IL DIRIGENTE
               DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
                               di Bari

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo 2545-septiesdecies
del  codice  civile,  l'autorita'  amministrativa  di vigilanza ha il
potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
  Atteso  che  l'autorita' amministrativa per le societa' cooperative
ed  i  loro  consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre
1947,  con  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
attualmente Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  della  Direzione generale della cooperazione di
detto  Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per
gli enti cooperativi;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
  Visto   il  verbale  di  revisione  del  4 novembre  2003  relativo
all'attivita'  della  societa'  cooperativa appresso indicata, da cui
risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dal
precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante
l'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 177 del 30 luglio
2004;
                              Decreta:
  La  societa' cooperativa «Natura Verde» a r.l., con sede in Andria,
n. pos. 8812, costituita per rogito del notaio Michele Vittorio Russo
in  data  17 febbraio  1994,  rep.  n.  13370, C.F. 04567090727, reg.
imprese n. 12420, R.E.A. n. 323510, omologato dal tribunale di Trani,
e' sciolta senza nomina di commissario liquidatore.
  Avverso   il   presente   provvedimento   e'   proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  T.A.R.  o  ricorso  straordinario  al Capo dello
Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a
decorrere   dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del presente decreto.
    Bari, 20 settembre 2004
                                                  Il dirigente: Baldi