L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 19 novembre 2004; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999; la legge 23 agosto 2004, n. 239. Visti: gli indirizzi del Ministro delle attivita' produttive del 31 luglio 2003 per l'attuazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004); il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2003, recante approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico ed assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, (di seguito: deliberazione n. 168/03); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 8/2004 (di seguito: deliberazione n. 48/2004); la deliberazione dell'Autorita' 15 luglio 2004, n. 116/2004 (di seguito: deliberazione n. 116/2004); la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 137/2004; il documento per la consultazione del 6 agosto 2004 recante proposte per la promozione e lo sviluppo di strumenti di copertura contro il rischio di volatilita' del corrispettivo di utilizzo della capacita' di trasporto (di seguito: documento per la consultazione 6 agosto 2004). Considerato che: con la deliberazione n. 168/2003, l'Autorita' ha definito, nell'ambito della determinazione delle condizioni del dispacciamento di merito economico, i criteri per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto della rete rilevante del sistema elettrico nazionale ai fini dell'esecuzione dei contratti di compravendita di energia elettrica; i criteri di cui al precedente alinea sono stati definiti coerentemente con l'assetto generale di mercato stabilito dagli indirizzi per il Sistema Italia 2004 e dal decreto ministeriale 19 dicembre 2003; la deliberazione n. 168/2003 prevede l'applicazione di un corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima (di seguito: corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto o CCT) a carico della societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del mercato) e degli operatori di mercato cedenti che hanno registrato, ai sensi dell'art. 4 della medesima deliberazione, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte; il valore del corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto e' funzione delle differenze fra i prezzi zonali a cui sono valorizzate le offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima (di seguito: prezzi zonali) e il prezzo unico nazionale a cui sono valorizzate le offerte di acquisto accettate nel medesimo mercato (di seguito: prezzo unico nazionale); nel corso dei primi mesi di funzionamento del dispacciamento di merito economico il valore del corrispettivo di cui al precedente alinea ha presentato estrema variabilita'; sia i partecipanti al mercato del giorno prima che i titolari di contratti bilaterali sono esposti al rischio connesso alla variabilita' del predetto corrispettivo; solo operatori con disponibilita' di capacita' produttiva distribuita nelle varie zone di rete in misura omotetica alla distribuzione della domanda nazionale nelle medesime zone risultano non esposti al rischio di cui al precedente alinea; l'eventuale assegnazione di strumenti di copertura contro il rischio di volatilita' del corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto a soggetti che non risultino effettivamente esposti al predetto rischio puo' ridurre la disponibilita' di tali strumenti sul mercato; l'applicazione del corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto comporta una differenza positiva tra ricavi e costi per la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) la cui destinazione necessita di essere stabilita dall'Autorita'. Considerato, altresi', che: la quasi totalita' dei soggetti che hanno formulato osservazioni al documento per la consultazione 6 agosto 2004 hanno richiesto l'assegnazione da parte del Gestore della rete di strumenti di copertura dal rischio di volatilita' del corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto (di seguito: coperture dal rischio di volatilita' del corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto o CCC), ad integrazione della disciplina delle condizioni economiche del dispacciamento, riferiti al differenziale tra i prezzi zonali e il prezzo unico nazionale; i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno inoltre richiesto che, nel caso di assegnazione di CCC tramite meccanismi di asta, siano previsti dei limiti alla partecipazione degli operatori con potere di mercato nelle diverse zone o con una distribuzione geografica della produzione tale da non esporli al rischio di variabilita' del valore del corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto; la deliberazione n. 116/2004 prevede la pubblicazione da parte del Gestore della rete della stima dei limiti di transito tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 48/2004 relativamente a ciascuna ora dell'anno 2005, nonche' della stima della distribuzione percentuale tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 48/2004 e per ciascuna ora dell'anno 2005, delle quantita' di energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.4, lettera c) della deliberazione n. 48/2004; l'assegnazione di CCC non comporta la contestuale assegnazione dei diritti per l'utilizzo della capacita' di trasporto, che continua ad avvenire secondo le modalita' stabilite nella deliberazione n. 168/2003. Ritenuto opportuno: definire il contenuto dei CCC, al fine di rendere disponibili idonei strumenti di copertura dal rischio derivante dalla variabilita' delle differenze tra i prezzi zonali ed il prezzo unico nazionale ovvero del valore del corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto; intestare al Gestore della rete la funzione di organizzare procedure concorsuali per l'assegnazione di CCC riferiti al differenziale tra i prezzi zonali e il prezzo unico nazionale, nell'ambito dell'erogazione del servizio di dispacciamento di merito economico; stabilire dei limiti alla partecipazione alle procedure concorsuali di cui al precedente alinea per gli operatori che non risultano esposti al rischio relativo alla variabilita' del valore del corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto, cosi' da evitare che gli esiti delle predette procedure concorsuali possano incentivare fenomeni di speculazione o di esercizio di potere mercato; stabilire che la differenza tra ricavi e costi del Gestore della rete conseguenti alla applicazione del corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto e alle procedure di assegnazione dei CCC sia destinata alla riduzione dei corrispettivi per i servizi di trasmissione dell'energia elettrica; Delibera di approvare il seguente provvedimento: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/2003) e di cui all'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/2004, come successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato), nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue: corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto e' il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima di cui all'art. 35, comma 35.1, della deliberazione n. 168/2003; operatore di mercato in immissione e' un operatore di mercato ai sensi dell'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 168/2003, abilitato a presentare programmi di immissione con riferimento a punti di dispacciamento per unita' di produzione o a punti di dispacciamento per unita' di importazione; capacita' produttiva nella disponibilita' dell'operatore di mercato e', per ciascuna ora, la somma dei seguenti elementi nella disponibilita' del medesimo operatore di mercato: a) la potenza efficiente netta delle unita' di produzione termoelettriche installate, al netto della potenza efficiente netta di quelle che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, nonche' della potenza efficiente netta delle unita' di produzione in manutenzione programmata; b) la potenza efficiente netta delle unita' di produzione non termoelettriche installate, al netto della potenza efficiente netta delle unita' di produzione che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, calcolata dal Gestore della rete sulla base dei dati di produzione storici delle medesime unita' di produzione; c) l'ammontare della capacita' di trasporto per la quale e' assegnato dal Gestore della rete all'operatore di mercato l'esonero dall'onere di congestione per l'importazione dell'energia elettrica dalle zone estere, con riferimento alle zone adiacenti alla zona virtuale estera che caratterizza la frontiera elettrica cui l'importazione si riferisce; deliberazione n. 48/2004 e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/2004.