IL DIRIGENTE
               della direzione provinciale del lavoro
                               di Bari

  Visto   l'art.   223-septiesdecies  delle  norme  di  attuazione  e
transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6;
  Considerato   che  ai  sensi  del  predetto  articolo,  l'autorita'
amministrativa  di  vigilanza  ha l'obbligo di sciogliere le societa'
cooperative  che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre
cinque   anni   per  le  quali  non  risulta  l'esistenza  di  valori
patrimoniali immobiliari;
  Atteso che l'autorita' amministrativa per le societa' cooperative e
loro  consorzi  si  identifica,  ai  sensi  dell'art.  1  del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre
1947,  con  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
attualmente Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  della  Direzione generale della cooperazione di
detto  Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per
gli enti cooperativi;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
  Esaminato  il  verbale  di  revisione  del  14 agosto 2004 relativo
all'attivita'  della  Societa'  cooperativa appresso indicata, da cui
risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dal
precitato art. 223-septiesdecies;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  «Piccola  Pesca  A. Molino», con sede in
Giovinazzo,  pos.  n.  1226/21830,  costituita  per rogito del notaio
Antonio  Severo Vernice in data 19 giugno 1948, rep. n. 17389, codice
fiscale  80017900723,  R.E.A.  n.  62715,  registro societa' n. 3174,
omologato  dal  tribunale  di  Bari,  e' sciolta per atto d'autorita'
senza nomina di liquidatore.
  Entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  i
creditori  o  altri interessati possono presentare formale e motivata
domanda  alla  scrivente  direzione  intesa ad ottenere la nomina del
commissario liquidatore.
    Bari, 13 settembre 2004
                                                  Il dirigente: Baldi