IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti
ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 28 novembre 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18
del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il
25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere della
Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) reso il 23
settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema
universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e
del 22 marzo 2004;
Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) cosi' come attestata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio
2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati
ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti
di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341;
e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e
di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il
diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti
corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei
corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi
dell'articolo 4;
h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di
discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24
ottobre 2000, e successive modifiche;
i) per ambito disciplinare, un insieme di settori
scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini,
definito dai decreti ministeriali;
l) per credito formativo universitario, la misura del volume di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per
l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilita'
che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al
conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme
delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come
specificato nell'articolo 11;
o) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista
dalle universita' al fine di assicurare la formazione culturale e
professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi
di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di
laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'
di studio individuale e di autoapprendimento;
p) per curriculum, l'insieme delle attivita' formative
universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento
didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo
titolo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della
legge 15 mag-gio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e'
disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art.
11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a
quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19
novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche
eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilita' a livello internazionale, nonche' la
previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle
universita', in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n.
341, in corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
capo II del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25, riguarda: «Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione
del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1998, n. 39.
- Il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n.
142, prevede: «Norme di attuazione dei principi e dei
criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, sui tirocini formativi e di orientamento» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108.
- La legge 3 luglio 1998, n. 210, concerne: «Norme per
il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155.
- La legge 2 agosto 1999, n. 264, prevede: «Norme in
materia di accessi ai corsi universitari» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183.
Nota all'art 1:
- Per il testo dell'art. 17, comma 95 della legge 15
maggio 1997, n. 127, si veda le note alle premesse.
- L'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341
«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» prevede:
«Art. 11. - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di
cui all'art. 1, nonche' dei corsi e delle attivita'
formative di cui all'art. 6, comma 2, e' disciplinato, per
ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti
didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il
regolamento e' deliberato dal senato accademico, su
proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il
CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal
ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia
pronunciato il regolamento si intende approvato. Il
regolamento e' emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano,
con apposito regolamento, in conformita' al regolamento
didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di
insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma
universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e
di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi
insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici,
la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle
dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le
prove di valutazione della preparazione degli studenti e la
composizione delle relative commissioni, le modalita' degli
obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione
degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita' di
iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello
studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il
conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli
insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche
e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti
didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti
con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di
quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'universita',
tenuto anche conto delle proposte delle universita',
deliberate dagli organi competenti, puo' essere previsto il
sostegno finanziario ad iniziative di istruzione
universitaria a distanza attuate dalle universita' anche in
forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e
privati, nonche' a programmi e a strutture nazionali di
ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture
possono essere costituite con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
di concerto con il Ministro del tesoro.».