IL DIRETTORE

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;
                              Dispone:

  1.  Le  banche  tenute,  a  norma  dell'art.  1  del  decreto-legge
10 dicembre  2003,  n.  341,  cosi'  come  modificato dall'art. 7 del
decreto-legge  29 novembre  2004,  n.  282,  al  versamento, entro il
30 dicembre  2004,  dell'1,50%  delle  somme riscosse nell'anno 2003,
nella  misura  stabilita con il decreto del Ministero dell'economia e
delle  finanze  emanato  ai  sensi  del  comma 5 del predetto art. 1,
eseguono  il  versamento  presso  le sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato competenti per territorio, con imputazione al capitolo n.
1262  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  e  con  la seguente
causale:   «Versamento   dovuto   per   l'anno   2004  ai  sensi  del
decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341».
  2.  Le  banche  di  cui  al  comma  1 trasmettono all'Agenzia delle
entrate,  Direzione  centrale amministrazione, anche a mezzo telefax,
entro  il  31 dicembre  2004, copia della quietanza di versamento; il
mancato  versamento degli importi dovuti comporta, ai sensi dell'art.
1,  comma  4, del predetto decreto-legge n. 341 del 2003, l'immediata
cessazione   di   efficacia  delle  convenzioni  stipulate  ai  sensi
dell'art.  19  del  decreto  legislativo n. 241 del 1997, e inibisce,
pertanto,  la prosecuzione del servizio di riscossione dei versamenti
unitari.
  3. Le banche che intendono avvalersi della facolta' di cui al comma
3  del  predetto  art.  1,  possono recuperare tutte le somme versate
nell'anno  2004  sul  capitolo 1262, a valere sulle riscossioni delle
entrate  di  cui  al  decreto  legislativo n. 241 del 1997 conseguite
nell'anno  successivo, mediante corrispondente minore riversamento da
effettuarsi a decorrere dalla data bonifico del 24 gennaio 2005.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Motivazioni.
  L'art.  1  del  decreto-legge  10 dicembre 2003, n. 341, cosi' come
modificato  dall'art.  7  del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
stabilisce  che  le  banche che, nell'anno precedente, hanno riscosso
importi  complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute
al  versamento,  entro  il  penultimo  giorno  lavorativo  dell'anno,
dell'1,50  per  cento  delle  somme  riscosse  nell'anno  precedente,
ridotto  dell'ammontare  delle  somme  anticipate  nel  medesimo anno
precedente  e non recuperate ai sensi del successivo comma 3; in caso
di   mancato  versamento  da  parte  della  banca  la  norma  prevede
l'immediata  cessazione  di  efficacia  delle relative convenzioni e,
pertanto,  preclude  alla  stessa  la  prosecuzione dell'attivita' di
riscossione dei versamenti unitari.
  Il  comma  5  del  predetto articolo rinvia ad un provvedimento del
direttore  dell'Agenzia  delle entrate la definizione delle modalita'
di  versamento  e  di  ogni  altra  regola tecnica necessaria, mentre
demanda    ad    apposito   decreto   ministeriale   l'individuazione
dell'importo dovuto da ciascuna banca.
  Con  il  presente  provvedimento,  in  ottemperanza alle richiamate
disposizioni, sono pertanto stabilite per l'anno 2004 le modalita' di
versamento  e  di rendicontazione dell'avvenuto pagamento all'Agenzia
delle  somme  dovute,  nonche'  le modalita' previste per l'eventuale
recupero di tale somme da parte delle banche nell'anno successivo.
Riferimenti normativi dell'atto.

  Ordinamento  delle  agenzie  fiscali: decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (art. 8, comma 1).
  Attribuzioni  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate: decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
  Disposizioni in materia di versamenti unitari:
    decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
    decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341;
    decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (art. 7).
      Roma, 10 dicembre 2004
                                                Il direttore: Ferrara