IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Emana la seguente direttiva:
  L'Osservatorio  nazionale dell'associazionismo, istituito presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, ha tra i propri
compiti (articolo 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383):
    il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per
lo  svolgimento  delle  attivita' associative, nonche' di progetti di
informatizzazione  e  di  banche  dati  in materia di associazionismo
sociale (lettera d);
    l'approvazione  di  progetti  sperimentali  elaborati,  anche  in
collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli
appositi  Registri, nazionale, regionali e delle province autonome di
Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della medesima legge n. 383, per
far   fronte   a   particolari   emergenze  sociali  e  per  favorire
l'applicazione  di metodologie di intervento particolarmente avanzate
(lettera f). A tal fine l'Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti
di intervento da considerare prioritari.
  Il  presente  provvedimento  definisce,  da  un  lato,  i requisiti
soggettivi   ed   oggettivi  richiesti  per  la  presentazione  delle
suesposte  iniziative  e,  dall'altro,  le  priorita'  e i criteri di
valutazione.
1. Requisiti soggettivi.
  I  finanziamenti  previsti per la realizzazione delle iniziative di
cui alle lettere d) ed f) dell'articolo 12 citato in premessa possono
essere  richiesti  dalle  associazioni  di  promozione  sociale,  che
risultino  iscritte  negli  appositi  Registri nazionale, regionali o
delle province di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della legge n.
383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  domanda puo' essere presentata sia da singole associazioni, sia
da  piu'  organizzazioni  congiuntamente,  nel  qual caso va indicata
l'associazione  capofila  cui  deve  essere  attribuita,  nel caso il
progetto/iniziativa  venga ammesso a finanziamento, la rappresentanza
ai  fini  del progetto mediante formale atto di procura. In ogni caso
ciascuna  associazione  non  puo'  presentare,  in  forma  singola  o
congiunta, piu' di una iniziativa ai sensi della lettera d) e piu' di
un progetto ai sensi della lettera f).
  Nell'ipotesi  in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera f)
siano   presentati   anche   in   collaborazione   con  enti  locali,
responsabile  del progetto e' in ogni caso l'associazione proponente.
Non sono ammesse deleghe per la realizzazione del progetto/iniziativa
ad  altri  soggetti esterni, cui puo' essere commissionata unicamente
la realizzazione di alcune attivita' che l'associazione, per mancanza
di risorse interne, non e' in grado di realizzare.
2. Requisiti oggettivi.
2.1. Ambiti   operativi   dei   progetti  di  cui  alla  lettera  f),
articolo 12 cit.
  Per    l'anno    in    corso,    l'Osservatorio    nazionale    per
l'associazionismo,  nella seduta del 22 luglio 2004, ha stabilito che
saranno  considerati prioritari i progetti, presentati ai sensi della
lettera  f), i quali si propongono di intervenire nei seguenti ambiti
operativi:
    interventi  di  sostegno ed integrazione rivolti alle persone con
disabilita';
    sostegno  a  misure  di  politica  giovanile a favore di minori e
adolescenti;
    interventi  di  sostegno  alle  famiglie in condizioni di disagio
socio-economico;
    interventi  di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni
di marginalita' sociale.
2.2. Ambiti  operativi  delle  iniziative  di  cui  alla  lettera d),
articolo 12 cit.
  Le   iniziative  di  cui  alla  lettera  d)  devono  riguardare  la
formazione  ed  aggiornamento  dei  membri  delle associazioni oppure
l'informatizzazione  della  associazione, con particolare attenzione,
nel  caso  di informatizzazione, al legame fra questa e la formazione
nonche' alla produzione di banche dati.
  L'associazione  che  abbia ricevuto un finanziamento nel 2002 o nel
2003 ai sensi della lettera d) per un'iniziativa di informatizzazione
non  puo'  presentare,  per  il 2004, una iniziativa, sempre ai sensi
della stessa lettera d), che concerna nuovamente l'informatizzazione,
da  intendersi  quale  iniziativa  che abbia come parte preponderante
l'acquisto di hardware.
