IL MINISTRO DELLA SALUTE
                                  e
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 320/1954
recante il regolamento di polizia veterinaria;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
  Visto  il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista  la  direttiva  2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000
che  stabilisce  disposizioni  specifiche  di lotta e di eradicazione
della  febbre  catarrale  degli  ovini  (Blue  Tongue),  recepita con
decreto  legislativo  9 luglio  2003, n. 225, relativo alle misure di
lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;
  Vista  la  decisione  2003/828/CE del 25 novembre 2003 e successive
modifiche  che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la
febbre catarrale degli ovini;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministero  della  sanita'  11 maggio  2001
concernente  misure  urgenti  di  profilassi  vaccinale  disposizioni
emanate  con  provvedimenti  del  direttore  generale  della  sanita'
veterinaria  e  degli  alimenti  del  Ministero della salute prot. n.
608/BT/483  del  7 gennaio  2003, e successive modifiche, di cui alla
nota  prot.  608/BT/3836  del  14 ottobre  2003  circa  l'impiego dei
sierotipi 2, 4, 9 e 16 nella campagna di vaccinazione 2004, alla nota
prot.  608/BT/4663  del 15 dicembre 2003 relativa alla movimentazione
degli  animali vaccinati e alla nota prot. DGVA-VIII-2601-P I.8.d./18
del  5 febbraio 2004 relativa all'impiego dei sierotipi vaccinali nei
territori sottoposti ad obbligo di vaccinazione;
  Visto  il  piano  di  sorveglianza  ed  eradicazione  della  febbre
catarrale   degli   ovini  presentato  dall'Italia  alla  Commissione
europea, approvato con decisione della Commissione 2003/849/CE del 28
novembre 2003;
  Visto  il  parere  favorevole  reso  dal  Consiglio superiore della
sanita'  nella  seduta  del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del
vaccino  polivalente  nella  composizione 2,  9, 4 e 16 dei sierotipi
vaccinali;
  Vista  l'ordinanza  2  aprile  2004  del  Ministro  della salute di
concerto  con il Ministro per le politiche agricole, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 178 del 31 luglio
2004,  concernente  la  campagna  di  vaccinazione  contro  la febbre
catarrale degli ovini;
  Vista  l'ordinanza  10 giugno  2004  del  Ministro  della salute di
concerto  con il Ministro per le politiche agricole, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 178 del 31 luglio
2004,  concernente  la vaccinazione e la movimentazione degli animali
sensibili;
  Tenuto  conto  che la normativa comunitaria relativa alle misure di
lotta contro la Blue Tongue prevede la possibilita' di movimentazione
degli  animali  vaccinati  nell'ambito  di  un'apposita  campagna  di
vaccinazione nei confronti della malattia;
  Ritenuto  necessario  tenere  in considerazione i principi statuiti
nella sentenza n. 12 del 2004 della Corte costituzionale con la quale
la  Corte,  su  ricorso  di  talune  regioni,  ha  dichiarato  che le
iniziative  per  il  contenimento  della febbre catarrale degli ovini
sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva dello Stato
attenendo alla profilassi internazionale e in quanto riguardano anche
profili  incidenti  sulla tutela dell'ecosistema, anch'essa riservata
alla legislazione statale;
  Visto  il  documento  del  tavolo  tecnico  tra regioni e Ministero
protocollo  n.  263132/50.03.61  inviato  in  data 25 maggio 2004 nel
quale  vengono  fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di
animali  sensibili  alla  Blue  Tongue  tra le regioni del territorio
nazionale;
  Vista  la  scadenza  della deroga alla movimentazione degli animali
sensibili, da macello non vaccinati, da aziende situate nelle zone di
protezione, prevista per il 31 luglio 2004;
  Considerato  che,  in  caso  di movimentazione di animali sensibili
alla   Blue  Tongue  non  vaccinati  e  destinati  alla  macellazione
immediata   (in  giornata),  il  livello  di  rischio  nelle  regioni
sottoposte  alle  stesse  misure  di  restrizione, e' da considerarsi
accettabile;
                               Ordina:

                               Art. 1.

  1.  E'  consentita  la  movimentazione  di  animali  da macello non
vaccinati,  provenienti  da aziende situate nelle zone di protezione,
esclusivamente verso macelli situati in tutte le regioni sottoposte a
misure di restrizione per Blue Tongue alle seguenti condizioni:
    a) sia   dato  adeguato  preavviso  al  servizio  veterinario  di
destinazione almeno 48 ore prima dell'invio della partita;
    b) sia stata effettuata per gli ovi-caprini una visita clinica da
parte   del   veterinario   ufficiale  prima  del  carico  con  esito
favorevole;
    c) gli  animali siano spostati nelle ore diurne e siano macellati
nello stesso giorno di arrivo;
    d) qualora  non  sia possibile rispettare limiti orari, in deroga
al punto c), i singoli animali ed i mezzi adibiti al trasporto devono
essere sottoposti ad un trattamento con piretroidi;
    e) gli  animali  siano  inviati  all'impianto  di macellazione di
destino sotto vincolo sanitario;
    f) l'arrivo  a  destino  della  partita deve essere verificato da
parte  del  veterinario  ufficiale  della  ASL di arrivo e l'avvenuta
macellazione  annotata  in  calce  sul  documento  di accompagnamento
(modello  4)  della  partita  stessa  e  successivamente trasmesso ai
servizi veterinari della ASL di origine.
  La  presente  ordinanza,  inviata  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione,   entra   in   vigore   il   giorno   successivo  alla
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed
ha valore fino al 12 novembre 2005.
    Roma, 25 ottobre 2004

                                             Il Ministro della salute
                                                     Sirchia


Il Ministro delle politiche
   agricole e forestali
        Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2004

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registo n. 6, foglio n. 231