L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 19 novembre 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239.
  Visti:
    gli   indirizzi  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  del
31 luglio  2003 per l'attuazione di un sistema organizzato di offerte
di  vendita  e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato
dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento
(di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004);
    il   decreto   del   Ministro   delle  attivita'  produttive  del
19 dicembre  2003,  recante  approvazione  del  Testo integrato della
Disciplina del mercato elettrico ed assunzione di responsabilita' del
Gestore   del  mercato  elettrico  S.p.a.  relativamente  al  mercato
elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
    l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia
elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n.
168/2003, (di seguito: deliberazione n. 168/03);
    l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n.
8/2004 (di seguito: deliberazione n. 48/2004);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 15 luglio 2004, n. 116/2004 (di
seguito: deliberazione n. 116/2004);
    la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 137/2004;
    il  documento  per  la  consultazione  del  6 agosto 2004 recante
proposte  per  la  promozione e lo sviluppo di strumenti di copertura
contro  il rischio di volatilita' del corrispettivo di utilizzo della
capacita'  di  trasporto  (di seguito: documento per la consultazione
6 agosto 2004).
  Considerato che:
    con  la  deliberazione  n.  168/2003,  l'Autorita'  ha  definito,
nell'ambito  della determinazione delle condizioni del dispacciamento
di  merito  economico,  i  criteri  per l'assegnazione dei diritti di
utilizzo  della  capacita'  di  trasporto  della  rete  rilevante del
sistema  elettrico nazionale ai fini dell'esecuzione dei contratti di
compravendita di energia elettrica;
    i  criteri  di  cui  al  precedente  alinea  sono  stati definiti
coerentemente  con  l'assetto  generale  di  mercato  stabilito dagli
indirizzi  per  il  Sistema  Italia  2004  e dal decreto ministeriale
19 dicembre 2003;
    la   deliberazione  n.  168/2003  prevede  l'applicazione  di  un
corrispettivo  per  l'assegnazione  dei  diritti  di  utilizzo  della
capacita'  di  trasporto  nel  mercato  del giorno prima (di seguito:
corrispettivo  di  assegnazione della capacita' di trasporto o CCT) a
carico  della  societa'  Gestore  del  mercato  elettrico  S.p.a. (di
seguito: il Gestore del mercato) e degli operatori di mercato cedenti
che   hanno   registrato,   ai   sensi  dell'art.  4  della  medesima
deliberazione,  contratti  di  compravendita conclusi al di fuori del
sistema delle offerte;
    il  valore  del  corrispettivo di assegnazione della capacita' di
trasporto e' funzione delle differenze fra i prezzi zonali a cui sono
valorizzate  le  offerte  di vendita accettate nel mercato del giorno
prima  (di  seguito: prezzi zonali) e il prezzo unico nazionale a cui
sono  valorizzate  le  offerte  di  acquisto  accettate  nel medesimo
mercato (di seguito: prezzo unico nazionale);
    nel  corso  dei primi mesi di funzionamento del dispacciamento di
merito  economico  il  valore  del corrispettivo di cui al precedente
alinea ha presentato estrema variabilita';
    sia  i partecipanti al mercato del giorno prima che i titolari di
contratti   bilaterali   sono   esposti   al  rischio  connesso  alla
variabilita' del predetto corrispettivo;
    solo   operatori   con  disponibilita'  di  capacita'  produttiva
distribuita  nelle  varie  zone  di  rete  in  misura  omotetica alla
distribuzione  della  domanda nazionale nelle medesime zone risultano
non esposti al rischio di cui al precedente alinea;
    l'eventuale  assegnazione  di  strumenti  di  copertura contro il
rischio  di  volatilita'  del  corrispettivo  di  assegnazione  della
capacita'  di  trasporto  a soggetti che non risultino effettivamente
esposti  al  predetto  rischio puo' ridurre la disponibilita' di tali
strumenti sul mercato;
    l'applicazione  del corrispettivo di assegnazione della capacita'
di  trasporto comporta una differenza positiva tra ricavi e costi per
la  societa'  Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di
seguito:  il  Gestore  della  rete)  la cui destinazione necessita di
essere stabilita dall'Autorita'.
  Considerato, altresi', che:
    la  quasi totalita' dei soggetti che hanno formulato osservazioni
al  documento  per  la  consultazione  6 agosto  2004 hanno richiesto
l'assegnazione  da  parte  del  Gestore  della  rete  di strumenti di
copertura   dal   rischio   di   volatilita'   del  corrispettivo  di
assegnazione  della capacita' di trasporto (di seguito: coperture dal
rischio  di  volatilita'  del  corrispettivo  di  assegnazione  della
capacita' di trasporto o CCC), ad integrazione della disciplina delle
condizioni  economiche  del dispacciamento, riferiti al differenziale
tra i prezzi zonali e il prezzo unico nazionale;
    i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno inoltre
richiesto  che, nel caso di assegnazione di CCC tramite meccanismi di
asta,  siano  previsti dei limiti alla partecipazione degli operatori
con  potere  di  mercato  nelle  diverse zone o con una distribuzione
geografica  della  produzione  tale  da  non  esporli  al  rischio di
variabilita'  del  valore  del  corrispettivo  di  assegnazione della
capacita' di trasporto;
    la  deliberazione  n.  116/2004 prevede la pubblicazione da parte
del Gestore della rete della stima dei limiti di transito tra le zone
di  cui  all'art.  15  della deliberazione n. 48/2004 relativamente a
ciascuna  ora dell'anno 2005, nonche' della stima della distribuzione
percentuale  tra  le  zone  di cui all'art. 15 della deliberazione n.
