IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge
n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  l,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
286/1998,  cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Stephan Medel Elsa Eugenia, nata a
Xalapa, Ver (Messico) il 15 aprile 1975, cittadina messicana-tedesca,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale   di   psicologa   conseguito   in   Messico,  ai  fini
dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di
psicologa;
  Preso  atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Licenciado  en  Psicolgoia», conseguito presso l'«Universidad de
las americas-Puebla» in data 6 settembre 2000;
  Considerato  che  la richiedente e' in possesso dell'autorizzazione
rilasciata  dalla  «Secreteria  de  Educacion  Publica» con cedula n.
3249511,  come attestato in data 8 luglio 2004 dall'Istituto italiano
di cultura - Citta' del Messico;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 14 settembre 2004;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di   psicologo  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per
l'iscrizione nella sez. A e che risulta pertanto opportuno richiedere
misure  compensative,  nella seguente materia: 1) psicologia dinamica
oltre a 2) deontologia professionale;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Stephan  Medel  Elsa  Eugenia,  nata  a  Xalapa,  Ver
(Messico)   il   15   aprile  1975,  cittadina  messicana-tedesca  e'
riconosciuto  il titolo professionale di cui in premessa quale titolo
valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli  psicologi  sezione  A,  e
l'esercizio della professione in Italia.