Alle imprese interessate
                                  Ai consorzi d'imprese
                                  Alle associazioni imprenditoriali

  Con  circolare  del  10 aprile  2001,  n.  900379, pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   102   del   4 maggio  2001  e  successive
modificazioni  ed integrazioni e' stato emanato il primo bando per la
concessione  e la liquidazione di agevolazioni sotto forma di credito
d'imposta  previste  dai  commi  5  e  6  dell'art.  103  della legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  per  lo  sviluppo  delle  attivita'  di
commercio  elettronico.  I  commi  5  e  6  dell'art. 103 della legge
23 dicembre  2000,  n.  388, prevedono la concessione di agevolazioni
sotto  forma  di credito d'imposta per lo sviluppo delle attivita' di
commercio elettronico.
  Con  circolare  del  10 dicembre  2002  n.  900501,  pubblicata nel
supplemento  ordinario  n.  239  della  Gazzetta Ufficiale n. 303 del
28 dicembre  2002  e  successive  modificazioni  ed integrazioni sono
state  emanate  le  disposizioni  relative  al  secondo  bando per la
concessione  e la liquidazione di agevolazioni sotto forma di credito
d'imposta  previste  dai  commi  5  e  6  dell'art.  103  della legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  per  lo  sviluppo  delle  attivita'  di
commercio elettronico.
  A  seguito  delle  risultanze  emerse  in  sede d'istruttoria delle
domande  nonche'  nel  corso  della concessione delle agevolazioni ai
progetti  presentati con i predetti bandi si rende necessario emanare
la presente circolare che detta le disposizioni per le incentivazioni
da  concedere  con un terzo bando; nel prosieguo ci si riferira' alla
presente circolare con il termine «bando».
  I   compiti   del   Gestore  M.C.C.  S.p.a.  (in  conformita'  alla
convenzione  stipulata  il  27 luglio  2001  con  il  Ministero delle
attivita'   produttive   ed   ai   successivi  atti  aggiuntivi  alla
convenzione  stipulati  il  27 maggio  2003  e  il  27 luglio  2004),
risultano  nella  raccolta  delle  domande  delle  imprese  candidate
nonche'   tutte   le   fasi   procedimentali  relative  all'esame  ed
all'istruttoria  dei  progetti  presentati  fino  alla  notifica  del
provvedimento   concessivo,   nonche'   le  successive  attivita'  di
liquidazione,  di  controllo  e  di  monitoraggio,  nello  spirito di
conseguire  efficienza  organizzativa  e maggiore celerita' possibile
nella trattazione delle istanze.
  Sono   parte  sostanziale  ed  integrante  del  presente  bando  le
disposizioni di cui al regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del
12 gennaio  2001  in  materia  di  aiuti de-minimis, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee,  serie  L, n. 10, del
13 gennaio  2001  e  disponibile  sul  sito  internet  del  Ministero
(www.minindustria.it) ovvero del Gestore (www.mcc.it).

