IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio
2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Pezzotti Escobar Ittalo Francisco, nato il
4 settembre   1973  a  Medellin  (Antioquia  -  Colombia),  cittadino
italiano,  diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999 in combinato disposto con
l'art.  12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del
titolo accademico-professionale di «Ingeniero Informatico» conseguito
in  Colombia e rilasciato in data 28 novembre 2003 dalla «Corporacion
Universitaria   de   Ciencia  y  Desarrollo»  di  Sabaneta  Antioquia
(Colombia),  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di «ingegnere»;
  Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo
Profesional   Seccional  de  Ingenieria  de  Anti-oquia»  di  Bogota'
(Colombia) dal 3 marzo 2004, iscrizione confermata con risoluzione n.
117   del   18 marzo   2004  del  «Consejo  Profesional  Nacional  de
Ingenieria» di Bogota' (Colombia);
  Preso atto che il sig. Pezzotti Escobar ha, altresi', conseguito il
titolo accademico di «Tecnologo en Instrumentacion Industrial» presso
il  «Politecnico  Colombiano  -  Jaime  Isaza  Cadavid»  di  Medellin
(Colombia) in data 10 ottobre 1997;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
dell'8 luglio 2004;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria  nella  seduta  sopra  indicata e nella nota in atti datata
22 settembre 2004;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere  - settore dell'informazione» e quella di
cui  e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al sig. Pezzotti Escobar Ittalo Francisco, nato il 4 settembre 1973
a   Medellin   (Antioquia   -   Colombia),   cittadino  italiano,  e'
riconosciuto  il titolo professionale di cui in premessa quale titolo
valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli  «ingegneri»  sezione  A -
settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.