IL COMMISSARIO DELEGATO

  Vista  la  legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile»;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre  2002  con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei
territori delle province di Pistoia e Lucca, colpiti dall'eccezionale
evento  atmosferico del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto
del 5 dicembre 2003;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321
in  data  23  ottobre  2003  con la quale l'Assessore alla protezione
civile  della  regione Toscana Tommaso Franci e' nominato commissario
delegato per la predetta situazione di emergenza;
  Vista  la  successiva  ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3328  del  27  novembre 2003 con cui e' stato integrato
l'art. 1 comma 3 lettera c) dell'ordinanza n. 3321/2003;
  Viste  le  competenze  attribuite  al commissario delegato ai sensi
delle ordinanze sopra richiamate;
  Preso  atto  che  l'art.  4  dell'ordinanza n. 3321/2003 assegna al
commissario, per lo svolgimento di tali competenze, le risorse di cui
alle  ordinanze  n.  3311  e  3312  del 2003, in base alle quali sono
disponibili complessivamente euro 12.613.822,32;
  Visto  che  con  ordinanza  commissariale B/2 sono stati destinati,
sulla   base   delle   esigenze   finanziarie  segnalate  dai  comuni
interessati,  euro 4.000.000,00 per la concessione dei contributi per
la  ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle
normali  condizioni  di  vita  della  popolazione, fermo restando che
eventuali  economie  registrate nella procedura contributiva andranno
comunque ad integrare il finanziamento degli interventi di ripristino
e messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche;
  Considerato  che  la suddetta ordinanza ha dato altresi' avvio alle
procedure  per  la  concessione  dei  contributi  ai  privati  e alle
attivita' produttive danneggiate, come previsto dall'art. 1, comma 3,
lettera  c)  dell'ordinanza  n.  3321/2003  e successiva integrazione
disposta dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3328/2003;
  Considerato   che   per   l'ordinanza  n.  3321/2003  e  successiva
integrazione disposta dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3328/2003 rimette
la  determinazione allo stesso commissario delegato delle modalita' e
dei criteri per la procedura contributiva;
  Considerato  che  con  la  ordinanza B/2 il Commissario delegato ha
ritenuto di applicare le «Disposizioni per l'erogazione di contributi
a  privati e imprese gravemente danneggiati da eventi calamitosi», di
cui al decreto dirigenziale n. 3632/2003 e successiva integrazione di
cui al decreto n. 5957/2003;
  Visto  che  il  Commissario,  per  lo  svolgimento  della  predetta
procedura,  si e' avvalso quali soggetti attuatori ai sensi di quanto
previsto dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 3321/2003, dei comuni
individuati dalle ordinanze n. B/1 e B/2 e di Fidi Toscana S.p.a. per
lo  svolgimento  delle  attivita'  istruttorie,  di  erogazione  e di
controllo  delle domande di contributo presentate rispettivamente dei
privati e delle imprese danneggiate;
  Preso atto che al termine dell'istruttoria i predetti comuni e Fidi
Toscana   S.p.a.  hanno  evidenziato  un  importo  totale  dei  danni
rispettivamente  di  euro  1.728.852,25  per  i  privati  e  di  euro
1.296.022,46 per le imprese;
  Considerato  che  in  base  alle  risorse  disponibili  pari a euro
4.000.000,00   e'  possibile  applicare  la  percentuale  massima  di
contributo per un fabbisogno di euro 1.728.852,25 per i privati e' di
euro 1.296.022.46 per le imprese;
  Considerato  che  entro  quindici giorni dalla determinazione delle
suddette  percentuali i comuni e Fidi Toscana S.p.a. devono procedere
alla  ammissione  a  contributo  rispettivamente  dei privati e delle
imprese,  comunicando l'importo per cui gli stessi sono stati ammessi
a contributo;
  Preso  atto  che  dalla comunicazione di ammissione a contributo da
parte  dei  comuni  e  di  Fidi  Toscana S.p.a. decorre il termine di
dodici  mesi  entro  cui  i  privati  e le imprese danneggiate devono
presentare  la  documentazione  di  spesa prevista dalle disposizioni
operative  approvate  con  decreto n. 3632/2003 al fine di consentire
l'erogazione del saldo del contributo;
  Ritenuto  di  stabilire all'allegato «A» al presente provvedimento,
cosi'   come   previsto   nella   precedente  ordinanza  n.  B/1,  la
documentazione  che  deve essere presentata al commissario in sede di
rendicontazione   delle   spese   sostenute   per   l'erogazione  dei
contributi;
                               Ordina:
  1.  Di  stabilire  in  base  alle  disposizioni operative di cui al
decreto 3632/2003 le percentuali del contributo a favore di privati e
imprese   danneggiati,   nella   misura   massima   ivi   prevista  e
precisamente:
    privati:
      1)  danni  relativa  immobili  adibiti  a «prima casa»: 75% del
valore dei danni;
      2)  danni relativi a tutte le altre ipotesi: 60% del valore dei
danni;
      3)   limite  massimo  del  contributo  euro  26.000,00  di  cui
10.000,00 per beni mobili.
    attivita' produttive:
      1)  contributo in conto capitale: 45% dei danni subiti (massimo
155.000,00 euro);
      2)  contributo  in  conto  interessi:  30%  (massimo 103.000,00
euro):  e' concesso esclusivamente per i finanziamenti attivati dalle
imprese  danneggiate  entro  6  mesi  dalla  data  dell'evento per il
riacquisto/ripristino  dei  beni distrutti/danneggiati; il contributo
e'  erogato  applicando  il  tasso  di  attualizzazione stabilito con
decreto  ministeriale  ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 31
marzo  1998;  la  misura  massima  del contributo in conto interessi,
fermi  restando gli altri limiti prescritti, e' data dalla differenza
tra  il  tasso  dell'operazione  e  l'1,5%  che  resta  a  carico del
beneficiario;
      3)  contributo  per  riduzione  del  volume  di affari: 75% dei
minori introiti, purche' questi ultimi siano pari ad almeno il 30% di
quelli  dell'equivalente  periodo  dell'anno  precedente, conseguente
all'impossibilita' di accesso alla sede dell'attivita' di impresa per
interruzione  delle  vie  di  comunicazione  stradale protrattasi per
oltre trenta giorni a seguito degli eventi calamitosi;
  2.  Il  contributo  spettante, determinato con l'applicazione della
percentuale  di  cui al punto 1, e' comunicato agli interessati entro
quindici  giorni dalla data del presente decreto, a cura dei comuni e
di  Fidi  Toscana  S.p.a.,  rispettivamente  per  i  privati e per le
imprese,  unitamente  all'ammissione  a contributo e dalla data della
comunicazione  decorre il termine di dodici mesi per la presentazione
da  parte  dei  beneficiari  della  dichiarazione  di  spesa  con  le
modalita' di cui alle citate disposizioni;
  3.  Di  stabilire  che  per l'erogazione dei contributi, i comuni e
Fidi  Toscana  S.p.a.  presentino al commissario la documentazione di
cui all'allegato «A» al presente provvedimento;
  4.   Di   comunicare   la  presente  ordinanza  ai  comuni  di  cui
all'ordinanza  B/1  e B/2, a Fidi Toscana S.p.a., e alle provincie di
Pistoia  e  Lucca,  e  di  disporne la pubblicazione per estratto nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana nonche' nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

    Firenze, 25 ottobre 2004

                                      Il commissario delegato: Franci