IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                       1. Materiale riciclato.
Definizione di materiale riciclato.
  Materiali    realizzati    utilizzando    rifiuti   derivanti   dal
post-consumo,  nei  limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate
per la produzione del materiale medesimo.
Materiali  riciclati  ammissibili  alla iscrizione nel Repertorio del
riciclaggio.
  Sono  ascrivibili  a  titolo di esempio e in maniera non esaustiva,
nell'elenco  dei  materiali  riciclati all'interno del Repertorio del
riciclaggio:
    carte,   cartoni  e  cartoncini  prodotti  a  partire  da  maceri
classificati secondo le norme UNI-EN 643;
    carte  cartoni  e cartoncini prodotti a partire paste ottenute da
legno  derivanti  da  scarti, trucioli ecc. da raccolte selettive e/o
differenziate;
    carte,   cartoni  e  cartoncini  prodotti  a  partire  da  maceri
classificati secondo le norme UNI-EN 643 e da paste ottenute da legno
derivanti   da  scarti,  trucioli  ecc.  da  raccolte  selettive  e/o
differenziate;
    paste  ottenute  dal trattamento di epurazione e assortimento dei
maceri  classificati  secondo  le  norme  UNI-EN  643,  con  o  senza
disinchiostrazione;
    paste ottenute da legno derivante da scarti, trucioli proveniente
da raccolte selettive e/o differenziate.
1.1. Norme tecniche.
  La  carta  da  macero  e'  classificata secondo le norme UNI-EN 643
(ottobre 2002).
  Questa lista definisce sia il contenuto delle diverse tipologie sia
cio' di cui devono essere esenti.
  Le  oltre  50 tipologie di carte da macero classificate dalla norma
UNI-EN 643 vengono raggruppate in cinque gruppi:
    qualita' ordinarie;
    qualita' medie;
    qualita' superiori;
    qualita' kraft;
    qualita' speciali.
  Tutte  queste  qualita'  sono  intese  come  post-consumo  ai  fini
dell'applicazione  della  normativa  di  cui  art. 52, comma 56 della
legge  n.  448/2001,  intendendo con questo termine tutto cio' che e'
stato    comunque    utilizzato    dal    consumatore/cliente   anche
professionale.
1.2. Limite in peso imposti dalla tecnologia.
  La  tecnologia  non impone per la produzione di materiali e beni in
questo  settore  particolari limiti. Pertanto, il materiale riciclato
(considerate  le sole fibre ed escludendo gli additivi) puo' giungere
fino al 100%.
  Esistono alcune eccezioni da valutare caso per caso:
    carta per quotidiani: si assume un limite pari al 90-95% del peso
del materiale riciclato;
    cartoncino:  si  assume  un  limite  pari al 90-100% del peso del
materiale riciclato;
    cartone  ondulato:  si  assume un limite pari al 90-100% del peso
del materiale riciclato;
    cartone  per  anime: si assume un limite pari al 90-100% del peso
del materiale riciclato;
    carte  naturali per cataloghi: si assume un limite pari al 60-70%
del peso del materiale riciclato;
    carte  patinate con fibre meno pregiate: si assume un limite pari
al 10-30% del peso del materiale riciclato;
    carte  patinate con fibre piu' pregiate: si assume un limite pari
al 50% del peso del materiale riciclato;
    tissue  (uso igienico/sanitario): si assume un limite pari al 60%
del peso del materiale riciclato;
    carta per fotocopie: si assume un limite pari al 85% del peso del
materiale riciclato.
  L'entita' effettiva di rifiuti dovra' essere dichiarata nell'ambito
dell'allegato A e da apposita certificazione.
  Sono  esclusi  dai  casi sopra considerati quelli riguardanti carte
per alimenti, carte permanenti, semipermanenti e carte per sicurezza.
  Eventuali  ed  ulteriori  parametri  potranno  essere  aggiunti  in
funzione  dell'evoluzione  delle  tecnologie  e  delle  conoscenze di
settore disponibili.
2.  Manufatto  o bene ottenuto con materiale riciclato e categorie di
prodotti.
Definizione di manufatto e bene ottenuto con materiale riciclato.
  Bene  o  manufatto che presenti una prevalenza in peso di materiale
come definito al punto 1.1.
Categorie  di  prodotti  ottenuti con materiale riciclato ammissibili
alla iscrizione del repertorio del riciclaggio.
  Fermo  restando  quanto  disposto  dal decreto ministeriale 9 marzo
1987,  n.  172 («Regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985,
n.  283,  recante  utilizzazione,  nell'ambito  delle amministrazioni
pubbliche,  di  prodotti  cartari con standards qualitativi minimi in
relazione all'uso cui devono essere destinati») e all'indice inserito
in  allegato  allo  stesso,  sono  di  seguito  indicate - in maniera
ovviamente  non  esaustiva  - le categorie di prodotti per il settore
cartario, che potranno essere integrate successivamente.
