L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 22 settembre 2004,
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 431/95;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99);
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/00);
    i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
    il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004   recante   «Nuova
individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento
dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi
dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»
(di seguito: decreto ministeriale elettrico);
    il   decreto  ministeriale  gas  20 luglio  2004  recante  «Nuova
individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio
energetico  e  sviluppo  delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito:
decreto ministeriale gas);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239.
  Visti:
    la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
    la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
    il  documento  per  la  consultazione  4 aprile 2002 (di seguito:
documento per la consultazione 4 aprile 2002);
    la   deliberazione  27 dicembre  2002,  n.  233/02  (di  seguito:
deliberazione n. 233/02);
    la  deliberazione  18 settembre  2003,  n.  103/03  (di  seguito:
deliberazione n. 103/03).
  Considerato che:
    l'art.  3,  comma  1 del decreto ministeriale elettrico 20 luglio
2004  determina  gli  obiettivi  quantitativi nazionali di incremento
dell'efficienza  energetica  degli  usi  finali ai sensi dell'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    l'art.  3,  comma 1  del  decreto ministeriale gas 20 luglio 2004
determina   gli   obiettivi   quantitativi   nazionali  di  risparmio
energetico  e  sviluppo  delle  fonti rinnovabili di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    l'art.  4,  comma 1,  dei  decreti  ministeriali  20 luglio  2004
stabilisce  che,  fino  all'emanazione dei decreti del Ministro delle
attivita'  produttive  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, d'intesa con la conferenza unificata, di
cui  al  secondo  capoverso del medesimo articolo, sono soggetti agli
obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i distributori di
energia  elettrica e i distributori di gas naturale che fornivano non
meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001;
    l'art.  4,  comma 2, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio
2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1,
del   medesimo  decreto,  che  deve  essere  conseguita  dal  singolo
distributore,  e'  determinata  dal  rapporto tra l'energia elettrica
distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla
propria  rete,  e  da  esso  autocertificata,  e  l'energia elettrica
complessivamente  distribuita sul territorio nazionale, determinata e
comunicata  annualmente  dall'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;
    l'art.  3,  comma 4,  del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004
prevede  che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del
medesimo decreto, che deve essere conseguita dalla singola impresa di
distribuzione  e'  determinata  dal  rapporto tra la quantita' di gas
naturale   distribuita  dalla  medesima  impresa  ai  clienti  finali
connessi  alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantita' di
gas  naturale  distribuita  sul  territorio  nazionale, determinata e
comunicata  annualmente  dall'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas,  entrambe  conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso
ed espresse in GJ.
  Considerato altresi' che:
    l'art.  14,  comma 2,  dei  decreti  ministeriali  20 luglio 2004
stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita'
per  l'energia  elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti
emanati  dalla medesima Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
    con   deliberazione   n.   233/02  l'Autorita'  ha  richiesto  ai
distributori  di  energia  elettrica  e di gas naturale che servivano
piu' di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di autocertificare
il  numero  di  clienti  finali  serviti  al  31 dicembre  2001  e il
quantitativo di energia elettrica e di gas naturale distribuito mente
a  partire  dall'anno  2000 come definito dai decreti ministeriali 24
aprile 2001;
    a  seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione
della   deliberazione   n.  233/02  dispone  delle  autodichiarazioni
relative  al gas naturale distribuito nell'anno 2003 dalle imprese di
distribuzione   che   servivano  almeno  100.000  clienti  finali  al
31 dicembre 2001;
    l'art.  2,  comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio
2004   stabilisce   che   per   energia   elettrica  complessivamente
distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia
elettrica  trasportata  ai  clienti  finali,  a  tutti  i  livelli di
tensione,   da   tutti   i  soggetti  aventi  diritto  ad  esercitare
l'attivita'   di   distribuzione   dell'energia  elettrica  ai  sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi
gli autoconsumi dei medesimi soggetti;
    l'art.  2,  comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio
2004   stabilisce   che  per  energia  elettrica  distribuita  da  un
distributore  si  intende  l'energia  elettrica trasportata a tutti i
livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso
distributore,   avente   diritto   ad   esercitare   l'attivita'   di
distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, ivi inclusi gli autoconsumi del
distributore medesimo;
    che  l'art.  11,  commi 2 e 4, dei decreti ministeriali 20 luglio
2004  prevede  che l'Autorita' verifichi annualmente il conseguimento
da  parte  dei  distributori  degli  obiettivi  specifici  annuali  a
ciascuno  di  essi  assegnati ai sensi dei medesimi decreti e commini
sanzioni in caso di inadempienza a tali obiettivi;
    che  l'art.  13, comma 6, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004
prevede  che  il  50%  delle  risorse  di cui al comma 1 del medesimo
articolo  e'  destinato, previo parere favorevole del Ministero delle
attivita'  produttive  e  del Ministero dell'ambiente, alla copertura
dei   costi   di   un   programma   di   campagne  informative  e  di
sensibilizzazione  degli  utenti  finali,  eseguite  dalle imprese di
distribuzione nel periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e che la
ripartizione  delle  risorse  tra  le  imprese di distribuzione tiene
conto  dell'obiettivo di ciascuna di esse, di cui all'art. 3, comma 4
del medesimo decreto;
    che  l'art.  13, comma 8, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004
prevede  che  l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta gli
opportuni  provvedimenti affinche' la cassa conguaglio per il settore
elettrico  possa  provvedere  alla esecuzione delle attivita' ad essa
assegnate dal medesimo articolo.