2.3. Indicazioni relative ai costi.
  Al   finanziamento   delle   iniziative,   oggetto  della  presente
direttiva, si provvede con apposito stanziamento in bilancio che, per
l'anno in corso, ammonta ad Euro 11.000.000,00.
  Il   costo   complessivo  dell'iniziativa,  di  cui  si  chiede  il
finanziamento, non puo' superare i seguenti importi:
    iniziative  di  cui alla lettera d): Euro 250.000 nell'ipotesi in
cui il proponente sia uno o piu' associazioni;
    progetti di cui alla lettera f): Euro 250.000 nell'ipotesi in cui
il  proponente  sia  uno  solo  ed  Euro 400.000  se  a presentare il
progetto siano due o piu' associazioni.
  I  progetti  presentati,  a  pena  di inammissibilita', non possono
avere  un  costo  superiore  a  quelli  indicati.  In  ogni caso il/i
proponente/i  deve/devono  porre  a  proprio carico il 20% dei costi,
specificando  dettagliatamente  le  fonti  da cui derivano le risorse
stesse  (ad  esempio:  quote  associative, donazioni, introiti legati
all'attivita'   svolta   dall'organizzazione  proponente;  costo  del
personale   impegnato   nella   realizzazione   del  progetto).  Tale
specificazione,   contenuta   nel   Piano   economico  (Allegato  2),
costituisce  un  requisito essenziale ai fini dell'ammissibilita' del
progetto  al  finanziamento,  a  conferma  della  concreta  capacita'
dell'organizzazione  di  sostenere  l'impegno economico connesso alla
realizzazione del progetto proposto.
  Per  quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione
nell'ipotesi   della   lettera  d),  di  consulenza  e  progettazione
nell'ipotesi della lettera f) devono essere contenuti entro l'importo
massimo dell'8% del costo complessivo del progetto.
  Limitatamente  ai progetti presentati ai sensi della lettera f), le
spese  per  attrezzature,  materiale  didattico  e  di consumo devono
essere   contenuti   entro   l'importo  massimo  del  15%  del  costo
complessivo del progetto medesimo.
  In  ogni  caso  alla  domanda  va allegata una dichiarazione con la
quale   il   legale  rappresentante  dell'associazione  proponente  o
dell'associazione    capofila,   se   il   progetto   e'   presentato
congiuntamente   ad   altre,  deve  dichiarare  -  sotto  la  propria
responsabilita'  -  che trattasi di progetto mai finanziato prima con
questo  o altri fondi statali, regionali o di enti locali, nonche' se
al  finanziamento  del  progetto  si  prevede che concorreranno altri
soggetti e quali le eventuali modalita' di partecipazione.
  Inoltre,   a   pena  di  inammissibilita',  il  progetto/iniziativa
presentato  non potra' avere un costo totale che superi il 100% delle
entrate  iscritte  nell'ultimo  bilancio consuntivo relativo all'anno
2003  (se  il  bilancio  e'  composto  da  stato patrimoniale e conto
economico  ci  si  deve  riferire  al  solo  conto  economico). Se il
progetto/iniziativa  e'  presentato  congiuntamente  il suo costo non
puo'  essere  superiore,  sempre  a pena di inammissibilita', al 100%
della  somma  delle  entrate  dei  rispettivi  conti  economici delle
associazioni di promozione sociale che vi partecipano.
2.4. Durata dei progetti.
  Le  iniziative  proposte  non  possono avere una durata superiore a
diciotto mesi.
