IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602;
  Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1, comma 9, della stessa legge n.
223/1991;
  Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che
ha  esteso  l'applicazione  delle  disposizioni delle leggi 23 luglio
1991,  n.  223  e  5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori
ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  l'art.  1,  in  particolare i commi 1 e 2, del decreto-legge
24 novembre 2003, n. 328;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare  i  commi 137 e 139, che prevedono, tra l'altro, nel caso
di  programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche
con  riferimento  a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero
miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi - che
il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  disporre, entro il
31 dicembre  2004,  proroghe  di  trattamenti  di  cassa integrazione
guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
gia'  previste  da  disposizioni  di  legge,  anche  in  deroga  alla
disciplina  vigente  in  materia,  nonche'  concessioni,  anche senza
soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere
stati  definiti  in specifici accordi in sede governativa intervenuti
entro il 30 giugno 2004;
  Visto  l'accordo  siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   alla   presenza   del
Sottosegretario  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
on.le Pasquale Viespoli, concernente il cambio di appalto nei servizi
dell'indotto delle Ferrovie dello Stato, nel quale si e' convenuto di
garantire  il mantenimento del posto di lavoro per tutti i lavoratori
attualmente   occupati   attraverso   il   passaggio   alle   aziende
subentranti,     specificatamente    prevedendo    la    possibilita'
dell'utilizzo  degli  ammortizzatori sociali per affrontare eventuali
problematiche  relative a singoli appalti, nonche' anche a tutela dei
soci lavoratori delle cooperative in regime di decreto del Presidente
della Repubblica n. 602/1970 sopra richiamato;
  Visto  il  decreto  n.  32534  del 18 giugno 2003, del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti il
23 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 275;
  Visto  il  decreto  n. 33275 del 12 dicembre 2003, del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti il
30 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 273;
  Considerato  che  con  il  verbale  d'accordo,  intervenuto in data
10 febbraio  2004,  presso  il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,  alla  presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli,
e'  stata  effettuata  una  verifica circa lo stato di attuazione del
citato  accordo  del  2 maggio  2002.  Dal  confronto  e' emerso che,
nell'attuale  situazione,  permangono  le  difficolta'  produttive ed
occupazionali  delle  aziende del settore degli appalti ferroviari e,
pertanto,  e' stata confermata la necessita' di utilizzare, anche per
l'anno  2004,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  137,  della  legge n.
350/2003,   gli   ammortizzatori   sociali   previsti  dalle  vigenti
normative, in favore delle aziende del predetto settore, sia nel caso
in cui siano stati raggiunti i limiti temporali previsti dall'art. 1,
comma  9,  della  legge  n.  223/1991, sia nel caso di estensione dei
predetti  trattamenti  anche nei confronti dei soci lavoratori, delle
cooperative ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
  Vista  la  nota  n.  5224  del  23 marzo  2004  del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nella quale, con espresso riferimento
al  sopra  richiamato  art.  3, comma 137, della legge n. 350/2003, e
sulla base degli accordi del 2 maggio 2002 e del 10 febbraio 2004, si
richiede la concessione e/o la proroga, del trattamento straordinario
di  integrazione salariale e del contratto di solidarieta', in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalle  aziende  esercenti  attivita'  di
pulizia presso le Ferrovie dello Stato, nonche' la concessione e/o la
proroga  del  trattamento  di integrazione salariale per contratto di
solidarieta'  e  del  trattamento  di  mobilita',  in favore dei soci
lavoratori   dipendenti   dalle  cooperative  aderenti  al  Consorzio
nazionale  cooperative  portabagagli, ex decreto del Presidente della
Repubblica  n. 602/1970, al fine di agevolare i passaggi di personale
all'interno delle aziende in questione e di facilitare il risanamento
delle  stesse,  con l'obiettivo finale del recupero occupazionale dei
lavoratori interessati ai suddetti trattamenti;
  Ritenuto  di  poter  autorizzare  la concessione e/o la proroga del
trattamento   straordinario  di  integrazione  salariale  nonche'  la
proroga  del  contratto  di  solidarieta'  in  favore  dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  esercenti  attivita' di pulizia presso le
Ferrovie dello Stato;
  Ritenuto,  altresi',  di  poter  autorizzare  la concessione e/o la
proroga  del  trattamento  di integrazione salariale per contratto di
solidarieta'  e  del  trattamento  di  mobilita'  in  favore dei soci
lavoratori   dipendenti   dalle  cooperative  aderenti  al  Consorzio
nazionale  cooperative  portabagagli, ex decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/1970;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' autorizzata, anche senza soluzione di continuita', e comunque
non  oltre  il  31 dicembre  2004 - la concessione e/o la proroga del
trattamento   straordinario  di  integrazione  salariale  nonche'  la
proroga   del   contratto   di  solidarieta',  definiti  nell'accordo
intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in  data  10 febbraio 2004, in favore dei lavoratori dipendenti dalle
aziende  esercenti  attivita'  di  pulizia  presso  le Ferrovie dello
Stato,  interessate  al  cambio di appalto di cui all'accordo in data
2 maggio  2002  citato  in  premessa,  che  hanno  superato  i limiti
temporali stabiliti dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991,
n.  223  e  dall'art.  7  del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  I  predetti  lavoratori,  individuati  nel  prospetto allegato alla
sopraccitata  nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
n. 5224 del 23 marzo 2004, sono i seguenti:
    1)  60  unita'  interessate alla proroga e/o alla concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale cosi' distinte:
      a) 26  unita',  aventi  diritto  alla  proroga  del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  dal  1° gennaio  2004 al
31 dicembre 2004, avendo gia' fruito del medesimo trattamento fino al
31 dicembre  2003,  sulla  base  di  quanto stabilito dall'art. 1 del
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32534 del
18 giugno  2003,  registrato  alla  Corte dei conti il 4 agosto 2003,
registro n. 4, foglio n. 275.
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 409.344,00.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%;
      b) 34  unita',  aventi diritto alla concessione del trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale,  per  il  periodo  dal
1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 602.616,00;
    2)  414  lavoratori  interessati  alla  proroga  del  trattamento
straordinario    di   integrazione   salariale   per   contratto   di
solidarieta', per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004,
gia'  fruitori  del  trattamento  in  questione, sulla base di quanto
stabilito  dall'art.  1  del  decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze  n. 32534 del 18 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti
il 4 agosto 2003, registro n. 4, foglio n. 275.
  Gli    interventi    sono    disposti   nel   limite   massimo   di
Euro 6.518.016,00.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.