IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3; 
  Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.  127,
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i  decreti
ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19  ottobre  2000;  28  novembre  2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  18
del 22 gennaio  2001;  2  aprile  2001,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  1998,
n. 25; 
  Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; 
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; 
  Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il
25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale  degli  studenti
universitari  (CNSU)  reso  il  19  giugno  2003,  il  parere   della
Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) reso  il  23
settembre 2003 e il parere del Comitato di  valutazione  del  sistema
universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e
del 22 marzo 2004; 
  Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge  n.  400  del
1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004)  cosi'  come  attestata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del  12  luglio
2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente regolamento si intende: 
    a)  per  Ministro  o  Ministero,  il  Ministro  o  il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati
ai sensi e secondo le procedure di cui  all'articolo  17,  comma  95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
    c) per regolamenti didattici di  ateneo,  i  regolamenti  di  cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341; 
    d) per regolamenti didattici dei corsi di studio,  i  regolamenti
di cui all'articolo 11, comma 2, della legge  19  novembre  1990,  n.
341; 
    e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e
di specializzazione, come individuati nell'articolo 3; 
    f) per titoli di studio, la  laurea,  la  laurea  magistrale,  il
diploma di specializzazione rilasciati al termine dei  corrispondenti
corsi di studio, come individuati nell'articolo 3; 
    g) per classe di appartenenza di corsi di studio,  l'insieme  dei
corsi  di  studio,  comunque   denominati,   raggruppati   ai   sensi
dell'articolo 4; 
    h) per  settori  scientifico-disciplinari,  i  raggruppamenti  di
discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  249  del  24
ottobre 2000, e successive modifiche; 
    i)   per   ambito   disciplinare,   un   insieme    di    settori
scientifico-disciplinari culturalmente  e  professionalmente  affini,
definito dai decreti ministeriali; 
    l) per credito formativo universitario, la misura del  volume  di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno studente  in  possesso  di  adeguata  preparazione  iniziale  per
l'acquisizione di conoscenze ed abilita'  nelle  attivita'  formative
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; 
    m) per obiettivi formativi, l'insieme di  conoscenze  e  abilita'
che  caratterizzano  il  profilo  culturale   e   professionale,   al
conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato; 
    n) per ordinamento didattico di un  corso  di  studio,  l'insieme
delle norme che regolano  i  curricula  del  corso  di  studio,  come
specificato nell'articolo 11; 
    o) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista
dalle universita' al fine di assicurare  la  formazione  culturale  e
professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai  corsi
di insegnamento,  ai  seminari,  alle  esercitazioni  pratiche  o  di
laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'
di studio individuale e di autoapprendimento; 
    p)  per   curriculum,   l'insieme   delle   attivita'   formative
universitarie  ed  extrauniversitarie  specificate  nel   regolamento
didattico del corso di studio al fine del conseguimento del  relativo
titolo. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante «Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma
          dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. 
              - L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  95,  della
          legge 15 mag-gio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo): 
              «95. L'ordinamento degli studi  dei  corsi  di  diploma
          universitario, di laurea e di specializzazione di cui  agli
          articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,  e'
          disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 
          11, commi 1 e 2, della predetta  legge,  in  conformita'  a
          criteri generali definiti,  nel  rispetto  della  normativa
          comunitaria  vigente  in  materia,  sentiti  il   Consiglio
          universitario  nazionale  e  le  commissioni   parlamentari
          competenti,  con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di concerto con altri Ministri  interessati,  limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo concerto e'  previsto  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  ovvero  da  disposizioni  dei
          commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti  di  cui
          al presente comma determinano altresi': 
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche in  deroga  a
          quanto previsto dagli articoli 2, 3  e  4  della  legge  19
          novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche
          eventualmente  comprensiva  del  percorso  formativo   gia'
          svolto, l'eventuale serialita' dei  predetti  corsi  e  dei
          relativi  titoli,  gli  obiettivi  formativi  qualificanti,
          tenendo  conto  degli   sbocchi   occupazionali   e   della
          spendibilita'  a   livello   internazionale,   nonche'   la
          previsione di nuove tipologie di  titoli  rilasciati  dalle
          universita',  in  aggiunta  o  in  sostituzione  a   quelli
          determinati dall'art. 1 della legge 19  novembre  1990,  n.
