IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio
2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1 comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Feliciani Andrea, nato il 10 settembre
1973  a  Roma  (Italia),  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
31 agosto  1999,  n.  394,  in  combinato  disposto con l'art. 12 del
decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 115, il riconoscimento del
titolo  professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui e' in
possesso dal 18 maggio 2004, come attestato dalla «Appellate Division
of  the  Supreme  Court  of  the  State  of New York - Third Judicial
Department»,  ai  fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia
della professione di avvocato;
  Considerato  che  il  sig.  Feliciani  ha  conseguito  la Laurea in
giurisprudenza  in  data  22 ottobre  1998 presso l'Universita' degli
studi «La Sapienza» di Roma ed il titolo accademico «Master of Laws»,
rilasciato  dalla  «Fordham  University»  -  New  York  (USA) in data
18 maggio 2002;
  Preso  atto  che  il  richiedente  ha  prodotto  il  certificato di
compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'Ordine degli avvocati di
Roma;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
dell'8 luglio 2004;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella nota in atti datata 14 luglio 2004;
  Visto   l'art.  49,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Feliciani  Andrea,  nato  il  10 settembre  1973  a  Roma
(Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.