1. Presentazione delle istanze.
  1.1.  Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono predisposte e
presentate,   per  ciascun  progetto  d'investimento  orientato  allo
sviluppo  delle  attivita'  di  commercio elettronico, da un soggetto
promotore,  in  nome  e  per  conto  di tutte le imprese partecipanti
all'iniziativa  e  candidate agli aiuti, ovvero anche direttamente da
una singola impresa. Nel seguito si fara' riferimento al soggetto che
presenta  l'istanza  ai  sensi  del  presente  comma  con  la dizione
«soggetto promotore», anche in caso di singola impresa.
  1.2. Nello svolgimento del procedimento amministrativo, il soggetto
promotore  sviluppa  la maggior parte dei rapporti con il Gestore per
conto   delle  imprese  beneficiarie.  La  figura  del  promotore  e'
rivestita   da   imprese  titolari  di  partita  IVA,  individuali  o
societarie,  anche  aventi  forma di cooperative, consorzi e societa'
consortili,   societa'  consortili  miste  tra  imprese  industriali,
commerciali  e  di  servizi, consorzi di sviluppo industriale, centri
per   l'innovazione   e  lo  sviluppo  imprenditoriale,  associazioni
imprenditoriali  di  categoria  a  carattere territoriale o nazionale
iscritte  al  repertorio  economico  e amministrativo delle Camere di
commercio.
  1.3.  Sono soggetti eleggibili per gli aiuti le imprese titolari di
partita   IVA,  individuali  o  societarie,  anche  aventi  forma  di
cooperative,  consorzi  e  societa'  consortili,  societa' consortili
miste  tra imprese industriali, commerciali e di servizi, consorzi di
sviluppo   industriale   centri   per  l'innovazione  e  lo  sviluppo
imprenditoriale,   nel  seguito  chiamate:  «imprese»,  con  la  sola
eccezione  di  quelle  operanti  nei  settori  per  i  quali  non  e'
applicabile   la   disciplina  «de  minimis»  ai  sensi  dei  vigenti
orientamenti  UE in materia di aiuti di Stato, elencati nell'allegato
1 al presente bando.
  1.4.  Sono  escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data di
sottoscrizione  della  dichiarazione-domanda  di  prenotazione  o  di
fruizione,  sono  sottoposte  a  procedure  concorsuali,  ivi inclusa
l'amministrazione controllata.
  1.5. La domanda di cui all'allegato 2 e 2-bis dovra' essere redatta
e inviata al Gestore mediante l'apposito tool applicativo disponibile
sul sito internet del Gestore stesso (www.MCC.it) e sara' relativa ad
un   unico   progetto   d'investimento.   Contestualmente   all'invio
telematico,   la   domanda,   stampata   mediante  il  suddetto  tool
applicativo,  dovra'  essere  presentata in bollo, secondo la tariffa
vigente,  al  Gestore  stesso  e  sara'  sottoscritta  con  valore di
dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta', ai sensi dell'art.
47  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,  nella  parte  che  attesta  l'aderenza a tutte le condizioni di
legge  e  del  presente bando, dal legale rappresentante del soggetto
promotore.
  1.6. La dichiarazione-domanda e' composta da una parte generale che
identifica  il soggetto promotore e da una scheda tecnica illustrante
il  progetto  d'investimento  (vedi  allegato  4),  con l'indicazione
dell'impresa    ovvero    di   tutte   le   imprese   facenti   parte
dell'aggregazione  e  richiedenti le agevolazioni. Per ciascuna delle
imprese  dell'aggregazione,  ovvero  per  l'impresa  che  si presenta
singolarmente,  e'  altresi' allegata una scheda impresa (nel seguito
chiamata: «scheda») in bollo (allegato 3), avente ugualmente forma di
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta', sottoscritta dal
rispettivo  legale  rappresentante, con la quale viene attestata, per
la   propria   parte,   l'aderenza  dei  fatti  e  delle  circostanze
determinanti  l'intervento  agevolativo alle previsioni della legge e
del presente bando e l'ammontare dei costi del progetto di pertinenza
dell'impresa.
  1.7.  Alla  dichiarazione-domanda deve essere allegata dal soggetto
promotore  una  relazione  di  progetto relativa all'iniziativa delle
imprese  richiedenti, contenente, in particolare, l'elencazione degli
investimenti  previsti,  con  il  dettaglio  dei  relativi  costi, le
finalita',  gli  obiettivi,  i  tempi  di  realizzazione e di messa a
regime,  con  l'indicazione  dei  risultati  economici attesi. A pena
d'esclusione,  l'istanza  puo' essere presentata soltanto se completa
di  tutti  gli  allegati,  con  particolare riferimento alla presenza
della  relazione  sopra  indicata  e delle schede-dichiarazione delle
imprese richiedenti.
  1.8.   La   dichiarazione-domanda  in  originale,  corredata  degli
allegati  di  cui  ai  precedenti  punti  1.5,  1.6 e 1.7 deve essere
presentata  al Gestore presso la sua sede legale sita in via Piemonte
n.   51  -  00187  Roma,  a  decorrere  dal  giorno  successivo  alla
pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   entro  e  non  oltre  il  novantesimo  giorno
successivo  a  detta pubblicazione; la stessa deve essere anticipata,
obbligatoriamente,  pena  la nullita' della domanda medesima, per via
telematica.