  Ritenuto che sia opportuno:
    prescrivere  ai  distributori  di energia elettrica soggetti agli
obblighi   di   cui   ai   decreti  ministeriali  20 luglio  2004  di
autocertificare  annualmente,  a partire dall'anno 2004, la quantita'
di  energia  elettrica da essi distribuita nell'anno precedente, come
definita  dai medesimi decreti ministeriali, disaggregata per regione
e provincia autonoma;
    prescrivere   ai  distributori  di  gas  naturale  soggetti  agli
obblighi   di   cui   ai   decreti  ministeriali  20 luglio  2004  di
autocertificare  annualmente,  a partire dall'anno 2005, la quantita'
di  gas  naturale distribuita ai clienti finali connessi alla propria
rete   nell'anno   precedente,  coi  medesimi  decreti  ministeriali,
disaggregata per regione e provincia autonoma;
    prescrivere  alla  societa'  Gestore  della  rete di trasmissione
nazionale  S.p.a. di trasmettere annualmente all'Autorita', a partire
dall'anno  2004,  i  dati  consuntivi  relativi all'energia elettrica
complessivamente   distribuita  sul  territorio  nazionale  nell'anno
precedente,   come   definita   dai  medesimi  decreti  ministeriali,
disaggregati per regione e provincia autonoma;
    prescrivere  alle  imprese  di  trasporto  che  hanno impianti di
distribuzione  interconnessi  con  le  proprie  reti  di  trasmettere
annualmente   all'Autorita',   a   partire  dall'anno  2004,  i  dati
consuntivi  relativi  alla quantita' di gas naturale complessivamente
distribuita    sul   territorio   nazionale   nell'anno   precedente,
disaggregati per regione e provincia autonoma;
                              Delibera:
  Di approvare il seguente provvedimento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1.   Ai   fini  della  presente  deliberazione  si  applicano  le
definizioni  di  cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e inoltre
le seguenti:
    a)  Autorita'  e'  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
    b)  autoconsumi  dei  distributori  di  energia  elettrica sono i
consumi dei distributori diversi dagli usi propri della distribuzione
di energia elettrica;
    c)  decreto  ministeriale  elettrico 20 luglio 2004 e' il decreto
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
20 luglio  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n. 205, del 1° settembre 2004, recante «Nuova individuazione degli
obiettivi  quantitativi  per  l'incremento dell'efficienza energetica
negli  usi  finali  di  energia,  ai  sensi dell'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;
    d)  decreto  ministeriale  gas  20 luglio  2004 e' il decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio
2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 205,
del  1° settembre  2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
innovabili,  di  cui  all'art.  16,  comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164»;
    e) gestore della rete di trasmissione nazionale e' il soggetto di
cui  all'art.  3,  del decreto legislativo n. 79/1999, concessionario
delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento;
    f)  impianto  di  distribuzione  e'  una rete di gasdotti locali,
integrati   funzionalmente,   per   mezzo  dei  quali  e'  esercitata
l'attivita'   di   distribuzione;   l'impianto  di  distribuzione  e'
costituito  dall'insieme  di  punti di consegna o di interconnessione
della  rete  di  gasdotti  locali,  dalla  stessa rete, dai gruppi di
riduzione  e/o  dai  gruppi  di  riduzione  finale, dagli impianti di
derivazione   di   utenza   fino   ai   punti   di  riconsegna  o  di
interconnessione e dai gruppi di misura;
    g) obiettivi quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali di
efficienza  energetica  negli  usi finali di cui all'art. 3, comma 1,
del  decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e gli obiettivi di
risparmio  energetico  e  di  sviluppo delle fonti rinnovabili di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004;
    h)  obiettivo  specifico e' la quota degli obiettivi quantitativi
nazionali   di  cui  alla  lettera  g)  che  deve  essere  conseguita
rispettivamente dai singoli distributori di energia elettrica e dalle
singole imprese di distribuzione di gas naturale;
    i)  punto  di consegna dell'impianto di distribuzione, o punto di
consegna,  e'  il  punto coincidente con il punto di riconsegna della
rete  di trasporto, dove l'utente rende direttamente o indirettamente
disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente
o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto;
    j) punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione, o punto di
riconsegna,  e' il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e
l'impianto  del  cliente  finale,  dove  l'impresa  di  distribuzione
riconsegna  il  gas  naturale  all'utente per la fornitura al cliente
finale;
    k)  reti  di  distribuzione di energia elettrica sono le reti con
obbligo  di  connessione  di terzi diverse dalla rete di trasmissione
nazionale;
    l) reti con obbligo di connessione di terzi sono:
      i.  le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 9, comma 1,
del  decreto  legislativo  n.  79/1999,  ivi  incluse  le reti di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto 25 giugno 1999;
      ii.  le  piccole  reti  isolate  di  cui all'art. 7 del decreto
legislativo n. 79/1999;
      iii.  le  reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore
del  medesimo  decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi
dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi
soggetti diversi dal gestore delle medesime;
      iv.  la  rete  interna  d'utenza  di  proprieta' della societa'
Ferrovie   dello  Stato  S.p.a.  non  facente  parte  della  rete  di
trasmissione  nazionale,  su  cui  grava  l'obbligo di connessione di
terzi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999;
    m)  rete  di  trasmissione  nazionale  e'  la  rete  elettrica di
trasmissione nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed
integrata  a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati
dal gestore della rete di trasmissione nazionale;
    n) usi  propri  della  distribuzione  di energia elettrica sono i
consumi di energia elettrica dell'impresa distributrice, direttamente
connessi   all'erogazione  del  servizio  di  trasporto  su  reti  di
distribuzione.