IL DIRETTORE GENERALE
                           per lo studente

  Vista  la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000,
n.   347,   avente   per   oggetto   «Regolamento  recante  norme  di
organizzazione del Ministero della pubblica istruzione»;
  Visto  il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio
2001,  avente per oggetto «Riorganizzazione degli uffici dirigenziali
di livello non generale»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.
319,  avente per oggetto «Regolamento recante norme di organizzazione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
  Vista  la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l'Istituzione
del  Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa
e per gli interventi perequativi;
  Visto  l'art. 68, comma 4, lettera b), secondo periodo, della legge
17 maggio  1999,  n.  144,  il  quale  stabilisce  che,  a  decorrere
dall'anno  2000, per le finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1997,
n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
  Vista  la  direttiva  generale  sull'azione  amministrativa e sulla
gestione   per   l'anno  2004,  prot.  287/MR  del  16 gennaio  2004,
registrata  alla  Corte  dei  conti il 16 aprile 2004, registro n. 1,
foglio n. 346;
  Vista   la   direttiva   n.   60   del   26 luglio   2004,  recante
«Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la
ripartizione   delle  somme,  le  indicazioni  sul  monitoraggio,  il
supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell'art.
2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440»;
  Considerato che il punto 1, lettera e) della succitata direttiva n.
60/2004  reca,  tra  le priorita' di intervento, «le iniziative volte
all'espansione dell'offerta formativa e per il sostegno della riforma
degli  ordinamenti  scolastici nelle scuole paritarie, ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62»;
  Considerato   che,   nell'ambito   dei   criteri  generali  per  la
ripartizione  delle  somme  destinate  agli  interventi,  il punto 4,
lettera  da  a) ad e) della direttiva n. 60/2004 destina l'importo di
4.500.000,00 euro alle scuole paritarie per l'espansione dell'offerta
formativa   e   per  il  supporto  della  rifomia  degli  ordinamenti
scolastici;
  Considerato  che, in applicazione dell'art. 12, comma 1 della legge
7 agosto  1990,  n.  241,  occorre  predeterminare  i  criteri  e  le
modalita'  per  la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati;
  Ravvisata  la necessita' di predeterminare i criteri e le modalita'
di utilizzazione della somma di 4.500.000,00 euro;
  Considerata  l'opportunita'  di  destinare  la  suddetta  somma  di
4.500.000,00  euro a favore delle scuole primarie e secondarie di I e
II  grado  paritarie,  che, in coerenza con i processi innovativi nel
sistema  scolastico  nazionale  e  con  le  finalita'  della legge n.
440/1997, soddisfino le necessita' di un arricchimento ed ampliamento
dell'offerta  formativa,  anche  con iniziative volte a supportare la
riforma degli ordinamenti scolastici;
  Visto  il  decreto  del Direttore generale della Direzione generale
per   l'organizzazione   dei  servizi  nel  territorio  n.  2634  del
22 novembre  2002,  concernente  i  criteri  di  erogazione dei fondi
destinati,  per  ambito  regionale,  alla formulazione da parte delle
scuole  paritarie  di  iniziative  in  applicazione  della  legge  n.