2. Progetti e spese ammissibili.
  2.1.  Il  progetto d'investimento, che in caso di aggregazione deve
riguardare  tutte  le  imprese  partecipanti, come esposto in sede di
domanda   di   agevolazione,   deve  mirare  allo  sviluppo  per  via
elettronica  delle  transazioni che le imprese richiedenti effettuano
tra  di  loro  ovvero  nei  confronti  di  altre imprese, nonche' dei
consumatori finali, nei mercati interni o esteri.
  2.2.  Le  spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle sostenute
in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta  Ufficiale  e,  per  ogni  singola  impresa  partecipante al
progetto, non potranno essere inferiori ad euro 30.000,00.
  Le   spese  ammissibili  per  le  suddette  attivita'  sono  quelle
sostenute per l'acquisizione di:
    a) spese  per  hardware  nel  limite del 10% del costo totale del
progetto;
    b) spese  per  software  per tiratura ai fini della realizzazione
del progetto;
    c) consulenze  specialistiche per lo sviluppo, la customizzazione
e  personalizzazione  dell'applicazione  che  gestisce l'attivita' di
vendita   via   internet  (ad  esempio  applicazioni  di  e-Commerce,
applicazioni  businessto-business,  etc.)  e  per  l'integrazione  di
questa   con   gli  altri  sistemi  informativi  aziendali  (gestione
magazzino,    vendite,   distribuzione,   amministrazione,   Business
Intelligence, CRM);
    d) costi  di  marketing  nel  limite del 30% del costo totale del
progetto,   piu'   propriamente   quelli   relativi   all'aumento  di
visibilita'   dell'offerta  on-line:  creazione  e  registrazione  di
marchi, search advertising, banner, comparatori di prezzo, etc.;
    e) formazione   del  personale  e  spese  per  e-learning  ovvero
formazione  per  la  gestione  in  house  dei  processi  di sviluppo,
manutenzione  ed  aggiornamento  della  piattaforma  tecnologica  nel
limite del 20% del costo totale del progetto.
  Ogni  progetto  deve prevedere spese di cui alle precedenti lettere
d) ed e) nei limiti indicati.
  Tutte  le  spese  devono  essere  debitamente  fatturate secondo le
vigenti disposizioni in materia tributaria. Nel caso di progetti gia'
parzialmente  realizzati,  sono  ammissibili  soltanto i costi che si
riferiscono  a spese che le imprese devono ancora sostenere alla data
di  pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale del presente bando; non sono
agevolabili  fatture  di  acquisto  di  beni  e  servizi di cui siano
avvenuti  pagamenti,  anche  in  misura parziale, prima della data di
pubblicazione del presente bando in Gazzetta Ufficiale. Le spese sono
ammissibili   al  netto  delle  imposte,  spese  notarili  e  legali,
interessi  ed  oneri accessori con eccezione delle spese per imballo,
trasporto, monitoraggio e collaudo.
  2.3.  Sono  ammissibili  alle  agevolazioni le spese per l'acquisto
diretto  di beni nuovi di fabbrica e di servizi, nonche' le spese per
l'acquisizione  tramite  leasing  ovvero  acquisti  a  rate  ai sensi
dell'art.  1523 del codice civile; possono, inoltre, essere agevolati
i  canoni per l'affitto di hardware e software; le spese di locazione
finanziaria  nonche'  le  spese  per acquisto a rate sono agevolabili
quando  la durata del contratto di locazione o di acquisto a rate non
e'  superiore  a  tre  anni  dalla  data dei relativi contratti. Sono
ammissibili  alle  agevolazioni  le  dotazioni  interne  alle singole
imprese  per  un importo che non ecceda euro 15.000,00 e sempre che i
beni/servizi   vengano   destinati  in  via  esclusiva  o  prevalente
all'utilizzazione nell'ambito del progetto.
  2.4.   L'hardware   deve   possedere   il   requisito   di   «nuova
fabbricazione».
  2.5.  Le  agevolazioni  concesse  ai  sensi del presente bando sono
revocate  qualora  l'impresa benefici di qualsiasi altra agevolazione
pubblica, anche in forma di de-minimis, riguardante gli stessi beni e
servizi.  E'  consentito  il cumulo delle agevolazioni, nel limite di
100.000,00  euro,  qualora ne ricorrano le condizioni, con l'utilizzo
della garanzia della sezione speciale del Fondo di garanzia istituita
con l'art. 1 del decreto 15 giugno 2004, presso M.C.C. S.p.a.

