; IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTERO DELLA SALUTE Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, e, in particolare, il comma 2, il quale dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del Sistema sanitario nazionale abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato; Visti i commi 3 e 7 del predetto art. 50, i quali dispongono in ordine alla struttura del modello di ricetta, alla compilazione della medesima nonche' alla rilevazione dei dati ivi contenuti all'atto dell'utilizzazione della stessa; Visto l'art. 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante norme in materia di assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recanti norme in materia di assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale e, in particolare, il comma 3 che disciplina le modalita' di prescrizione delle prestazioni sanitarie nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno; Ritenuto di prevedere l'utilizzazione del medesimo modello di ricettario medico standardizzato anche per la prescrizione di prestazioni sanitarie: agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, di istituzioni estere residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere e' a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale; al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile il cui onere e' a carico del Ministero della salute; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 25 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1983, n. 22, che istituisce il libretto modulario per l'erogazione dell'assistenza sanitaria agli assicurati di istituzioni estere; Decreta: Art. 1. Caratteristiche e impiego del ricettario per l'erogazione di prestazioni sanitarie 1. La prescrizione delle prestazioni sanitarie con onere a carico del Servizio sanitario nazionale presso strutture a gestione diretta o accreditate e' effettuata esclusivamente mediante l'impiego di ricettari le cui caratteristiche sono fissate dall'allegato disciplinare, che forma parte integrante del presente decreto, nel quale vengono anche riportate le regole relative al trattamento della ricetta in sede di erogazione della prestazione. 2. I ricettari di cui al comma 1 sono altresi' utilizzati per le seguenti prescrizioni: a) prescrizioni delle prestazioni sanitarie agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere e' a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale; b) prescrizioni delle prestazioni sanitarie, con onere a carico del Ministero della salute, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. 3. Le regioni, in presenza di peculiari esigenze individuate in ambito locale, ivi comprese quelle attinenti la stampa delle diciture in forma bilingue, possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze variazioni ed integrazioni al modello di cui al comma 1, purche' non venga alterato il contenuto informativo della ricetta.