IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto direttoriale 31 ottobre 2002 con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei vini «Alta
Langa»  ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002;
  Vista  la  domanda presentata dal consorzio di tutela «Alta Langa»,
fatta   propria   dalla   regione   Piemonte,  Assessorato  ambiente,
agricoltura  e  qualita',  caccia  e pesca, energia, risorse idriche,
pianificazione e vigilanza parchi, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Alta  Langa»,  relativamente  all'art. 7, comma 4 e, di
conseguenza   all'art.   5,  comma  5  e,  all'art.  6  relativamente
all'aggiornamento  della  dicitura  «estratto  secco netto minimo» in
«estratto  non  riduttore minimo» per tutte le tipologie previste nel
disciplinare di produzione;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica dell'art. 5, comma 5, dell'art. 7, comma 4 e dell'art. 6 del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Alta Langa» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 195 del 20 agosto 2004;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto   pertanto  necessario  doversi  procedere  alla  modifica
dell'art.   5,   comma   5,  dell'art.  7,  comma  4  e  dell'art.  6
relativamente  all'aggiornamento  della dicitura estratto secco netto
minimo  in estratto non riduttore, del disciplinare di produzione dei
vini   a  denominazione  di  origine  controllata  «Alta  Langa»,  in
conformita' alla proposta formulata dal citato Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico

  Il  comma  5  dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  «Alta  Langa»  approvato con
decreto  direttoriale  31 ottobre 2002 e' modificato nel testo di cui
appresso:
  «Art. 5. - 1. - 4. (Omissis)
  Comma  5.  E'  consentita, a scopo migliorativo, nella composizione
della  partita  l'aggiunta nella misura massima del 15% di Alta Langa
piu' giovane ad Alta Langa piu' vecchio o viceversa.
  (Omissis)».
  L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Alta Langa» approvato con decreto direttoriale
31 ottobre 2002 e' modificato nel testo di cui appresso:
  «Art. 6. - 1. I vini spumanti "Alta Langa" all'atto dell'immissione
al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
      "Alta Langa" spumante bianco;
      spuma: fine e persistente;
      limpidezza: brillante;
      colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
      odore:  netto,  fruttato e complesso, con sentori che ricordano
il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
      sapore: secco, sapido e ben strutturato;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico;
      estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
      "Alta Langa" spumante rosato;
      spuma: fine e persistente;
      limpidezza: brillante;
      colore: rosato piu' o meno intenso;
      odore:  netto,  fruttato e complesso, con sentori che ricordano
il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
      sapore: secco, sapido e ben strutturato;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico;
      estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
      "Alta Langa" spumante rosso;
      spuma: fine e persistente;
      limpidezza: brillante;
      colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
      odore:  netto,  fruttato e complesso, con sentori che ricordano
il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
      sapore: secco, sapido e ben strutturato;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico;
      estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
  2.  E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  modificare  i  limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non
riduttore minimo con proprio decreto.
  3. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno».
  Il  comma  4  dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  «Alta  Langa»  approvato con
decreto  direttoriale 31 ottobre 2002, e' modificato nel testo di cui
appresso:
  «Art. 7. - 1. - 3. (Omissis).
  4. L'indicazione dell'annata di raccolta e' obbligatoria.
  La    durata    del    processo   di   elaborazione,   comprendente
l'invecchiamento   nell'azienda   di   produzione,  non  deve  essere
inferiore a trenta mesi a decorrere dalla vendemmia.
  (Omissis)».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.

    Roma, 27 novembre 2004

                                         Il direttore generale: Abate