;
             IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTERO DELLA SALUTE

    Visto  l'art.  50,  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante  disposizioni  in  materia  di  monitoraggio  della spesa nel
settore  sanitario  e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie,
e,  in  particolare,  il  comma  2, il quale dispone che il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministero della
salute  approva  i  modelli  di  ricettari medici standardizzati e di
ricetta  medica  a  lettura  ottica,  ne  cura la successiva stampa e
distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere
e,  ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono
ad  effettuarne  la consegna individuale a tutti i medici del Sistema
sanitario   nazionale   abilitati   dalla   regione   ad   effettuare
prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I
modelli    equivalgono   a   stampati   per   il   fabbisogno   delle
amministrazioni dello Stato;
    Visti  i  commi 3 e 7 del predetto art. 50, i quali dispongono in
ordine alla struttura del modello di ricetta, alla compilazione della
medesima  nonche'  alla  rilevazione  dei dati ivi contenuti all'atto
dell'utilizzazione della stessa;
    Visto l'art. 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive  modificazioni,  recante  norme  in  materia di assistenza
sanitaria  ai  cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale;
    Visto  l'art.  43  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1999,  n.  394,  recanti  norme  in  materia di assistenza
sanitaria  ai  cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale  e,  in particolare, il comma 3 che disciplina le modalita'
di  prescrizione  delle  prestazioni  sanitarie  nei  confronti degli
stranieri privi di permesso di soggiorno;
    Ritenuto  di  prevedere  l'utilizzazione  del medesimo modello di
ricettario   medico  standardizzato  anche  per  la  prescrizione  di
prestazioni sanitarie:
      agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, di istituzioni
estere residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere e'
a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri
accordi bilaterali di sicurezza sociale;
      al  personale  navigante,  marittimo e dell'aviazione civile il
cui onere e' a carico del Ministero della salute;
    Visto   l'art.  2  del  decreto  ministeriale  25 novembre  1982,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1983, n. 22, che
istituisce  il  libretto  modulario  per l'erogazione dell'assistenza
sanitaria agli assicurati di istituzioni estere;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Caratteristiche e impiego del ricettario
              per l'erogazione di prestazioni sanitarie

    1. La prescrizione delle prestazioni sanitarie con onere a carico
del  Servizio sanitario nazionale presso strutture a gestione diretta
o  accreditate  e'  effettuata  esclusivamente  mediante l'impiego di
ricettari   le   cui   caratteristiche   sono  fissate  dall'allegato
disciplinare,  che  forma  parte integrante del presente decreto, nel
quale vengono anche riportate le regole relative al trattamento della
ricetta in sede di erogazione della prestazione.
    2.  I ricettari di cui al comma 1 sono altresi' utilizzati per le
seguenti prescrizioni:
      a)  prescrizioni  delle  prestazioni sanitarie agli assicurati,
cittadini  italiani  o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno
in  Italia,  il  cui  onere e' a carico di istituzioni estere in base
alle  norme  comunitarie  o  altri  accordi  bilaterali  di sicurezza
sociale;
      b) prescrizioni delle prestazioni sanitarie, con onere a carico
del  Ministero  della  salute,  al  personale  navigante, marittimo e
dell'aviazione civile.
    3.  Le  regioni, in presenza di peculiari esigenze individuate in
ambito locale, ivi comprese quelle attinenti la stampa delle diciture
in  forma  bilingue,  possono richiedere al Ministero dell'economia e
delle  finanze  variazioni ed integrazioni al modello di cui al comma
1, purche' non venga alterato il contenuto informativo della ricetta.