3. Entita' delle agevolazioni.
  3.1.  Il  credito  d'imposta  concedibile sul progetto ammesso alle
agevolazioni  e'  pari  al  50%  delle  spese agevolabili previste da
ciascuna   impresa   partecipante,  tenuto  conto  della  regola  del
de-minimis.  Si  ricorda  che la normativa del de-minimis prevede che
l'importo  complessivo  degli  aiuti pubblici ad una medesima impresa
non  puo' superare il limite di euro 100.000,00 per un periodo di tre
anni. Detto limite puo' essere raggiunto anche tramite altre forme di
sovvenzione  pubbliche  percepite  dallo  stesso  soggetto su diverse
tipologie  di investimento nell'ambito del sopracitato periodo di tre
anni.

4. Modalita' e procedure per la prenotazione delle agevolazioni.
  4.1.  Il  presente  bando  si  conclude  con la formulazione di una
graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni e si applicano
le  disposizioni  previste  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123.
  4.2. Ai fini della determinazione della graduatoria si terra' conto
della seguente formula:


                                      c * e
    x (risultato della formula) = b + ------
                                      (a + d)

dove  per  a),  b),  c),  d),  ed  e)  si  intendono le voci di spesa
ammissibili di cui al precedente paragrafo 2.2.
  4.3.  Il punteggio che ciascun progetto consegue e che determina la
posizione dello stesso nella graduatoria e' ottenuto moltiplicando il
risultato  della  formula  di  cui  al  precedente  punto  4.2 per un
coefficiente  di  merito,  ottenuto sommando i valori percentuali che
qui  di  seguito  si  riportano,  qualora  ne  ricorrano  le indicate
caratteristiche:

               ---->   Vedere tabella a pag. 15  <----

  4.4.  Il  Gestore  effettua  le  verifiche di compatibilita' con la
normativa  applicabile  e  previa  verifica della regolarita' formale
delle domande e degli allegati, di cui ai precedenti punti 1.5, 1.6 e
1.7, trasmette al Ministero delle attivita' produttive la graduatoria
dei  progetti  ammissibili  di  cui  alle dichiarazioni-domanda entro
novanta giorni dalla data di chiusura del bando. Il Ministero approva
con  decreto  la graduatoria trasmessa dal Gestore e sulla base delle
risorse  disponibili  concede  le agevolazioni. La prenotazione delle
agevolazioni  avviene  sulla base della miglior posizione assunta dai
progetti  in  graduatoria  (per «migliore posizione» s'intende quella
con  il punteggio piu' alto), cosi' come risultante dall'applicazione
del punteggio di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3, seguendo l'ordine
decrescente dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
  Nel  caso  in  cui  le  risorse  residuali  non siano sufficienti a
coprire  interamente  il fabbisogno per progetti con identica e utile
collocazione  in  graduatoria,  si  procede  all'assegnazione di tali
residue  risorse riconoscendo priorita' ai progetti che, a parita' di
punteggio,   presentino   un   maggiore  importo  degli  investimenti
considerati ammissibili a seguito dell'istruttoria svolta dal Gestore
in  fase  di  prenotazione delle risorse. Alla posizione estratta che
determina l'esaurimento dei fondi a cio' destinati viene riconosciuta
l'agevolazione nel limite delle disponibilita' delle risorse residue.
  4.5. Qualora la domanda sia viziata o priva di uno o piu' requisiti
disposti dalla normativa vigente, ovvero sia collocata in graduatoria
in   posizione   non   utile  a  beneficiare  delle  risorse  per  la
prenotazione   dell'agevolazione,   il   Ministero   delle  attivita'
produttive, su comunicazione del Gestore, rende noto entro centoventi
giorni dal termine di chiusura del bando il diniego all'intervento al
soggetto   promotore.  Sono,  inoltre,  motivi  di  esclusione  dalla
prenotazione delle agevolazioni:
    a) la mancata risposta ai quesiti riportati dei punti evidenziati
in  nota  negli allegati 2, 2-bis e 4 nonche' il mancato invio con la
domanda  della  scheda  tecnica  e  relazione  di  progetto di cui ai
precedenti punti 1.6 ed 1.7;
    b) la  non  conformita'  degli elementi risultanti dalla domanda,
ovvero la irregolarita' della medesima in relazione alle disposizioni
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
    c) l'utilizzo  di  modulistica  non conforme a quella distribuita
dal Gestore e/o dal Ministero;