3. Presentazione del progetto/iniziativa.
3.1. Motivi di inammissibilita'.
  A pena di inammissibilita', le domande devono:
    1) essere   presentate  da  Associazioni  di  promozione  sociale
iscritte ai registri di cui all'articolo 7 della legge n. 383/2000;
    2) concernere  progetti/iniziative  il  cui costo complessivo non
sia superiore ai limiti previsti al punto 2.3;
    3) concernere  progetti/iniziative  il  cui costo complessivo non
sia  superiore  al  100%  delle  entrate di cui iscritte nel bilancio
consuntivo  2003  o nel solo conto economico nel caso il bilancio sia
formato  da stato patrimoniale e conto economico (oppure superiore al
100%  della  somma  delle  entrate  dei  conti  economici delle varie
associazioni di promozione sociale in caso di progetto congiunto);
    4) essere  redatte  secondo  il  modello  allegato  alla presente
direttiva  (Allegato 1), e sottoscritte dal legale rappresentante del
soggetto   o  dei  soggetti  proponenti  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;
    5) essere   inoltrate,   in  busta  chiusa  non  trasparente,  in
originale e su dischetto o CD-ROM, in uno con l'elaborato progettuale
(Allegato 2), sottoscritto dal legale rappresentante;
    6) essere corredate, limitatamente alle associazioni iscritte nei
Registri  regionali  o  provinciali istituiti ai sensi della legge n.
383/2000, da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto
conformemente  a quanto disposto dall'articolo 3 della medesima legge
n.  383, nonche' di un documento attestante l'iscrizione nei suddetti
registri;
    7) essere  indirizzate  al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e
le formazioni sociali - Osservatorio nazionale dell'associazionismo -
via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma;
    8) pervenire  entro  e  non  oltre  le ore 13 del venticinquesimo
giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana della presente direttiva (se la scadenza dovesse
cadere  in  un  giorno festivo il termine sara' prorogato alle ore 13
del  giorno  seguente).  L'inoltro puo' avvenire tramite raccomandata
a.r.  o  mediante  corrieri privati o agenzie di recapito debitamente
autorizzate,   ovvero  mediante  consegna  a  mano  da  parte  di  un
incaricato  dell'associazione  -  soltanto in tale ultimo caso verra'
rilasciata  apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data
di  consegna  -  nelle giornate non festive, dal lunedi' al venerdi',
dalle  ore 9 alle ore 13; in ogni caso le domande devono pervenire al
Ministero  perentoriamente entro le ore 13 del venticinquesimo giorno
successivo   alla   pubblicazione   della  direttiva  nella  Gazzetta
Ufficiale,  restando  a rischio dell'associazione l'eventuale ritardo
nella spedizione postale o tramite corriere. L'invio della domanda e'
ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  intendendosi questo Ministero
esonerato  da  ogni  responsabilita'  per  gli  eventuali  ritardi di
recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore.
3.2. Ulteriore documentazione da allegare.
  Al  progetto/iniziativa per cui si richiede il finanziamento devono
essere inoltre allegati:
    1) fotocopia del documento di identita' del legale rappresentante
dell'associazione   o,   in   caso   di   progetto   congiunto,   del
rappresentante dell'associazione capofila;
    2) la  dichiarazione di autenticita' delle informazioni contenute
nel progetto sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato 3);
    3) limitatamente   alle   iniziative   per   la  lettera  d),  la
dichiarazione  del legale rappresentante dell'associazione attestante
che  l'associazione  non  ha  percepito contributi statali, diretti o
indiretti  (si  considerano  indiretti  anche  quelli  provenienti da
S.p.a. come il CONI) per il funzionamento nel 2003 oppure, in caso li
abbia  ricevuti,  attestante  la  quantita'  dei  contributi  statali
percepiti  e la percentuale degli stessi sulle entrate del consuntivo
2003 (Allegato 4);
    4) copia  conforme  del  rendiconto  2003,  al fine del controllo
della  veridicita' di quanto affermato con la comunicazione di cui al
punto precedente e del controllo relativamente al limite di costo del
progetto di cui al punto 2 (in caso di progetto congiunto deve essere
allegato il rendiconto di tutte le associazioni di promozione sociale
proponenti);
    5) essere corredate della dichiarazione del rappresentante legale
di   cui  al  punto  2.3  (Allegato  5)  relativa  al  fatto  che  il
progetto/iniziativa  non  e' mai stato finanziato prima nonche' se al
finanziamento  del  progetto/iniziativa  si prevede che concorreranno
altri soggetti e quali le eventuali modalita' di partecipazione.
