in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di
qualita' prodotti in regioni determinate;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  884/2001  della  Commissione  del
24 aprile   2001,  recante  modalita'  di  applicazione  relative  ai
documenti  che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla
tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, e successive modifiche;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  753/2002  della  Commissione  del
29 aprile  2002,  che  fissa  talune  modalita'  di  applicazione del
regolamento  (CE)  n.  1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la
designazione,  la  denominazione, la presentazione e la protezione di
taluni prodotti vitivinicoli, e successive modifiche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione di mosti, vini e aceti e, in particolare, l'art. 20;
  Vista la legge n. 164 del 10 febbraio 1992 recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  decreto ministeriale 7 luglio 1993, recante disposizioni
sui  recipienti  in  cui  sono confezionati i vini a denominazione di
origine,   successivamente   modificato   con   decreto  ministeriale
12 luglio 1999;
  Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1994 recante disposizioni
in  deroga  per l'utilizzo del tappo «a fungo» per i vini frizzanti a
denominazione di origine;
  Visto   il   decreto  ministeriale  3 luglio  2003  concernente  le
disposizioni  nazionali  applicative del regolamento (CE) n. 753/2002
della Commissione del 29 aprile 2002 sopra citato;
  Ritenuto necessario stabilire specifiche disposizioni nazionali per
l'elaborazione  dei  vini frizzanti, nonche' ricodificare in un unico
testo  le  disposizioni  in materia di elaborazione, confezionamento,
designazione  e presentazione dei vini frizzanti e dei vini frizzanti
gassificati, in conformita' alle sopra citate disposizioni;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso
nella seduta del 15 luglio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.   Per   «vino   frizzante»   si  intende  il  prodotto  definito
all'allegato I n. 17 del regolamento (CE) n. 1493/99 comprendente, ai
sensi del presente decreto, le seguenti categorie:
    a) il   vino  frizzante  generico  che,  ai  sensi  del  disposto
dell'allegato VII, sezione A, paragrafo 2, lettera f) del regolamento
(CE) n. 1493/99, nella designazione e presentazione e' definito «vino
frizzante»;
    b) il  vino  frizzante  a  indicazione  geografica tipica che, ai
sensi del disposto dell'allegato VII, sezione A, paragrafo 2, lettera
f),   del   regolamento   (CE)   n.  1493/99,  nella  designazione  e
presentazione e' definito «vino frizzante»;
    c) il  vino frizzante di qualita' prodotto in regioni determinate
che, ai sensi del disposto dell'allegato VII, sezione A, paragrafo 2,
lettera  c), nella designazione e presentazione e' indicato anche con
la sigla «v.f.q.p.r.d.»;
  2. Per «vino frizzante gassificato» si intende il prodotto definito
all'allegato I, n. 18 del regolamento (CE) n. 1493/99.