IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  n.  91/683/CEE  del
19 dicembre   1991   concernente   le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure
di  protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nel territorio
della  Repubblica  italiana  degli  organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e successive modificazioni;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita' e successive modificazioni;
  Considerato  che in occasione dei controlli fitosanitari svolti nel
2003,   sono   state  riscontrate  numerose  infestazioni  di  agrumi
originari  dell'Argentina o del Brasile da parte di organismi nocivi,
in  particolare  Guignardia  citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni
per  Citrus)  e  Xanthomonas  campestris  (tutti i ceppi patogeni per
Citrus);
  Considerato  che  la  Commissione  U.E. ha stabilito che per quanto
riguarda  gli  agrumi  importati  in provenienza dall'Argentina e dal
Brasile i requisiti della direttiva 2000/29/CE stabiliti all'allegato
IV,  parte  A,  sezione  I,  punti 16.2 e 16.4 non sono soddisfatti e
pertanto   ha   adottato   misure  di  emergenza  temporanee  per  le
importazioni nella Comunita' di agrumi originari dell'Argentina o del
Brasile;
  Considerata   la   necessita'   di   recepire  la  decisione  della
Commissione  n.  2004/416/CE del 29 aprile 2004, relativa alle misure
provvisorie  di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari
dell'Argentina o del Brasile;
  A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  deroga  all'allegato  IV,  parte A, sezione I, punti 16.2 e
16.4,  del  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  a decorrere dal
1° maggio  2004  i  frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf.,  e  relativi ibridi (in appresso denominati «agrumi») originari
dell'Argentina o del Brasile possono essere introdotti nel territorio
della   Comunita'   soltanto   se  conformi  ai  requisiti  stabiliti
nell'allegato al presente decreto.