IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1,  in  particolare i commi 1 e 2, del decreto-legge
24 novembre 2003, n. 328, entrato in vigore il 26 novembre 2003;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare  i  commi 137 e 139, che prevedono, tra l'altro, nel caso
di  programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche
con  riferimento  a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero
miranti  al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, che
il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, puo' disporre, entro il 31
dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria,  di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  gia'
previste  da  disposizioni  di legge, anche in deroga alla disciplina
vigente  in  materia,  nonche'  concessioni, anche senza soluzione di
continuita',  dei  predetti  trattamenti,  che  devono  essere  stati
definiti  in  specifici accordi in sede governativa intervenuti entro
il 30 giugno 2004;
  Considerato  che,  con  lo  specifico  accordo  intervenuto in data
14 gennaio  2004  presso  il  Ministero  del lavoro e delle politiche
sociali,  alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, si
e'  ritenuto  che  le  societa' dei settori industriale, terziario ed
artigiano  non  rientranti  nel campo di applicazione della normativa
riguardante  il trattamento straordinario di integrazione salariale o
non  aventi  i requisiti per accedere al predetto trattamento secondo
le  vigenti disposizioni, operanti nell'area di Portovesme (Cagliari)
e  di  S. Gavino  (Cagliari),  coinvolte  dalla  crisi della societa'
Portovesme  S.r.l.,  rientrino  nella  previsione normativa di cui al
citato  art.  3,  comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in
quanto,  mediante  la  concessione  del  trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  potra'  essere  agevolata la gestione delle
problematiche   occupazionali  relative  alle  suddette  fattispecie,
mediante   il   graduale   e  progressivo  reimpiego  dei  lavoratori
interessati,  conseguente  al  previsto  riavvio degli impianti della
citata Portovesme S.r.l.;
  Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale, ai sensi del citato art. 1 del decreto-legge
24 novembre  2003,  n.  328,  e  dell'art.  3, comma 137, della legge
24 dicembre  2003,  n.  350, presentate dalle aziende individuate dal
predetto accordo;
  Considerato  che  alcune delle predette istanze presentano una data
di   decorrenza   anteriore   all'entrata   in   vigore   del  citato
decreto-legge n. 328/2003;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di poter concedere il trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  solamente dal 26 novembre
2003  fino  al  31 dicembre  2004, in favore dei lavoratori coinvolti
nelle  fattispecie  aziendali  di  cui  al  capoverso precedente, con
l'obiettivo  di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 3,
comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e
dell'art.  3,  comma  137,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004,
in  favore  di  un numero massimo di 2 dipendenti della societa' S.M.
Service  S.a.s.,  unita' di Portoscuso (Cagliari), la concessione del
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale,  definito
nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 38.900,00.