IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. l15 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 luglio 2003 n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Pujol  Gaja  Silvia,  nata  a Tona
(Spagna)  il 6 ottobre 1969, cittadina spagnola, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12 del decreto legislativo n. 115/92 modificato
dal  decreto  legislativo  n.  277/03,  il riconoscimento del proprio
titolo  accademico professionale di «Psicologo», ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio della professione di «psicologo» in Italia;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
«Licenciada  en  Psicologia» nell'aprile 1995 presso l'Universitat di
Barcellona (Spagna);
  Ritenuto  pertanto  che  -  ai sensi degli articoli 1 lettera a) 3°
trattino  e  3  lettera  a)  della  direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2
lettera  a)  del  decreto  legislativo n. 115/92 - e' in possesso dei
requisiti per l'accesso alla professione di «abogado» in Spagna;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 14 settembre 2004;
  Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, che
si e' espresso conformemente nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto     che    la    richiedente    abbia    una    formazione
accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  «psicologo»  -  sezione  A  dell'albo, non e'
necessario applicare misure compensative;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Pujol  Gaja Silvia, nata a Tona (Spagna) il 6 ottobre
1969,    cittadina    spagnola,    e'    riconosciuto    il    titolo
accademico-professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante
per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio
della professione in Italia.
    Roma, 13 ottobre 2004
                                          Il direttore generale: Mele