IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244, concernente: «Riordino del sistema dei trasferimenti erariali
agli enti locali.», con il quale e' stato attivato il Fondo nazionale
speciale per gli investimenti con i proventi di competenza dello
Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n.
637, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che l'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo,
ha destinato detto Fondo prioritariamente al finanziamento degli
investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel
territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi
dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal
decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime
condizioni di degrado;
Richiamato il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000
(registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000) con il quale -
fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in
gravissime condizioni di degrado - e' stato stabilito che sono
ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale sul Fondo
nazionale speciale per gli investimenti le amministrazioni
provinciali ed i comuni che abbiano riportato, nel calcolo del
degrado, un indice sintetico superiore a 9 con indici singoli uguali
o superiori a 5, fatta eccezione per gli indici relativi alle
abitazioni non occupate per 100 occupate ed al numero medio di
componenti per famiglia;
Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato
decreto ministeriale, la quota del 30% del Fondo nazionale speciale
per gli investimenti e' destinata agli enti locali, la cui
popolazione residente - secondo i dati dell'Istituto nazionale di
statistica relativi all'anno 2001 - non superi i 3.000 abitanti, che,
a prescindere dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni
di degrado di cui al precedente capo della presente premessa, si
trovino nella inderogabile necessita' di finanziare interventi
urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere
pubbliche, i cui oneri non siano fronteggiabili dai medesimi enti con
risorse proprie o autonomamente reperibili;
Sentita, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n.
244/1997 la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali in data
29 novembre 2004;
Decreta:
Il Fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2003 e'
cosi' ripartito:
1) agli enti locali di seguito elencati e secondo gli importi
indicati, per interventi urgenti di preminente interesse locale per
la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano
diversamente fronteggiabili dagli stessi comuni con altre risorse:
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Comuni | Provincia | Finanziamento concesso
=====================================================================
Gurro |Verbania | Euro 23.091,00
Monte Cavallo |Macerata | Euro 15.000,00
Montedoro |Caltanissetta | Euro 20.000,00
Mores |Sassari | Euro 25.000,00
Orvinio |Rieti | Euro 20.000,00
Paroldo |Cuneo | Euro 22.500,00
Pompeiana |Imperia | Euro 15.000,00
Roccaforte Mondovi' |Cuneo | Euro 22.000,00
Roccamena |Palermo | Euro 20.000,00
San Bernardino Verbano |Verbania | Euro 20.000,00
San Lupo |Benevento | Euro 15.000,00
San Romano in Garfagnana |Lucca | Euro 20.000,00
Savoia di Lucania |Potenza | Euro 15.000,00
Scaletta Zanclea |Messina | Euro 22.000,00
Torre San Patrizio |Ascoli Piceno | Euro 20.000,00
Torriglia |Genova | Euro 25.000,00
2) l'onere complessivo di Euro 319.591,00 e' imputato a carico
dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno 2004.
L'ufficio I coordinamento e relazioni esterne e la Direzione
centrale della finanza locale di questo dipartimento sono incaricati,
ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente
provvedimento.
Roma, 29 novembre 2004
Il capo Dipartimento: Malinconico