48/2004 e per ciascuna ora dell'anno 2005, delle quantita' di energia
elettrica   di   cui  all'art.  19,  comma  19.4,  lettera  c)  della
deliberazione n. 48/2004;
    l'assegnazione  di  CCC  non comporta la contestuale assegnazione
dei diritti per l'utilizzo della capacita' di trasporto, che continua
ad  avvenire  secondo  le  modalita' stabilite nella deliberazione n.
168/2003.
  Ritenuto opportuno:
    definire  il  contenuto  dei  CCC, al fine di rendere disponibili
idonei   strumenti   di   copertura   dal   rischio  derivante  dalla
variabilita'  delle differenze tra i prezzi zonali ed il prezzo unico
nazionale  ovvero  del valore del corrispettivo di assegnazione della
capacita' di trasporto;
    intestare  al  Gestore  della  rete  la  funzione  di organizzare
procedure   concorsuali   per   l'assegnazione  di  CCC  riferiti  al
differenziale  tra  i  prezzi  zonali  e  il  prezzo unico nazionale,
nell'ambito  dell'erogazione del servizio di dispacciamento di merito
economico;
    stabilire   dei   limiti   alla   partecipazione  alle  procedure
concorsuali  di  cui  al  precedente alinea per gli operatori che non
risultano  esposti  al  rischio relativo alla variabilita' del valore
del corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto, cosi'
da evitare che gli esiti delle predette procedure concorsuali possano
incentivare  fenomeni  di  speculazione  o  di  esercizio  di  potere
mercato;
    stabilire  che la differenza tra ricavi e costi del Gestore della
rete  conseguenti alla applicazione del corrispettivo di assegnazione
della capacita' di trasporto e alle procedure di assegnazione dei CCC
sia  destinata  alla  riduzione  dei  corrispettivi  per i servizi di
trasmissione dell'energia elettrica;
                              Delibera
               di approvare il seguente provvedimento:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.1.   Ai   fini  dell'interpretazione  e  dell'applicazione  delle
disposizioni  contenute  nel  presente  provvedimento si applicano le
definizioni  di  cui  all'art.  1  dell'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  30 dicembre  2003,  n.  168/2003,  come  successivamente
integrata  e  modificata (di seguito: deliberazione n. 168/2003) e di
cui  all'art.  1  dell'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita'
30 gennaio   2004,   n.  5/2004,  come  successivamente  integrata  e
modificata  (di  seguito:  Testo  integrato),  nonche'  le  ulteriori
definizioni formulate come segue:
    corrispettivo  per  l'assegnazione  dei diritti di utilizzo della
capacita'  di  trasporto  e'  il corrispettivo per l'assegnazione dei
diritti  di  utilizzo  della  capacita'  di trasporto nel mercato del
giorno  prima  di cui all'art. 35, comma 35.1, della deliberazione n.
168/2003;
  operatore  di  mercato  in immissione e' un operatore di mercato ai
sensi  dell'art.  4,  comma 4.4,  della  deliberazione  n.  168/2003,
abilitato  a  presentare  programmi  di  immissione con riferimento a
punti  di  dispacciamento  per  unita'  di  produzione  o  a punti di
dispacciamento per unita' di importazione;
    capacita'   produttiva  nella  disponibilita'  dell'operatore  di
mercato  e',  per  ciascuna ora, la somma dei seguenti elementi nella
disponibilita' del medesimo operatore di mercato:
      a) la  potenza  efficiente  netta  delle  unita'  di produzione
termoelettriche  installate,  al netto della potenza efficiente netta
di  quelle che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzioni di
cessione  destinata,  nonche'  della  potenza  efficiente netta delle
unita' di produzione in manutenzione programmata;
      b) la  potenza  efficiente netta delle unita' di produzione non
termoelettriche  installate,  al netto della potenza efficiente netta
delle  unita'  di produzione che cedono energia elettrica nell'ambito
di  convenzioni  di  cessione  destinata, calcolata dal Gestore della
rete  sulla base dei dati di produzione storici delle medesime unita'
di produzione;
      c) l'ammontare  della  capacita'  di  trasporto per la quale e'
assegnato  dal  Gestore della rete all'operatore di mercato l'esonero
dall'onere  di  congestione per l'importazione dell'energia elettrica
dalle  zone  estere,  con  riferimento  alle zone adiacenti alla zona
virtuale   estera   che   caratterizza  la  frontiera  elettrica  cui
l'importazione si riferisce;
    deliberazione  n.  48/2004  e'  l'allegato  A  alla deliberazione
dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/2004.