  Nel  caso  la  documentazione  di cui al presente punto 3.2 risulti
mancante  in  tutto o in parte, si potra' procedere alla richiesta di
integrazione  che  dovra' avvenire entro un termine fissato a pena di
improcedibilita' della domanda stessa di finanziamento.
4. Valutazione dei progetti.
4.1. Procedura.
  I   progetti/iniziative  devono  recare  sulla  busta  la  seguente
dicitura:  «Progetto  Lettera  F»  o «Iniziativa Lettera D» a seconda
della tipologia della domanda presentata.
  I  progetti  pervenuti  sono  dapprima  esaminati  sotto il profilo
dell'ammissibilita'  delle  domande e successivamente si procede alla
valutazione  dei  progetti  ammessi mediante una commissione nominata
dal  Presidente  dell'Osservatorio,  che  provvedera'  a redigere una
graduatoria  dei  progetti/iniziative  pervenute,  secondo  i criteri
indicati   nella  presente  direttiva.  La  relativa  graduatoria  e'
approvata dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo
  I   progetti  possono  essere  ammessi  a  finanziamento  totale  o
parziale.   Nel   secondo   caso   e'  consentita  una  rimodulazione
quantitativa   e   proporzionale   del   progetto,   in  accordo  con
l'amministrazione  erogante  tale  da  non menomare o pregiudicare il
pieno raggiungimento delle previste principali finalita'.
4.2. Criteri di valutazione delle domande.
  I criteri di valutazione dei progetti/iniziative sono i seguenti:
    iniziative di cui alla lettera d):
Criterio                              |Punteggio massimo attribuibile
---------------------------------------------------------------------
Valutazione Iniziativa                |35
---------------------------------------------------------------------
Presenza sul territorio nazionale     |
(Numero sedi e regioni in cui         |
l'associazione e' presente)           |20
---------------------------------------------------------------------
Valutazione capacita' realizzativa    |
dell'iniziativa (rapporto fra costo   |
iniziativa e entrate bilancio         |
associazione)                         |10
---------------------------------------------------------------------
Dimensione dell'associazione          |10
---------------------------------------------------------------------
Mancata percezione di altri contributi|
statali nell'anno precedente relativi |
al funzionamento dell'associazione    |
(Verificata dal bilancio consuntivo   |
2003)                                 |10
---------------------------------------------------------------------
Collegamento fra formazione ed        |
informatizzazione                     |10
---------------------------------------------------------------------
Mancata percezione di contributi per  |
iniziative sulla lettera D nel 2003   |5
---------------------------------------------------------------------
Totale                                |100
    progetti di cui alla lettera f):
Criterio                              |Punteggio massimo attribuibile
---------------------------------------------------------------------
Valore del progetto                   |30
---------------------------------------------------------------------
Valenza nazionale del progetto        |20
---------------------------------------------------------------------
Collaborazione con altri soggetti     |
privati ed Enti Pubblici (da provare  |
mediante documentazione relativa al   |
progetto presentato)                  |10
---------------------------------------------------------------------
Eccellenza nel rapporto costi/benefici|10
---------------------------------------------------------------------
Campi prioritari                      |10
---------------------------------------------------------------------
Valutazione capacita' realizzativa del|
progetto (rapporto costo progetto e   |
entrate del bilancio)                 |10
---------------------------------------------------------------------
Innovativita'                         |5
---------------------------------------------------------------------
Presenza di effettivi e validi        |
strumenti di monitoraggio             |5
---------------------------------------------------------------------
Totale                                |100
  Relativamente  ai  criteri previsti per la lettera f) e concernenti
la  collaborazione  con  gli  enti  pubblici  e le sinergie con altre
realta'  private  (associative  e  non), si precisa che e' necessario
produrre  idonea  documentazione  a  riguardo  che  si  riferisca  al
progetto/iniziativa presentata e non a precedenti rapporti intercorsi
fra  l'associazione  e  gli  enti  pubblici/soggetti privati. Ai fini
dell'idoneita'  della documentazione, e' necessario che non si tratti
di  un  generico  plauso  per  l'iniziativa ma di un concreto impegno
dell'ente  pubblico/soggetto privato ai fini della sua realizzazione.
