IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita' e successive modificazioni; Considerato che in occasione dei controlli fitosanitari svolti nel 2003, sono state riscontrate numerose infestazioni di agrumi originari dell'Argentina o del Brasile da parte di organismi nocivi, in particolare Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) e Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus); Considerato che la Commissione U.E. ha stabilito che per quanto riguarda gli agrumi importati in provenienza dall'Argentina e dal Brasile i requisiti della direttiva 2000/29/CE stabiliti all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4 non sono soddisfatti e pertanto ha adottato misure di emergenza temporanee per le importazioni nella Comunita' di agrumi originari dell'Argentina o del Brasile; Considerata la necessita' di recepire la decisione della Commissione n. 2004/416/CE del 29 aprile 2004, relativa alle misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari dell'Argentina o del Brasile; A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Decreta: Art. 1. 1. In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, a decorrere dal 1° maggio 2004 i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi (in appresso denominati «agrumi») originari dell'Argentina o del Brasile possono essere introdotti nel territorio della Comunita' soltanto se conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato al presente decreto.