IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante il testo
unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa
e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n.
315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici
dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e
agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del
commercio;
Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale la
denominazione di dette camere e' stata modificata in quella di camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in
particolare l'art. 4, comma 3, che dispone che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione
patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio;
Visti gli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, concernenti rispettivamente, la nuova disciplina sulla
vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e le funzioni e i compiti conservati allo Stato in
materia;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, con
il quale tra i compiti conservati allo Stato, previa intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e' stata prevista la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio ivi
inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del
bilancio preventivo;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'art. 5 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143,
convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 212;
Visto l'art. 15 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l'art. 3, commi 166 e 172, della legge 24 dicembre 2003, n.
350;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di spese di economia;
Visto l'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 che prevede, ai fini della
disciplina delle procedure in economia delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per l'acquisizione di beni e
servizi l'adozione di un decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Visto l'art. 14 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica con il quale viene abrogato l'art. 43 del decreto
ministeriale 23 luglio 1997, n. 287, che disciplina il sistema di
procedure in economia delle Camere di commercio per i lavori, le
forniture di beni e servizi;
Visti gli articoli 88, 142, 143, 144, 145, 146, 147 e 148 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Decreta:
Art. 1.
Acquisizione di beni e di servizi in economia
1. Sono acquistate in economia le forniture di beni e servizi, come
di seguito riportate, necessarie allo svolgimento dell'attivita'
istituzionale della camera di commercio, che non superano
singolarmente la somma di Euro 200.000, oltre IVA:
a) beni:
1) attrezzature, auto e motoveicoli, macchine, mobili ed
arredi;
2) libri, riviste, giornali e abbonamenti a periodici;
3) medaglie, coppe ed altri oggetti per manifestazioni,
convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni di
istituto;
4) divise da lavoro;
5) cancelleria e materiale di consumo per il funzionamento
delle attrezzature degli uffici;
6) programmi informatici;
b) servizi:
1) noleggio di attrezzature e di autoveicoli;
2) spazi pubblicitari a mezzo stampa e altre fonti di
informazione;
3) manutenzione, riparazione di attrezzature, auto e
motoveicoli, macchine, mobili e arredi;
4) pulizie, derattizzazioni e disinfestazioni, custodia e
guardania;
5) telefonia fissa e mobile e altre utenze;
6) spese connesse all'espletamento di corsi, concorsi,
convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni di
istituto;
7) servizio buoni-pasto;
8) polizze di assicurazione;
9) servizi fotografici;
10) caricamento dati ed altri servizi per il funzionamento
degli uffici;
11) traduzioni e interpretariato;
12) facchinaggio, magazzinaggio e spedizioni;
13) stampa, legatoria, litografia, riproduzione grafica e
microfilmatura;
14) studi, ricerche e prestazioni professionali.
2. L'acquisto di forniture di beni e di servizi in economia e'
altresi' consentito:
a) per provviste e prestazioni quando e' stabilito che devono
essere eseguiti in danno dell'appaltatore;
b) nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne
l'esecuzione nel tempo previsto;
c) nelle misure strettamente necessarie, nei contratti scaduti,
nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente;
d) per eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di
evitare situazioni di pericolo a persone, cose, nonche' di danno al
patrimonio della camera di commercio.