Nel caso tale impegno si traduca in un co-finanziamento del progetto,
alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal
legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti
le  modalita'  di  partecipazione al progetto e l'impegno finanziario
assunto nello stesso; tale contributo dovra' essere erogato sul conto
corrente  appositamente  aperto dall'associazione per l'accredito del
finanziamento  concesso  dal  Ministero  del lavoro e delle politiche
sociali.
4.3. Oneri non ammessi a contributo.
  Non sono comunque ammessi a rimborso:
    gli  oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione
proponente  non direttamente connesse al progetto di cui si chiede il
finanziamento;
    gli  oneri  relativi  a  seminari e convegni non collegati con il
progetto;
    le   spese   per   l'ordinario   funzionamento   e   la  gestione
dell'organizzazione,  fatto  salvo  quanto previsto dalla lettera d),
articolo 12, legge n. 383 citata;
    oneri  figurativi  o  costi  potenziali  (es. costo dei volontari
impegnati);
    ogni  altro  tipo  di  spesa  non  strettamente  finalizzata alla
realizzazione del progetto.
5. Progetti ammessi a finanziamento.
  Le  associazioni  di promozione sociale, alle quali sia formalmente
comunicata  l'ammissione  a  finanziamento  del  progetto presentato,
possono  procedere alla rimodulazione dello stesso, qualora intendano
farlo,   inviando   entro   sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione  la  proposta di rimodulazione. In caso di accettazione
della  proposta  da  parte  dell'amministrazione,  le associazioni di
promozione  sociale  dovranno  trasmettere  entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione di accettazione della rimodulazione:
    indicazione del legale rappresentante;
    dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, attestante che il legale rappresentante
dell'associazione  e il responsabile del progetto non hanno riportato
condanne   penali  e  di  non  essere  destinatari  di  provvedimenti
riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione e di non essere a
conoscenza  di  essere sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi
reato  che  incide  sulla  loro moralita' professionale o per delitti
finanziari o per reati contro il patrimonio;
    prospetto progetto esecutivo;
    bilancio preventivo 2004, se statutariamente previsto;
    codice fiscale dell'associazione;
    estremi  del  conto  corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o
indicazione  di altra forma, in alternativa, per l'accreditamento del
finanziamento  assegnato. A tal fine e' necessario che l'associazione
beneficiaria del finanziamento attivi un conto corrente appositamente
ed  unicamente dedicato al progetto/iniziativa finanziata, in modo da
facilitare il controllo dello stato finanziario del progetto mediante
la consultazione dell'estratto conto.
  Nel  caso  in cui l'associazione assegnataria del finanziamento non
intenda rimodulare il progetto/iniziativa dovra', entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di finanziamento,
presentare i documenti sopra citati.
  Nel  caso  in  cui i documenti di cui sopra non siano stati inviati
nei termini previsti (sessanta giorni rispettivamente dal ricevimento
dell'accettazione   della  rimodulazione  o  dalla  comunicazione  di
finanziamento  nel  caso l'associazione non intenda rimodulare) ed in
assenza  di  motivate  giustificazioni,  l'amministrazione procedera'
alla dichiarazione di decadenza dal finanziamento.
  L'avvio del progetto deve avvenire entro tempi congrui in relazione
alla  complessita'  del  progetto; al fine di ottemperare all'obbligo
dell'invio   del   prospetto   del   progetto  esecutivo,  il  legale
rappresentante    dell'associazione    dovra'    inviare    esplicita
dichiarazione  recante  l'indicazione  della  data  di  inizio  delle
attivita' nel rispetto delle modalita' indicate dall'amministrazione,
intendendosi   per  tali  anche  le  attivita'  propedeutiche,  e  la
previsione   della  durata  del  progetto  (in  coerenza  con  quella
inizialmente  indicata)  salvo  che la stessa data di inizio sia gia'
contenuta nel prospetto esecutivo.
