IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1 comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Vista l'istanza del sig. Feliciani Andrea, nato il 10 settembre 1973 a Roma (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui e' in possesso dal 18 maggio 2004, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - Third Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che il sig. Feliciani ha conseguito la Laurea in giurisprudenza in data 22 ottobre 1998 presso l'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma ed il titolo accademico «Master of Laws», rilasciato dalla «Fordham University» - New York (USA) in data 18 maggio 2002; Preso atto che il richiedente ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Roma; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 14 luglio 2004; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Feliciani Andrea, nato il 10 settembre 1973 a Roma (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.