IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1999) ed in particolare
l'articolo 14;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante
depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2002) ed in particolare
l'articolo 3;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
12 settembre 2000, n. 410, recante adozione del regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche protette, incaricati dal Ministero delle politiche
agricole e forestali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 16 luglio 2004 e del 28 ottobre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Uso commerciale
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una
denominazione protetta, intendendo per tale una denominazione di
origine o una indicazione geografica cosi' come definite
nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del
14 luglio 1992, o il segno distintivo o il marchio, registrati ai
sensi del citato regolamento, e' sottoposto alle sanzioni
amministrative di seguito individuate:
a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso
tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa:
1) del mancato assoggettamento al controllo della struttura di
controllo pubblica designata o privata autorizzata dal Ministero
delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 53 della
legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;
2) del mancato ottenimento della certificazione di conformita'
rilasciata dalla struttura di controllo di cui al presente comma, e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento ad euro sedicimila;
3) dell'accertata violazione della disciplina di produzione e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad
euro tredicimila;
b) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo
stesso tipo, nella misura in cui l'uso della denominazione protetta
consente di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa, e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecento ad euro tremilacinquecento;
c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano
nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita', il
riferimento ad una denominazione protetta, e' sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro
sedicimila. Non costituisce violazione di cui alla presente lettera
il riferimento alla denominazione protetta:
1) quando la denominazione e' il componente esclusivo della
categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del
prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal
Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai
sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e
risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato
dal Consorzio stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento
del Consorzio la predetta autorizzazione puo' essere concessa dal
Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale
per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro;
2) o quando il riferimento alla denominazione protetta e'
riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che
lo contiene o in cui e' elaborato o trasformato.
2. Chiunque detiene per la commercializzazione o l'immissione al
consumo prodotti privi della indicazione della denominazione
protetta, gia' certificati conformi ad essa, e' sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento per ogni
chilogrammo, litro o frazione di essi o comunque per ogni singola
confezione, qualora essa sia di peso o di capacita' inferiore alle
misure di riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto.
3. Per tutti gli illeciti previsti al comma 1 e' disposta la
sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della denominazione
protetta per le quantita' accertate e, tenuto conto della gravita'
del fatto, desunta anche dalle quantita' dei prodotti oggetto delle
condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione
in errore dei consumatori finali, puo' essere disposta la
pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del
soggetto cui la sanzione e' applicata.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regolamento (CEE) n. 2081/92 e' pubblicato in
G.U.C.E. n. L 208 del 24 luglio 1992.
- L'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526
(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge
comunitaria 1999) che ha modificato l'art. 53 della legge
24 aprile 1998, n. 128, reca:
"Art. 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni
protette e sulle attestazioni di specificita). - 1. In
attuazione di quanto previsto all'art. 10 del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e
all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio,
del 14 luglio 1992 il Ministero delle politiche agricole e
forestali e' l'autorita' nazionale preposta al
coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo di
cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e'
svolta da autorita' di controllo pubbliche designate e da
organismi autorizzati con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentito il gruppo di
valutazione istituito con decreto 25 maggio 1998, del
Ministro per le politiche agricole pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1998.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi
di controllo privati devono preventivamente prevedere una
valutazione dei requisiti relativi a:
a) conformita' alla norma europea EN 45011 del
26 giugno 1989;
b) disponibilita' di personale qualificato sul
prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento
dell'attivita' di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano,
per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo
deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate
in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da
parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di
organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente
avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi
privati e agli organismi terzi, accertata successivamente
all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi
del comma 13.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione
all'organismo di controllo privato puo' riguardare anche
una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di
tale attivita' il Ministero delle politiche agricole e
forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e
degli enti vigilati.
6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il
controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli
articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
dell'art. 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono
presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche
agricole e forestali.
7. E' istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali un elenco degli organismi privati che
soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato
"Elenco degli organismi di controllo privati per la
denominazione di origine protetta (D.O.P.), la indicazione
geografica protetta (I.G.P.) e la attestazione di
specificita' (S.T.G.)".
8. La scelta dell'organismo privato e' effettuata tra
quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:
a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le
denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92;
b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformita'
alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente
protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le
denominazioni registrate ai sensi dell'art. 17 del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti
soggetti la richiesta e' presentata dai soggetti proponenti
le registrazioni;
c) dai produttori, singoli o associati, che intendono
utilizzare attestazioni di specificita' registrate ai sensi
del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando
l'organismo di controllo nella corrispondente sezione
dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso
l'inizio della loro attivita'.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le
regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche
ricadono le produzioni, indicano le autorita' pubbliche da
designare o gli organismi privati che devono essere
iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di
indicazione di autorita' pubbliche, queste, ai sensi
dell'art. 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE)
n. 2081/92 e dell'art. 14 del citato regolamento (CEE) n.
2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se
privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e
devono essere iscritti all'elenco.
10. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei
confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti
amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte
delle autorita' di controllo designate.
11. Gli organismi privati autorizzati e le autorita'
pubbliche designate possono svolgere la loro attivita' per
una o piu' produzioni riconosciute ai sensi del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE)
n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del
citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e' soggetta al
controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle
autorita' pubbliche designate, competenti per territorio,
tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi
del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e' soggetta al
controllo di uno o piu' organismi privati autorizzati o
delle autorita' pubbliche designate, competenti per
territorio, fra loro coordinate.
12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati
autorizzati e' esercitata dal Ministero delle politiche
agricole e forestali e dalle regioni o province autonome
per le strutture ricadenti nel territorio di propria
competenza.
