IL DIRETTORE GENERALE
   VISTI  gli  articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
   VISTO l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella
legge  24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del
Farmaco;
   VISTO  il  decreto  del  Ministro  della  Salute di concerto con i
Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze n. 245 del
20   settembre   2004,   recante   norme   sull'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
   VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145;
   VISTO  il  Decreto  del  Ministro  della  Salute 30 aprile 2004 di
nomina  del  Dott.  Nello  Martini  in qualita' di Direttore Generale
dell'Agenzia  Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  Registro  Visti  semplici dell'Ufficio Centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
   VISTO   il   provvedimento   30   dicembre  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n.306 del 31 dicembre
1993,   relativo  alla  riclassificazione  dei  medicinali  ai  sensi
dell'art.8,  comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n.537, nel quale
sono  state  previste  anche  le  "note  relative alla prescrizione e
modalita'  di  controllo delle confezioni riclassificate", modificato
ed integrato con successivi provvedimenti;
   VISTO  l'art.1,  comma 4, del Decreto Legge 20 giugno 1996, n. 323
convertito  con  modificazioni  dalla Legge 8 agosto 1996, n.425, che
stabilisce   tra  l'altro  che  "...la  prescrizione  dei  medicinali
rimborsabili  a  carico del Servizio Sanitario Nazionale sia conforme
alle  condizioni  e alle limitazioni previste dai provvedimenti della
Commissione Unica del Farmaco... ";
   VISTO  il  decreto  del  22  dicembre 2000 "Revisione delle "note"
riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei
medicinali  e  successive modificazioni ", pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, integrato
e modificato con il successivo decreto 8 giugno 2001 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2001;
   RITENUTO  di  dover provvedere, alla luce delle attuali conoscenze
tecnico-scientifiche,  per  le  motivazioni  e secondo la metodologia
descritte  nell'Allegato  1 al presente decreto, alla revisione delle
"note" sopracitate;
   RITENUTO  opportuno  eliminare  le  note  sui  medicinali  che non
rispondono  piu'  ai  criteri  descritti nell'Allegato 1 e introdurre
note  nuove  riguardanti  i  principi  attivi  che,  al contrario, li
rispecchiano;
   RITENUTO  di  dover  provvedere  alla  riclassificazione di alcuni
medicinali;
   RITENUTO  di  dover  specificare in apposito elenco (Allegato 2) i
medicinali  per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e
di  setting  assistenziale  compatibili  con la distribuzione diretta
ovvero  con  forme  alternative di distribuzione che garantiscono uno
specifico  monitoraggio  dei consumi e la cui adozione, per entita' e
modalita', dipende dall'assetto normativo, dalle scelte organizzative
e  dalle  strategie  assistenziali  definite  e  assunte  da ciascuna
Regione e Provincia Autonoma;
   VISTA  la deliberazione assunta, nella seduta del 9-10 marzo 2004,
dalla  Commissione  Unica  del  Farmaco a conclusione di un'attivita'
complessa e puntuale;
   VISTA   la   successiva   ratifica   delle  "note"  assunta  dalla
Commissione  Consultiva Tecnico Scientifica, nella seduta del 14 - 15
settembre 2004 ;
   VISTE  le ordinanze del Ministro della Salute del 24 febbraio 2004
e  del 25 giugno 2004, concernenti la "Rimborsabilita' e modalita' di
prescrizione dei medicinali antistaminici";
   VISTA  la  deliberazione  n.  2 in data 13 ottobre 2004 con cui il
Consiglio   di  Amministrazione  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco
approva su proposta del Direttore Generale il documento di "Revisione
delle note CUF";
                              DETERMINA
                                Art.1
   I   principi   attivi   con  i  relativi  medicinali,  attualmente
commercializzati,  ciascuno per le indicazioni gia' autorizzate, sono
rimborsati  dal Servizio Sanitario Nazionale alle condizioni indicate
nelle  "note"  riportate  nell'  Allegato  3,  che  costituisce parte
integrante del presente provvedimento.