5. Modalita' e procedure per la fruizione delle agevolazioni.
  5.1.  Nel  limite  massimo di dodici mesi dalla data del decreto di
prenotazione  delle  risorse,  il  progetto  deve  essere  totalmente
completato,  intendendosi  per  tale  l'integrale fornitura, messa in
esercizio dei beni e servizi ammessi all'agevolazione ed effettuati i
relativi pagamenti. Si considerano ammissibili all'intervento:
    a) beni  materiali: quando sono interamente fatturati, consegnati
e installati;
    b) beni   immateriali,   servizi   e   consulenza:  quando  siano
«consegnati»,  condizione  che  deve risultare da apposito verbale di
consegna  riferito  al  contratto,  fatturati e pagati. Il verbale di
consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a
comprovare  la  natura  delle prestazioni, l'inerenza con l'attivita'
esercitata ed il loro sviluppo.
  Per quanto concerne il pagamento, occorre tenere presente che:
    1)  nel  caso  di  acquisizione  diretta il pagamento deve essere
completo a copertura dell'intero importo fatturato e dell'IVA;
    2)  nel  caso  di  beni  acquisiti mediante locazione finanziaria
ovvero  di  acquisizione  ai  sensi dell'art. 1523 del codice civile,
qualora  l'impresa  abbia sostenuto pagamenti in misura non inferiore
all'agevolazione  spettante  su  detti  beni, la spesa ammissibile ai
benefici  e'  costituita  dal  costo  imponibile  dei  beni;  qualora
l'impresa    abbia    sostenuto   pagamenti   in   misura   inferiore
all'agevolazione  spettante  su  detti  beni, la spesa ammissibile ai
benefici  e' costituita dai canoni ovvero dalle rate pagate alla data
termine di realizzazione del progetto.
  5.2. Nel caso di hardware e software presi in affitto e' condizione
necessaria  che  il  relativo  contratto sia stipulato o rinnovato in
data  successiva  a  quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  della presente circolare, con durata non
inferiore  a  tre anni. La spesa agevolabile e' costituita dai canoni
di  affitto  relativi  a  tre anni; qualora l'impresa abbia sostenuto
pagamenti  in  misura  inferiore  all'agevolazione spettante su detti
beni,  la  spesa  ammissibile  ai  benefici  e' costituita dai canoni
pagati alla data termine di realizzazione del progetto.
  5.3. Per la quantificazione in euro dei pagamenti in valuta estera,
il   controvalore  e'  ottenuto  sulla  base  del  cambio  utilizzato
dall'istituto   bancario   tramite   il   quale   viene  eseguita  la
transazione, nel giorno di effettivo pagamento; il cambio deve essere
comunque indicato sulla contabile bancaria ovvero su analogo supporto
probante  da  conservare  per  i  controlli  del  caso.  Sono esclusi
dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni.
  5.4.  In  ogni  caso  il  soggetto promotore e' tenuto a presentare
entro  e non oltre tre mesi dalla data termine del progetto alla sede
legale  del  Gestore  la dichiarazione-domanda per la fruizione delle
agevolazioni   con  allegata  la  scheda  o  le  schede  in  caso  di
aggregazione  d'imprese, nonche' la relazione e la perizia giurata di
cui  al  successivo  punto  5.6. Allo scadere dei tre mesi qualora il
soggetto  promotore  non  abbia  provveduto  alla presentazione della
dichiarazione-domanda  di  fruizione  il  Gestore  propone  la revoca
dell'agevolazione  al  Ministero  il quale procede all'emanazione del
conseguente decreto.
  5.5. La dichiarazione-domanda di fruizione delle agevolazioni cosi'
come  le  schede  delle imprese devono essere redatte e sottoscritte,
con  modalita' del tutto analoghe a quelle previste per la domanda di
prenotazione  delle  agevolazioni,  secondo  gli  schemi  obbligatori
riportati  rispettivamente  negli  allegati  5, 5-bis e 6 al presente
bando.  Anche  per  la fase di fruizione, il Gestore e/o il Ministero
rendera'  disponibili  i  moduli per consentire una agevole e spedita
trattazione delle informazioni.
  5.6.  Alla  dichiarazione-domanda di fruizione deve essere allegata
copia   della  documentazione  contabile  comprovante  l'investimento
realizzato,  una relazione che indichi i tempi di messa a regime ed i
risultati economici attesi, nonche' una perizia giurata asseverata in
cancelleria   (allegato   7)   resa   da   professionista,   estraneo
