IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo;
  Vista la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria della
provincia   di   Trapani   -   Confederazione  Italiana  Agricoltori,
Coldiretti,  Unione Agricoltori, Lega delle Cooperative, Associazione
Generale   Cooperative   Italiane,   Unione  Cooperative,  Federvini,
Federdoc,  Unione  Italiana  Vini,  nelle persone dei loro rispettivi
rappresentanti,  in  data  27 febbraio  2003,  intesa  ad ottenere il
riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini
«Erice»;
  Visto  il  parere favorevole della Regione siciliana in merito alla
richiesta  di  riconoscimento  dei  vini  a  denominazione di origine
controllata  «Erice»  in  sostituzione  della  indicazione geografica
tipica   «Colli   Ericini»   riconosciuta  con  decreto  ministeriale
10 ottobre 1995 e successive modifiche;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza,  tenutasi in Erice (Trapani) il giorno 11 febbraio
2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni
ed aziende vitivinicole;
  Visto  il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante: «modalita' e
requisiti  per  la  delimitazione  della zona di imbottigliamento nei
disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.»;
  Considerato  che,  con  nota  prot.  n. 4151 del 14 giugno 2004, la
Regione   siciliana  ha  provveduto,  con  ulteriore  istruttoria,  a
verificare la percentuale del 66% di rappresentativita' stabilita dal
predetto  decreto  ministeriale  e  che  gli atti giustificativi sono
depositati  presso  la  Regione  stessa,  Assessorato  agricoltura  e
foreste - Direzione interventi strutturali;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  «Erice»  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 185 del 9 agosto 2004;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopracitati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  «Erice»  e
all'approvazione   del   relativo   disciplinare   di  produzione  in
conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' riconosciuta la denominazione di origine controllata «Erice»
ed  e'  approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo
disciplinare di produzione.
  2.  La denominazione di origine controllata «Erice» e' riservata ai
vini  che  rispondono  alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le
cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.
  3.  La  indicazione geografica tipica «Colli Ericini», riconosciuta
con  decreto ministeriale 10 ottobre 1995, deve intendersi revocata a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti
salvi tutti gli effetti determinatisi.