          341, in corrispondenza di  attivita'  didattiche  di  base,
          specialistiche, di  perfezionamento  scientifico,  di  alta
          formazione permanente e ricorrente; 
                b) modalita' e strumenti  per  l'orientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici; 
                c) modalita' di attivazione da parte  di  universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          capo II del titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382». 
              - Il decreto ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,
          recante «Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia
          didattica  degli  atenei»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
          1998, n. 25, riguarda: «Regolamento recante disciplina  dei
          procedimenti relativi allo sviluppo ed alla  programmazione
          del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di
          coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a)  e
          b), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1998, n. 39. 
              - Il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n.
          142, prevede: «Norme  di  attuazione  dei  principi  e  dei
          criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno  1997,  n.
          196,  sui  tirocini  formativi  e   di   orientamento»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108. 
              - La legge 3 luglio 1998, n. 210, concerne: «Norme  per
          il  reclutamento   dei   ricercatori   e   dei   professori
          universitari  di  ruolo»  e'  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155. 
              - La legge 2 agosto 1999, n. 264,  prevede:  «Norme  in
          materia di accessi ai  corsi  universitari»  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183. 
          Nota all'art 1: 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 95  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, si veda le note alle premesse. 
              - L'art. 11  della  legge  19  novembre  1990,  n.  341
          «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» prevede: 
              «Art. 11. - 1. L'ordinamento degli studi dei  corsi  di
          cui  all'art.  1,  nonche'  dei  corsi  e  delle  attivita'
          formative di cui all'art. 6, comma 2, e' disciplinato,  per
          ciascun  ateneo,  da  un  regolamento   degli   ordinamenti
          didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il
          regolamento  e'  deliberato  dal  senato   accademico,   su
          proposta delle  strutture  didattiche,  ed  e'  inviato  al
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica per l'approvazione.  Il  Ministro,  sentito  il
          CUN,  approva  il  regolamento   entro   180   giorni   dal
          ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro  si  sia
          pronunciato  il  regolamento  si  intende   approvato.   Il
          regolamento e' emanato con decreto del rettore. 
              2. I consigli delle strutture  didattiche  determinano,
          con apposito regolamento,  in  conformita'  al  regolamento
          didattico di  ateneo  e  nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento,  l'articolazione   dei   corsi   di   diploma
          universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione  e
          di dottorato di ricerca, i piani  di  studio  con  relativi
          insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli  didattici,
          la tipologia delle forme didattiche,  ivi  comprese  quelle
          dell'insegnamento a distanza,  le  forme  di  tutorato,  le
          prove di valutazione della preparazione degli studenti e la
          composizione delle relative commissioni, le modalita' degli
          obblighi di frequenza anche in riferimento alla  condizione
          degli studenti lavoratori, i limiti delle  possibilita'  di
          iscrizione ai fuori corso, fatta salva la  posizione  dello
          studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili  per  il
          conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita'  degli
          insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio,  pratiche
          e di tirocinio e l'introduzione di un  sistema  di  crediti
          didattici finalizzati al riconoscimento dei  corsi  seguiti
          con esito positivo,  ferma  restando  l'obbligatorieta'  di
          quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d). 
              3. Nell'ambito del piano di sviluppo  dell'universita',
          tenuto  anche  conto  delle  proposte  delle   universita',
          deliberate dagli organi competenti, puo' essere previsto il
          sostegno   finanziario   ad   iniziative   di    istruzione
          universitaria a distanza attuate dalle universita' anche in
          forma consortile con il concorso di altri enti  pubblici  e
          privati, nonche' a programmi e  a  strutture  nazionali  di
          ricerca  relativi  al  medesimo  settore.  Tali   strutture
          possono  essere  costituite  con   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          di concerto con il Ministro del tesoro.».