IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 271, che prevede, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5; Visto l'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto, che modifica la disciplina dettata dalla citata legge n. 257 del 1992; Considerato che il citato art. 47, superando la preclusione presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto; Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di attuazione; Visto, inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante ulteriori disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto; Ritenuta l'opportunita' di delineare un efficace raccordo tra le citate disposizioni, ai fini della razionale operativita' delle modalita' di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli enti previdenziali che erogano le prestazioni e dell'istituto assicuratore cui spetta la competenza in materia di rilascio della certificazione attestante l'esposizione qualificata all'amianto; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalita' stabilite dal presente decreto. 2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano gia' provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.