IL DIRETTORE GENERALE
             della Sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n.
20   (supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del
15 settembre  1990),  concernente  «Aspetti  applicativi  delle norme
vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  194,  di
attuazione  della direttiva n. 91/414/CEE, relativo all'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
Ministero  della  sanita'  10 giugno  1995,  n.  17,  concernente gli
aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto   il  decreto  legislativo  del  14 marzo  2003,  n.  65,  di
attuazione  delle  direttive  n.  1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative
alla   classificazione,   all'imballaggio   e  all'etichettatura  dei
preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 20 giugno 2003 di recepimento
della   direttiva   n.   2003/31/CE   dell'11 aprile  2003,  relativo
all'iscrizione  della  sostanza  attiva ciflutrin nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  in  particolare  l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto
ministeriale,  relativo alla commercializzazione e all'utilizzo delle
scorte  giacenti  dei  prodotti  fitosanitari  a  base della sostanza
attiva  ciflutrin,  non  rispondenti  alle  condizioni  stabilite dal
decreto stesso;
  Visto  il  decreto  in  data  16 gennaio 2004 n. 11904 con il quale
l'impresa  Irvita  Plant Protection N.V. - Curacao (Antille Olandesi)
rappresentata  in  Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l.,
con sede legale in Bergamo - via Verdi n. 12, e' stata autorizzata ad
immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario  a  base  della
sostanza  attiva  ciflutrin,  denominato  Kohinor,  fino al 15 maggio
2004, in quanto uguale al prodotto di riferimento denominato Confidor
Supra 100 EC registrato con decreto 15 maggio 2001 al n. 10927 a nome
dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l.;
  Rilevato  che  per  il  prodotto  fitosanitario  Kohinor  l'impresa
titolare  della  registrazione non ha presentato nei termini previsti
dalla normativa vigente la domanda di rinnovo;
  Considerato  che la registrazione del prodotto fitosanitario di cui
trattasi e' naturalmente decaduta a partire dal 15 maggio 2004;
                              Decreta:
  La  commercializzazione  e  l'utilizzo  delle  scorte  giacenti del
prodotto  fitosanitario denominato Kohinor registrato al n. 11904 con
decreto  in  data  16 gennaio  2004  a nome dell'impresa Irvita Plant
Protection  N.V. - Curacao (Antille Olandesi) rappresentata in Italia
dall'impresa  Makhteshim  Agan  Italia  S.r.l.,  con  sede  legale in
Bergamo,  via  Verdi  n.  12,  e' consentita fino al 31 dicembre 2004
conformemente  a quanto disposto dall'art. 4 del sopra citato decreto
ministeriale 20 giugno 2003.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato in via amministrativa all'impresa
interessata.
    Roma, 16 novembre 2004
                                     Il direttore generale: Marabelli