IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  13,  comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel
testo  modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n.
271,   che   prevede,  per  i  lavoratori  che  siano  stati  esposti
all'amianto  per  un  periodo  superiore  a  dieci anni, che l'intero
periodo  soggetto  all'assicurazione  obbligatoria contro le malattie
professionali   derivanti   dall'esposizione   all'amianto,   gestita
dall'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro   (INAIL),   sia   moltiplicato,  ai  fini  delle  prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;
  Visto  l'art.  47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come
modificato  in  sede  di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,   recante   benefici   previdenziali   ai   lavoratori   esposti
all'amianto, che modifica la disciplina dettata dalla citata legge n.
257 del 1992;
  Considerato  che  il  citato  art.  47,  superando  la  preclusione
presente  nella  previgente  disciplina,  estende  ai  lavoratori non
coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio
consistente   nella   rivalutazione   del   periodo   di  esposizione
all'amianto  ai  fini pensionistici, fissando un termine di decadenza
per  la  presentazione  all'INAIL  della  domanda  di  rilascio della
certificazione di esposizione all'amianto;
  Visto,   in  particolare,  il  comma  6  dell'art.  47  del  citato
decreto-legge n. 269 del 2003, che demanda ad un decreto del Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  la  definizione delle modalita' di
attuazione;
  Visto,  inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  recante  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  delineare un efficace raccordo tra le
citate  disposizioni,  ai  fini  della  razionale  operativita' delle
modalita' di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli
enti   previdenziali  che  erogano  le  prestazioni  e  dell'istituto
assicuratore  cui  spetta  la competenza in materia di rilascio della
certificazione attestante l'esposizione qualificata all'amianto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  I  lavoratori  che,  alla  data  del 2 ottobre 2003, sono stati
esposti    all'amianto    per   periodi   lavorativi   non   soggetti
all'assicurazione  obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali  gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici
previdenziali  derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e
con le modalita' stabilite dal presente decreto.
  2.  Ai  lavoratori  che  sono stati esposti all'amianto per periodi
lavorativi   soggetti   all'assicurazione   obbligatoria  contro  gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL,
che  abbiano  gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto
al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma
8,  della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si
applica  la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando,
qualora non abbiano gia' provveduto, l'obbligo di presentazione della
domanda  di  cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di
decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.