13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono
rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto
si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facolta' di
sospensione o revoca ai sensi del comma 4.
14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di
cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza
oneri per il bilancio dello Stato.
15. I consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e
delle attestazioni di specificita' sono costituiti ai sensi
dell'art. 2602 del codice civile ed hanno funzioni di
tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione
del consumatore e di cura generale degli interessi relativi
alle denominazioni.
Tali attivita' sono distinte dalle attivita' di
controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto
previsto all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n.
2082/ 92. I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono
le funzioni di cui al presente comma su incarico
dell'autorita' nazionale preposta ai sensi delle leggi
vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su
incarico conferito con decreto del Ministero delle
politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della
loro attivita' i consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina
regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al
prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di
carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate
al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di
sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche,
fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto
commercializzato;
c) possono promuovere l'adozione di delibere con le
modalita' e i contenuti di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purche' rispondano ai
requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, alla
vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della D.O.P.,
della I.G.P. o della attestazione di specificita' da abusi,
atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio
delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque
vietati dalla legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni
livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della
produzione, della trasformazione e del commercio. Agli
agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio
di tali funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle
forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza
purche' essi possiedano i requisiti determinati dall'art.
81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto
1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o
suo delegato. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della
qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la
qualifica stessa, salvo che intervenga espresso
provvedimento di revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a D.O.P., I.G.P. e
S.T.G. sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari
vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e
n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che
identificano i prodotti D.O.P., I.G.P. e S.T.G., sono
detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi
di tutela per l'esercizio delle attivita' loro affidate. I
marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni
distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle
rispettive D.O.P., I.G.P. e S.T.G., come tali attestate
dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del
presente articolo, a condizione che la relativa
utilizzazione sia garantita a tutti i produttori
interessati al sistema di controllo delle produzioni
stesse. I costi derivanti dalle attivita' contemplate al
comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli
utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono
stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di
tutela nonche' i criteri che assicurino una equilibrata
rappresentanza delle categorie dei produttori e dei
trasformatori interessati alle D.O.P., I.G.P. e S.T.G.
negli organi sociali dei consorzi stessi.
18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione devono
adeguare, ove necessario, i loro statuti entro due anni
dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17
alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si
applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme
di attuazione.".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
al sistema penale".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507,
reca: "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del
sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge
25 giugno 1999, n. 205.".
- L'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega
al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e
modifiche al sistema penale e tributario), cosi' recita:
"Art. 1 (Delega). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per la
trasformazione da illecito penale in illecito
amministrativo e per la riforma della disciplina
sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4,
5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi previsti
dall'art. 2, la competenza in materia di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24
della legge 24 novembre 1981, n. 689".
- L'art. 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 2002), cosi' recita:
"Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei
competenti organi parlamentari che devono essere espressi
entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso
inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.".
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 12 settembre 2000, n. 410, reca: "Adozione del
regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti
dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche protette,
incaricati dal Ministero delle politiche agricole e
forestali".
Note all'art. 1:
- L'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, cosi'
recita:
"Art. 2. - 1. La protezione comunitaria delle
denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei
prodotti agricoli ed alimentari e' ottenuta conformemente
al presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) denominazione d'origine: il nome di una regione,
di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese
che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
originario di tale regione, di tale luogo
determinato o di tale Paese e
la cui qualita' o le cui caratteristiche siano
dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente
geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la
cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano
nell'area geografica delimitata;
b) indicazione geografica: il nome di una regione, di
un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese
che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
originario di tale regione, di tale luogo
determinato o di tale Paese e
di cui una determinata qualita', la reputazione o
un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine
geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o
elaborazione avvengano nell'area geografica determinata.
3. Sono altresi' considerate come denominazioni
d'origine alcune denominazioni tradizionali, geografiche o
meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare
originario di una regione o di un luogo determinato, che
soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a),
secondo trattino.
4. In deroga al paragrafo 2, lettera a), sono
equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni
geografiche qualora le materie prime dei prodotti in
questione provengano da un'area geografica piu' ampia della
zona di trasformazione o diversa da essa, purche':
la zona di produzione della materia prima sia
delimitata,
sussistano condizioni particolari per la produzione
delle materie prime e
esista un regime di controllo atto a garantire
l'osservanza di dette condizioni.
5. Ai fini del paragrafo 4 sono considerati materie
prime soltanto gli animali vivi, le carni ed il latte.
L'utilizzazione di altre materie prime puo' essere ammessa
secondo la procedura prevista all'art. 15.
6. Per poter beneficiare della deroga di cui al
paragrafo 4 le designazioni in causa debbono essere
riconosciute oppure essere gia' state riconosciute dallo
Stato membro interessato come denominazioni d'origine
protette a livello nazionale ovvero, qualora non esista un
simile regime, aver comprovato un carattere tradizionale
nonche' una reputazione ed una notorieta' eccezionali.
7. Per poter beneficiare della deroga di cui al
paragrafo 4 le domande di registrazione debbono essere
presentate entro due anni dall'entrata in vigore del
presente regolamento. Per l'Austria, la Finlandia e la
Svezia il termine di cui sopra decorre a partire dalla data
di adesione.
Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia,
la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e
la Slovacchia il periodo in questione decorre dalla data
della loro adesione".
- Per la legge 24 aprile 1998, n. 128, e l'art. 53,
vedi note alle premesse. Per la legge 21 dicembre 1999, n.
526, e l'art. 14, vedi note alle premesse.