IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge
n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'   come   modificato   dalla  legge  n.  189/2002,  che  prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Weyi Domingos N'Kindu Heriette, nata a
Sofia  (Bulgaria) il 2 febbraio 1969, cittadina congolese, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il riconoscimento del titolo professionale di pedagogia
sociale,  ai  fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della
professione di assistente sociale;
  Preso   atto   che   la  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo
accademico-professionale   di  Baccellierato  di  pedagogia  sociale,
conseguito  presso  la «Universita' di Sofia San Kliment Ohridski» di
Sofia nel 1988 e che il titolo cosi' conseguito di «Socijalni Radnik»
conferisce  in Bulgaria il diritto ad esercitare la professione, come
confermato dall'Ambasciata d'Italia di Sofia in marzo 2004;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 27 aprile 2004;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi'
come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002  e 14 e 39, comma 7, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n. 189/2002, non e'
richiesta  per  i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso
di  soggiorno  per  lavoro  subordinato, lavoro autonomo o per motivi
familiari.
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  Questura  di Ascoli Piceno in data 10 giugno 2003,
rinnovato  l'8 aprile  2004 con scadenza il 9 aprile 2006, per lavoro
subordinato;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'art.  49,  del decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Alla   sig.ra   Weyi   Domingos  N'Kindu  Heriette,  nata  a  Sofia
(Bulgaria),  il 2 febbraio 1969, cittadina congolose, e' riconosciuto
il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione   all'albo   degli   assistenti  sociali,  sezione  B  e
l'esercizio della professione in Italia.