  Nell'ambito  di  ciascuna categoria sono altresi' indicati a titolo
di  esempio  e in maniera non esaustiva i beni e i manufatti ottenuti
con materiali riciclati iscrivibili nel Repertorio del riciclaggio;
    imballaggi  (tra  cui  scatole  in cartone, cartoncino, shoppers,
sacchi, carta da imballo ecc.);
    anime e supporti tecnologici;
    articoli per il settore tessile;
    articoli per il settore meccanico (imbottiture ecc.);
    arredamenti per ufficio (sedie, mobili, pareti divisorie ecc.);
    arredamenti per comunita' (sedie, mobili, pareti divisorie ecc.);
    complementi    di   arredo   (attaccapanni,   lampade,   cestini,
portadocumenti);
    articoli per  l'edilizia  (pannelli,  pannelli  fono  assorbenti,
pavimenti ecc.);
    articoli per l'idraulica (guarnizioni, filtri);
    contenitori per rifiuti sanitari;
    contenitori  per  la  raccolta  diffenziata  negli uffici e nelle
comunita';
    carte    grafiche:   risme,   rismette,   brochure,   riviste   e
pubblicazioni,  ad  eccezioni  le  carte grafiche per particolari usi
(carte  permanenti,  definite dalla norma ISO 9706) e carte a massima
permanenza (definite dalla norma UNI 10332);
    carte igienico-sanitarie;
    articoli per   cancelleria   (buste,   contenitori,   cartelle  e
cartelline ecc).
3. Metodologia di calcolo.
  Nel  settore  cartario,  con riferimento al termine quantitativo di
cui  all'obbligo, si fa riferimento alla quantita' totale annua della
categoria di materiali e beni come definiti al precedente punto 1.
4. Obbligo.
  L'obbligo  di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale
di  manufatti  e  beni si riferisce a manufatti e beni realizzati con
materiale   riciclato   contenuti   nell'elenco  del  Repertorio  del
riciclaggio.
  Fermo  restando  quanto  disposto  dal decreto n. 172/1987 rispetto
agli  standards qualitativi minimi, sussiste l'obbligo nel momento in
cui  i  prodotti  realizzati  con  materiali  riciclati,  iscritti al
Repertorio del riciclaggio, presentino contestualmente:
    medesima    destinazione    d'uso,    ancorche'    con   aspetto,
caratteristiche o ciclo produttivo diversi;
    prestazioni   sostanzialmente   conformi  all'utilizzo  cui  sono
destinati  rispetto ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con
materiali vergini.
5. Congruita' del prezzo.
  La  congruita'  del  prezzo  dei  manufatti  e  beni realizzati con
materiali  riciclati  ascrivibili  al  Repertorio  del riciclaggio si
ritiene  rispettata  se  tale  valore  non risulta superiore a quello
relativo  ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiali
vergini che si vanno a sostituire.
6. Iscrizione nel repertorio del riciclaggio.
  Documentazione da produrre per l'iscrizione:
    allegato A: deve essere debitamente compilato in base allo schema
riservato  ai  materiali  riciclati e accluso alla presente circolare
(al punto 3 della modulistica integrare «Codice europeo rifiuto»).
    relazione  tecnica:  la  domanda  deve  essere  corredata  da una
relazione  tecnica  tesa a fornire informazioni relative al materiale
di  cui  e'  richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla
composizione, alle possibili applicazioni ed altri dati tecnici;
    perizia   giurata:   la   perizia  giurata  deve  documentare  la
percentuale di cui al punto 1 presente nel materiale riciclato, sulla
base  di  analisi  di  processo, tramite dichiarazione di un soggetto
certificatore   professionalmente   abilitato   e/o   da  ente  terzo
notificato (suggerisce il Ministero). Puo' essere presentata un'unica
perizia  comprendente anche piu' materiali riciclati da iscriversi al
Repertorio  del  riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche
di ciascuno. Altre informazioni utili: i soggetti interessati possono
a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori
informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono
inserire nel Repertorio del riciclaggio.
Documentazione  da  inviare  per  l'iscrizione  dei  manufatti o beni
realizzati con materiale riciclato:
    allegato  B,  debitamente compilato in base allo schema riservato
ai beni o manufatti realizzati con materiali riciclati e accluso alla
presente circolare;
    relazione tecnica di progetto, contenente:
      a) una descrizione del manufatto;
      b) l'evidenziazione   delle   parti  realizzate  con  materiale
riciclato;
      c) il peso complessivo del bene o manufatto;
      d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato
per la realizzazione del manufatto o del bene;
      e) le caratteristiche prestazionali;
      f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;
      g) dichiarazione  del  rispetto del parametro di congruita' del
prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare;
      h) le   norme   nazionali  e  comunitarie,  anche  in  tema  di
sicurezza,   salute,   qualita',  cui  e'  soggetto  il  manufatto  e
certificazione del rispetto delle medesime.
  Su  richiesta  della  Commissione,  di cui al decreto del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  9 ottobre  2003, la
relazione  tecnica andra' integrata con una valutazione economica con
indicazione  dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione
alle  differenze  prestazionali  tra il bene o manufatto in materiale
riciclato  e  analogo  bene  o  manufatto  realizzato  con  materiali
vergini.
  Altre informazioni utili:
    i  soggetti  interessati  possono a loro discrezione corredare la
richiesta di iscrizione con altre informazioni utili a qualificare il
manufatto  realizzato  con materiale riciclato che intendono inserire
nel Repertorio del riciclato (es: possibili applicazioni, alternative
di  utilizzo  in luogo di analoghi manufatti realizzati con materiali
vergini, etc.).
  Invio della domanda:
    la  domanda  in originale e copia fotostatica conforme, corredata
di  tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere
trasmessa   con   raccomandata  a.r.  all'Ufficio  di  Gabinetto  del
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio - Commissione
tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo,
44 - 00147 Roma.
      Roma, 3 dicembre 2004
                                                Il Ministro: Matteoli