  Nel  caso  in  cui,  per  qualsiasi  motivo,  non sia dato corso ai
finanziamenti  assegnati (es. rinuncia, mancato invio entro i termini
della documentazione richiesta, ecc.), l'associazione il cui progetto
sia  immediatamente  successivo, nella graduatoria, a quelli ammessi,
subentra nel diritto al finanziamento.
  E'  fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare, in ogni
materiale   approntato   per   la   realizzazione  del  progetto,  la
circostanza  che il medesimo e' finanziato dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
6. Modalita' di erogazione del finanziamento.
  Il finanziamento viene erogato in due fasi:
    una prima quota, pari al 70% del contributo assegnato, e' versata
successivamente  alla registrazione da parte dei competenti organi di
controllo del decreto di approvazione della Convenzione fra Ministero
del  lavoro  e  delle politiche sociali e l'associazione beneficiaria
del finanziamento;
    il  saldo,  pari  al  restante  30%,  e' erogato al termine della
realizzazione   del  progetto,  a  seguito  dell'esito  positivo  del
controllo  da  parte  dell'amministrazione  della  relazione  finale,
presentata  dall'associazione,  attestante  i risultati conseguiti in
relazione  agli  obiettivi programmati, nonche' i costi sostenuti per
la  realizzazione del progetto e corredata dalle relative fatture e/o
dai  giustificativi  di spesa in copia conforme all'originale. A tale
relazione deve essere allegata la relazione di cui al punto 8.
7. Fideiussione.
  Le  associazioni  beneficiarie dei finanziamenti dovranno stipulare
apposita   fideiussione   (bancaria   o   assicurativa)   a  garanzia
dell'anticipo  percepito  (pari al 70% del finanziamento ministeriale
al  progetto).  La  fideiussione, che costituisce costo imputabile al
progetto,   deve   essere   presentata   prima  della  stipula  della
convenzione  col  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali e
costituisce   condizione  necessaria  al  fine  della  stipula  della
convenzione stessa.
  La   suddetta  fideiussione  dovra'  contenere  la  clausola  della
rinuncia  alla  preventiva  escussione  del  debitore principale e la
clausola   del  pagamento  a  semplice  richiesta  scritta  da  parte
dell'Amministrazione   che   rilevi   a   carico  della  associazione
inadempienze  nella  realizzazione  del  progetto o dell'iniziativa o
rilevi  che  alcune  spese  non  sono  giustificate correttamente dai
giustificativi prodotti.
  La   fideiussione  o  la  polizza  dovranno  contenere  l'esplicita
dichiarazione che esse rimangono valide fino all'ultimazione di tutte
le  prestazioni  contenute nel progetto e, comunque, fino al rilascio
di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione.
8. Relazione certificativa esterna.
  Le   associazioni   beneficiarie  dovranno  produrre,  in  sede  di
rendicontazione  finale, una relazione effettuata da un certificatore
esterno, iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni,
che  attesti  la  conformita' o meno dei giustificativi prodotti alle
regole di rendicontazione previste per i progetti e le iniziative. Il
costo  della  suddetta  relazione  e'  ammissibile  ai fini del costo
totale del progetto.
9. Monitoraggio in itinere.
  L'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo  puo'  sottoporre i
progetti ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso della loro
realizzazione,  sia  a  conclusione  delle attivita', per valutare il
raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.
  In  ogni  caso  le  associazioni  destinatarie  dei contributi sono
tenute  ad  inviare,  semestralmente,  una  relazione  sullo stato di
avanzamento  del progetto, accompagnata da un prospetto riepilogativo
delle spese sostenute nel semestre di riferimento.
  Nel  caso  di  accertamento  di  cause  che inducano a ritenere non
realizzabile  la  prosecuzione  del  progetto,  ovvero  di un uso del
finanziamento  non  conforme  alle  finalita'  per  le quali e' stato
erogato,  l'ufficio  competente  puo', in qualsiasi momento, disporre
l'interruzione degli accrediti e chiedere la restituzione delle somme
gia' versate.
    Roma, 8 ottobre 2004
                                                  Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona   e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 174