all'impresa,   iscritto  ad  un  albo  professionale,  attestante  la
coerenza  tecnico-economica  del  progetto  e  la piena funzionalita'
dello   stesso,  sia  per  quanto  riguarda  la  realizzazione  degli
investimenti,  che  per  l'esercizio  delle  attivita'  di  commercio
elettronico  e/o  di  collegamento  telematico  tra  le  imprese  che
partecipano al progetto.
  5.7.  Previa  verifica  del  Gestore,  circa la regolarita' formale
della dichiarazione-domanda di fruizione, e' disposta la liquidazione
dell'agevolazione,  in  unica  soluzione,  nel  limite  delle risorse
prenotate.
  5.8.  Nell'ambito  del medesimo progetto possono essere autorizzate
dal   Ministero,  a  seguito  dell'istruttoria  svolta  dal  Gestore,
rideterminazioni  degli importi spettanti a ciascuna delle imprese, a
fronte  sia  di  variazioni  in  corso d'opera della ripartizione dei
costi  da ciascuna sostenuti nonche' variazioni del numero di imprese
partecipanti  alla  realizzazione  del progetto ovvero possono essere
ammessi  subentri  al posto delle imprese originarie fra i componenti
l'aggregazione,  purche' le variazioni non diano luogo al superamento
degli  importi  totali prenotati per l'intero progetto e nel rispetto
della  regola  del  de-minimis;  possono  essere altresi' autorizzate
variazioni   nelle  voci  di  spesa  purche'  rientranti  tra  quelle
agevolabili e tali da non alterare la natura del progetto finalizzato
allo  sviluppo  delle  attivita'  del  commercio  elettronico  e/o di
collegamento telematico tra le imprese che partecipano al progetto.
  5.9.  In  sede di fruizione delle risorse il Gestore ridetermina il
punteggio  spettante  a ciascun progetto tenuto conto delle eventuali
variazioni intervenute. Nel caso in cui tale punteggio rideterminato,
tenuto  conto dell'importo dell'investimento ammissibile, collochi il
progetto  in  posizione inferiore all'ultimo progetto che ha ottenuto
la concessione del credito d'imposta e' revocata l'agevolazione.
  5.10.  Eventuali  variazioni  in  aumento  del numero delle imprese
partecipanti  alla  realizzazione  del  progetto  non  sono  prese in
considerazione ai fini della rideterminazione del punteggio.
  5.11.  I  beni  e  servizi  oggetto  di  intervento  devono  essere
mantenuti,  in effettive condizioni di esercizio per le attivita' per
le  quali  sono  stati  concessi  i  benefici, per almeno un triennio
decorrente   dalla  data  di  invio  della  dichiarazione-domanda  di
fruizione delle risorse.
  5.12.  Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo,
riguardante  beni  e  servizi per i quali e' stata chiesta e ottenuta
l'agevolazione,  deve  essere  riportata,  con  scrittura indelebile,
anche  mediante  l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: «Bene
acquistato  con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 103,
commi  5  e  6 della legge n. 388/2000». La fattura che, a seguito di
controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non
sara'   considerata   valida   e   determinera'   la   revoca   della
corrispondente agevolazione.

6. Ispezioni e revoche.
  6.1.  Il  Gestore provvede, successivamente alla liquidazione delle
agevolazioni   ad  effettuare  ispezioni  a  campione  sulle  imprese
beneficiarie  per verificare la corrispondenza degli elementi esposti
e   sulla   base  dei  quali  sono  state  messe  a  disposizione  le
agevolazioni.  A  tal  fine,  le  imprese beneficiarie si obbligano a
mantenere  e  mettere  a  disposizione del Gestore o del Ministero la
documentazione  di  supporto  delle  spese  effettuate e dei relativi
pagamenti,  per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
provvedimento di liquidazione.
  6.2. Il Ministero puo' disporre approfondimenti ispettivi, anche al
di fuori di quelli effettuati dal Gestore, nel termine di cinque anni
dalla data del provvedimento di liquidazione.
  6.3. Per la revoca delle agevolazioni e per il conseguente recupero
delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  6.4.  Il  presente  bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  sara' disponibile anche attraverso il
sito internet www.minindustria.it
    Roma, 8 ottobre 2004
                                                 Il Ministro: Marzano