IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  79 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia   doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma
2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento
differito  effettuato  oltre  il  periodo  di giorni trenta, si rende
applicabile  un  interesse  fissato  semestralmente  con  decreto del
Ministro  delle  finanze  sulla  base  del rendimento netto dei buoni
ordinari del Tesoro a tre mesi;
  Atteso  che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza
13 luglio 2004;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi  dell'art.  79  del  testo  unico  delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5,
comma  2,  della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse
per  il  pagamento  differito  effettuato  oltre il periodo di giorni
trenta  e'  stabilito  nella  misura dell'1,75 per cento annuo per il
periodo 13 luglio 2004 - 12 gennaio 2005.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 ottobre 2004
                                              Il Ministro: Siniscalco