IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale
21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto
ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale
28 maggio 1992; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2,
del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea dalla prof.ssa Rocio Vida Garcia nonche' la documentazione
prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto
legislativo n. 115);
Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una
formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi nella seduta del 29 ottobre 2004, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
Accertato che:
sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo posseduto dall'interessataa comprova una formazione
professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
che il riconoscimento, tenuto anche conto dell'esperienza
professionale documentata, non debba essere subordinato a misure
compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che: la formazione professionale attestata non verte su materie
sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione
cui si riferisce il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il titolo;
che la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore
per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla
prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo
mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2,
citato decreto legislativo n. 115);
Decreta:
1. Il titolo di formazione cosi' composto:
diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filologia
Hispanica»"rilasciato il 28 agosto 2000 dalla Universidad de Malaga
(Spagna);
titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud
Pedagogica»" rilasciato il 1° marzo 2000 dalla Universidad de Malaga
(Spagna), posseduto dalla cittadina spagnola Rocio Vida Garcia, nata
a Malaga (Spagna) il 21 marzo 1975, ai sensi e per gli effetti di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e' titolo di
abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente
delle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
45/A «lingua straniera» spagnolo;
46/A «lingue e civilta' straniere»"spagnolo.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 17 novembre 2004
Il direttore generale: Criscuoli