IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla  base  dell'adeguamento  al  costo  vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
  Visto  l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
  Visto  l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda  ad  apposito  decreto  la  determinazione  delle  variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
  Visto  l'art.  34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art.  69,  comma 1,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
  Visto  l'art.  21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui  alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  20 novembre  2003  (Gazzetta  Ufficiale - serie
generale  -  n.  283  del 5 dicembre 2003) concernente: «Perequazione
automatica  delle  pensioni  per  l'anno 2003. Valore definitivo anno
2002»;
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in
data  29 ottobre  2004,  prot. 8082,  dalla  quale  si  rileva che la
variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
2002-dicembre  2002  ed  il  periodo  gennaio  2003-dicembre  2003 e'
risultata pari a +2,5;
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in
data  29 ottobre  2004,  prot. 8083,  dalla  quale  si  rileva che la
variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
2003-dicembre  2003  ed  il  periodo  gennaio  2004-dicembre  2004 e'
risultata  pari  a +1,9, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese
di  ottobre  2004  la  variazione pari a +0,1 dell'indice del mese di
settembre  2004  e  per  i  mesi  di  novembre  e  dicembre  2004  la
ripetizione  dell'indice  determinato  per  il  mese di ottobre dello
stesso anno;
  Considerata la necessita':
    di  determinare  il valore effettivo della variazione percentuale
per   l'aumento   di   perequazione  automatica  con  decorrenza  dal
1° gennaio 2004;
    di   determinare  la  variazione  percentuale  per  l'aumento  di
perequazione  automatica  con  effetto  dal  1° gennaio  2005,  salvo
conguaglio  all'accertamento  dei  valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2004;
    di  indicare  le  modalita'  di  attribuzione dell'aumento per le
pensioni   sulle   quali   e'  corrisposta  l'indennita'  integrativa
speciale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  percentuale  di  variazione  per  il calcolo della perequazione
delle  pensioni  per l'anno 2003 e' determinata in misura pari a +2,5
dal 1° gennaio 2004.