IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                                  e
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

    Vista  la  legge  9 giugno  1964, n. 615, e successive modifiche,
sulla  bonifica  sanitaria  gli allevamenti dalla tubercolosi e dalla
brucellosi;
    Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce
che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro
ed  il  Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni
anno  con  decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti
da  tubercolosi  e  brucellosi  e  degli  ovini  e caprini infetti da
brucellosi;
    Vista  la  legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la
lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;
    Visto  il  decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche,
regolamento  concernente  il piano nazionale per l'eradicazione della
leucosi bovina enzootica;
    Visto  il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche,
regolamento  concernente il piano nazionale per la eradicazione della
brucellosi negli allevamenti bovini;
    Visto   il   decreto   15 dicembre   1995,  n.  592,  regolamento
concernente  il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi
negli allevamenti bovini e bufalini;
    Visto  il  decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche,
regolamento  concernente il piano nazionale per la eradicazione della
brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
    Vista  la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il
rifinanziamento  della  bonifica  sanitaria  degli  allevamenti dalla
tubercolosi e dalla brucellosi;
    Visto  il  decreto  interministeriale  14 giugno 1968 (pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968), e successive
modifiche,  concernente  norme per la corresponsione delle indennita'
di abbattimento dei bovini infetti;
    Visti   i   criteri   e   le   modalita'  stabiliti  dal  decreto
interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
    Visto  il  decreto  interministeriale  19 giugno 2003 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2003), concernente
la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli
animali  della  specie  bovina,  bufalina, ovina e caprina per l'anno
2003;
    Considerato  che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina
e  per  la  leucosi bovina non prevedono attivita' di controllo negli
allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per
la  tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano
di sorveglianza da parte delle regioni;
    Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini
da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto
l'esiguo   numero  di  questi  ultimi  eventualmente  interessati  da
provvedimenti di abbattimento;
    Ritenuto   di   non   dover   differenziare   l'indennizzo  degli
ovi-caprini  non  iscritti  ai  LL.GG.  rispetto  a  quelli iscritti,
considerato l'esiguo numero di questi ultimi;
    Considerato  che  le  spese  relative  alla  corresponsione delle
indennita'  di  cui  trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal
Fondo sanitario nazionale;
    Ritenuto  che  occorre  procedere  alla determinazione per l'anno
2004  della  misura  delle  indennita'  di  abbattimento dei bovini e
bufalini   infetti   da  tubercolosi,  brucellosi  e  leucosi  bovina
enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;
    Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e
forestali con la nota n. 21320 del 22 marzo 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  La  misura  massima  dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art.  6  della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai
proprietari  dei  bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da
brucellosi  e  da  leucosi  enzootica dei bovini e' stabilita in Euro
358,56  con  decorrenza 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti nel
corso dell'anno 2004.
    2.  La  misura  massima  dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art.  6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per
i  bovini  quando  le  carni  ed i visceri debbono essere interamente
distrutti  e' stabilita in Euro 657,11 con decorrenza 1° gennaio 2004
per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2004.
    3.  La  misura  massima  dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art.  6  della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai
proprietari  dei  bufalini  abbattuti perche' infetti da tubercolosi,
brucellosi  e  leucosi,  stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2003 in
Euro  366,85  a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio
2004 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2004.
    4.  La  misura  massima  dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art.  6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per
i  bufalini  quando  le carni ed i visceri debbono essere interamente
distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2003 in Euro 672,30 a
capo,  rimane  confermata  con decorrenza dal 1° gennaio 2004 per gli
animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2004.
    5.  La  misura  di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e' aumentata del 50%
per  capo,  negli  allevamenti  bovini  e bufalini che non superano i
dieci capi.
    6.  Nelle  tabelle  allegate  al presente decreto sono fissate le
indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e
bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.