440/1997;
  Considerata  la  necessita'  di adeguare le iniziative delle scuole
paritarie,  finalizzate  all'ampliamento dell'offerta formativa, alle
innovazioni legislative in atto;
  Ravvisata l'opportunita' di assegnare la somma di Euro 3.375.000,00
(pari   al  75%  di  Euro 4.500.000,00  di  cui  sopra)  agli  uffici
scolastici   regionali   per   il  finanziamento  di  progetti  delle
istituzioni scolastiche paritarie (scuole secondarie di I e II grado)
finalizzati  all'espansione  dell'offerta  formativa,  ivi compresi i
progetti   di   formazione   dei   responsabili  di  direzione  e  di
Euro 1.125.000,00   (pari  al  25%)  ai  medesimi  uffici  scolastici
regionali   per   il  finanziamento  di  progetti  delle  istituzioni
scolastiche  paritarie  (scuole primarie e secondarie di primo grado)
finalizzati  all'attuazione  della  legge  n. 53/2000, ivi compresi i
progetti  di  formazione  per  il personale preposto alla funzione di
tutor,  come  da  piano di riparto di cui allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Criteri di erogazione

  Nell'ambito  degli  interventi  prioritari previsti dalla direttiva
ministeriale  n.  60/2004, tesi a comprendere le scuole paritarie nel
sistema  scolastico  nazionale, anche per la formulazione di progetti
in  applicazione  della legge n. 440/1997, vengono destinate agli USR
le seguenti somme:
    a) Euro 3.375.000,00 da assegnare - come da piano di riparto, per
ambiti  regionali,  di  cui  all'allegato  A,  che  costituisce parte
integrante  del  presente  decreto - alle scuole secondarie di I e II
grado  paritarie,  che  proporranno progetti mirati all'ampliamento e
alla  elevazione  dei  livelli di qualita' delle attivita' formative,
ivi  compresi  i  progetti  destinati  alla  formazione del personale
preposta alla direzione delle scuole paritarie;
    b) Euro 1.125.000,00  da assegnare - parimenti in base al riparto
di cui al succitato allegato A - alle scuole primarie e secondarie di
primo  grado  che  proporranno progetti mirati al supporto dell'avvio
della  riforma  scolastica,  ivi  compresi  i progetti riguardanti la
formazione del personale preposto alla funzione di tutor.
  Tutti   i   progetti   dovranno  essere  avviati,  previa  apposita
comunicazione   all'ufficio   scolastico   regionale,   entro  l'anno
scolastico 2004/2005 e conclusi entro l'anno scolastico 2005/2006.
  Per  utilizzare tutte le risorse disponibili nell'ambito regionale,
sara'  possibile,  sulla base delle richieste di contributo pervenute
ed approvate, operare eventuali compensazioni tra le due destinazioni
di cui sopra.
  Possono  accedere ai contributi le scuole paritarie, anche operanti
in  rete  nell'ambito  regionale,  che funzionino con almeno un corso
completo  e  con un numero di alunni iscritti e frequentanti di norma
non inferiore a 10 per ogni classe.
  Possono essere oggetto di contributo:
    nell'ambito dei progetti di cui alla suddetta lettera a):
      1)  i  progetti  destinati  all'integrazione  scolastica  degli
alunni disabili;
      2)  i progetti finalizzati alla prevenzione del disagio e della
dispersione scolastica;
      3)  i  progetti  finalizzati all'accoglienza e all'integrazione
degli alunni stranieri;
      4)  i  progetti riguardanti l'insegnamento di una o piu' lingue
straniere  e  l'approccio  alle  lingue  e  culture  delle  minoranze
linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482;
      5) i progetti riguardanti l'orientamento;
      6) i progetti finalizzati all'innalzamento della qualita' delle
attivita' motorie e sportive;
      7) i progetti riguardanti l'utilizzo delle risorse informatiche
nella prassi didattica;
      8)  i  progetti riguardanti la formazione e l'aggiornamento del
personale preposto alla direzione delle scuole paritarie;
    nell'ambito  dei  progetti  di  cui  alla  suddetta  lettera b) i
progetti,  proposti  dalle  scuole  primarie e secondarie di I grado,
mirati al supporto dell'avvio della riforma scolastica:
      1) portfolio;
      2) seconda lingua comunitaria;
      3)     LARSA     (laboratori    di    recupero    e    sviluppo
dell'apprendimento);
      4) educazione alla convivenza civile;
      5) personalizzazione;
      6) formazione del personale preposto alla funzione di tutor.
  Per  le  attivita'  di  cui  ai  precedenti  commi,  il  contributo
erogabile non potra' essere di importo superiore a:
    progetto in rete: 7.500,00 euro per ogni scuola partecipante alle
rete, fino ad un massimo di 37.500,00 euro;
    progetto presentato da una singola scuola: 7.500,00 euro.
  Il gestore deve inoltre dichiarare che sara' a carico della rete di
scuole o della scuola singola l'eventuale differenza tra il costo del
progetto e il contributo effettivamente erogato.