IL DIRETTORE CENTRALE
       per le concessioni amministrative dell'Amministrazione
                   autonoma dei monopoli di stato
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione  del  gioco  del Bingo ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo
e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre
2000,  per  l'assegnazione  di  ottocento concessioni per la gestione
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001,
concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  n.  UDG/70 del 24 gennaio 2001, n.
UDG/84  del  30 gennaio  2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i
quali   e'   stata  istituita  la  commissione  aggiudicatrice  delle
concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  direttoriale  11 luglio  2001 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001),
con il quale e' stata approvata, la graduatoria delle concessioni per
la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;
  Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;
  Considerato    che,    con    sentenza   n.   8987/2002   in   data
15 maggio-23 ottobre  2002, il T.A.R. per il Lazio (sezione seconda),
accogliendo  il  ricorso  proposto  dalla  societa'  «Ottica Lattanzi
S.n.c.»  (plico  n. 914 - provincia di Ascoli Piceno) ha annullato il
predetto  provvedimento  di approvazione della graduatoria nei limiti
dell'interesse della ricorrente, ritenuto in particolare che - avendo
la  Commissione  ammesso  e collocato in graduatoria con punteggio la
societa' ricorrente nonostante ritenesse necessaria la presenza di un
progetto  di  massima [presumibilmente ritenendo applicabile il punto
13,  lettera  h), del bando di gara, che richiede, peraltro a pena di
esclusione,  un «progetto complessivo»]; ed avendo invece la medesima
commissione  espressamente riconosciuto che la ricorrente ha allegato
«degli  schemi organizzativi della sala, di tipo unificato, collegati
con  schede  tecniche  e  documentazione  integrativa  al progetto» -
appare  non sufficiente e non logica, per giustificare l'attribuzione
di  zero  punti  alle citate voci al (comfort e qualita' del progetto
della  sala,  qualita'  materiali), a2 (metri quadrati a disposizione
per  ciascun  giocatore),  a3 (numerosi postazioni oltre il limite di
300),  a4  (accessibilita'  della  sala rispetto alla rete stradale e
percorsi  facilitati per disabili), a6.1 (numero pannelli informativi
in rapporto alle postazioni di gioco), a6.2 (numero video in rapporto
alle  postazioni),  c1 (garage e/o parcheggio proprio), c2 (dotazione
di  servizi  igienici),  c5 (personale impiegato nella gestione della
sala  in  rapporto  al  numero  delle  postazioni),  la  pure  citata
argomentazione  «la  Commissione  valuta  la  proposta attribuendo un
punteggio  a  quei  sottocapitoli  che  non richiedono la valutazione
qualitativa  del  progetto e che pertanto possono essere determinati.
In relazione a quanto detto, non sono attribuiti punteggi ai seguenti
punti che implicano la presenza almeno di un progetto di massima: a1,
a2,  a3,  a4, a6.1, a6.2, c1, c2, c5»; giacche' questa argomentazione
da  un  lato considera presenti elementi sostanzialmente equivalenti,
nel  loro  complesso,  ad un progetto di massima e dall'altro nega la
valutabilita' di ciascuno di quegli stessi elementi;
  Visti  i  decreti direttoriali 5 novembre 2002, 26 settembre 2003 e
13   settembre  2004  (pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 266 del 13 novembre 2002, n. 229 del
2 ottobre  2003  e  n.  218  del 16 settembre 2004), con i quali sono
state  comminate alcune decadenze dall'assegnazione delle concessioni
per  l'esercizio  del  gioco  del  Bingo  e  sono stati individuati i
soggetti subentranti;
  Atteso    che,    in   ottemperanza   alla   richiamata   pronuncia
giurisdizionale   n.   8987/02,   l'Amministrazione,   dopo  accurata
istruttoria  ed  attento  riesame  della documentazione presentata in
sede  di gara dalla societa' ricorrente, ritiene di poter attribuire,
giusta  i criteri di aggiudicazione di cui al citato bando di gara ed
i  sub  criteri  analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice
nel  verbale  del 27 febbraio 2001, all'offerta della Ottica Lattanzi
(plico n. 914) il punteggio complessivo pari a 45 punti;
  Considerato  che  occorre  procedere,  ai  sensi  e per gli effetti
dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta
sentenza  n. 8987/02 e, quindi, alla modifica della graduatoria della
provincia   di   Ascoli  Piceno  in  base  alle  suddette  risultanze
istruttorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  graduatoria,  per  la  provincia  di  Ascoli  Piceno, delle
concessioni   per   la   gestione  del  gioco  del  Bingo,  riportata
nell'allegato  1  al  decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001), e' modificata,
per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:
             Regione: Marche - Provincia: Ascoli Piceno

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Pos. |Plico |         Mittente          |      Ubicazione      |Punti
=====================================================================
  1  | 231  | Don Pelagio S.r.l         |S.Benedetto del Tronto| 54
  2  | 218  |Gestione Giochi Sale S.r.l.|Porto S. Giorgio      | 49
  3  | 914  | Ottica Lattanzi S.n.c.    |S.Benedetto del Tronto| 45
  4  | 170  | Bingo Com S.r.l.          | Ascoli Piceno        | 37
  5  |1267  | Giomax S.r.l.             |S.Benedetto del Tronto| 34
  6  | 142  | Apollo S.r.l.             | Ascoli Piceno        | 32
  7  | 879  | Relitalia S.r.l.          |S.Benedetto del Tronto| 32
  8  | 866  |Bowling Grottammare S.r.l. | Grottamare           | 30

  2.  La  Societa'  «Ottica  Lattanzi  S.n.c.»  (plico n. 914) dovra'
ritirare  presso  l'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato -
piazza  Mastai  n.  11,  00153  Roma,  la  scheda  di valutazione del
progetto   presentato   con   l'obbligo  di  attenersi,  in  sede  di
realizzazione  dei  lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione
in   sede   di   gara,   secondo  quanto  descritto  nella  relazione
illustrativa,   nel  rispetto  del  numero  delle  postazioni,  della
superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione
di  ciascun  giocatore.  In caso di divergenza grave ricadranno sulla
societa'   tutte   le   conseguenti   responsabilita'   di  carattere
risarcitorio  ed  eventualmente  penale. La societa' «Ottica Lattanzi
S.n.c.» (plico n. 914) dovra' provvedere, entro il termine perentorio
di  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione del presente decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale, a presentare rinnovata ed idonea cauzione
provvisoria  di  euro  5.165. Inoltre, entro il termine perentorio di
centocinquanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   del  presente  decreto,  la  societa'  in  parola  dovra'
approntare  la  sala  debitamente  attrezzata  e  funzionante  per il
collaudo da parte dell'Amministrazione con facolta' di richiederne il
differimento  nei  termini  e alle condizioni stabilite dall'art. 52,
comma   48  della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  e  successive
modificazioni.
  3.  Restano  ferme  le  altre disposizioni di cui al citato decreto
direttoriale  11 luglio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
163 del 16 luglio 2001.
  4.  Sono  fatti  salvi,  nell'interesse  erariale,  gli effetti dei
provvedimenti medio tempore intervenuti.
  5. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 7 ottobre 2004
                                   Il direttore centrale: Tagliaferri