IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  Registro  Visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347,  convertito  con  modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n.
405 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione
della  Direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini
della fornitura dei medicinali per uso umano»;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Visto  il  decreto  del  16 febbraio  1999 con il quale la societa'
Reckitt  Benckiser Healthcare Ltd e' stata autorizzata all'immissione
in  commercio  della  specialita'  medicinale  Gaviscon Advance nella
confezione e alle condizioni di seguito indicate:
    sospensione orale (1000 mg+200 mg) 10 ml flacone 200 ml;
    A.I.C. n. 034248043/M (in base 10);
    classe «C».
  Viste  le domande presentate in data 10 dicembre 2003 e 18 febbraio
2004  con  le  quali  la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini
della rimborsabilita';
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico scientifica
del 14-15 settembre 2004;
  Vista  la  deliberazione n. 1 in data 13 ottobre 2004 del Consiglio
di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del direttore
generale;
                             Determina:

                               Art. 1.
            Classificazione ai fini della rimborsabilita'

  La  specialita'  medicinale  Gaviscon  Advance e' classificata come
segue:
    confezione  sospensione  orale (1000 mg+200 mg) 10 ml flacone 200
ml;
    A.I.C. n. 034248043/M (in base 10);
    classe di rimborsabilita' «A»;
    prezzo ex factory IVA esclusa. 3,05 euro;
    prezzo al pubblico IVA inclusa 5,04 euro.