IL DIRIGENTE
           della direzione provinciale del lavoro di Bari
  Visto   l'art.   223-septiesdecies  delle  norme  di  attuazione  e
transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6;
  Considerato   che  ai  sensi  del  predetto  articolo,  l'Autorita'
amministrativa  di  vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le societa''
cooperative  che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre
cinque   anni   per  le  quali  non  risulta  l'esistenza  di  valori
patrimoniali immobiliari;
  Atteso che l'Autorita' amministrativa per le societa' cooperative e
loro  consorzi  si  identifica,  ai  sensi  dell'art.  1  del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre
1947,  con  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
attualmente Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  della  Direzione generale della cooperazione di
detto  Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per
gli enti cooperativi;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero della
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
  Esaminati i verbali di mancata revisione del 19 febbraio 2004 e del
20  ottobre  2004  relativi  all'attivita' della societa' cooperativa
appresso  indicata,  da  cui  risulta  che la medesima si trova nelle
condizioni previste dal precitato art. 223-septiesdecies;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa «Estasi a r.l.» con sede in Mola di Bari,
posizione n. 6699, costituita per rogito del notaio Giovanni Colletti
in  data  31  gennaio  1990,  repertorio n. 111806, codice fiscale n.
04101950725,  R.E.A  n. 294375, registro societa' n. 25940, omologato
dal  tribunale  di Bari, e' sciolta per atto d'autorita' senza nomina
di liquidatore.
  Entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  i
creditori  o  altri interessati possono presentare formale e motivata
domanda  alla  scrivente  Direzione  intesa ad ottenere la nomina del
commissario liquidatore.
    Bari, 25 novembre 2004
                                                  Il dirigente: Baldi