IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. l, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Stephan Medel Elsa Eugenia, nata a Xalapa, Ver (Messico) il 15 aprile 1975, cittadina messicana-tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa conseguito in Messico, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologa; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Licenciado en Psicolgoia», conseguito presso l'«Universidad de las americas-Puebla» in data 6 settembre 2000; Considerato che la richiedente e' in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla «Secreteria de Educacion Publica» con cedula n. 3249511, come attestato in data 8 luglio 2004 dall'Istituto italiano di cultura - Citta' del Messico; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 settembre 2004; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella seguente materia: 1) psicologia dinamica oltre a 2) deontologia professionale; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Stephan Medel Elsa Eugenia, nata a Xalapa, Ver (Messico) il 15 aprile 1975, cittadina messicana-tedesca e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.