IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo; Vista la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria della provincia di Trapani - Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Unione Agricoltori, Lega delle Cooperative, Associazione Generale Cooperative Italiane, Unione Cooperative, Federvini, Federdoc, Unione Italiana Vini, nelle persone dei loro rispettivi rappresentanti, in data 27 febbraio 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Erice»; Visto il parere favorevole della Regione siciliana in merito alla richiesta di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» in sostituzione della indicazione geografica tipica «Colli Ericini» riconosciuta con decreto ministeriale 10 ottobre 1995 e successive modifiche; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Erice (Trapani) il giorno 11 febbraio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante: «modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.»; Considerato che, con nota prot. n. 4151 del 14 giugno 2004, la Regione siciliana ha provveduto, con ulteriore istruttoria, a verificare la percentuale del 66% di rappresentativita' stabilita dal predetto decreto ministeriale e che gli atti giustificativi sono depositati presso la Regione stessa, Assessorato agricoltura e foreste - Direzione interventi strutturali; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 2004; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopracitati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Erice» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata «Erice» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata «Erice» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004. 3. La indicazione geografica tipica «Colli Ericini», riconosciuta con decreto ministeriale 10 ottobre 1995, deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.