IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna,  in  presenza  del prof. Stefano Rodota',
presidente,  del  prof.  Giuseppe  Santaniello,  vice presidente, del
prof.  Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto il provvedimento adottato in data odierna da questa Autorita'
con  il quale il Garante ha verificato la conformita' alle leggi e ai
regolamenti  ed ha disposto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto in tema di
sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati
per  la  concessione  di  credito  al  consumo o comunque riguardanti
l'affidabilita' e la puntualita' nei pagamenti (articolo 20, comma 2,
lettera  e), decreto legislativo n. 467/2001; articolo 117 del Codice
in materia di protezione dei dati personali);
  Visti  i  precedenti provvedimenti adottati al riguardo dal Garante
il  10 aprile 2002 (in Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2002, n. 106) e il
31 luglio  2002  (in  Bollettino  del  Garante  n.  30/2002, p. 47) e
ritenuta  la necessita' che questa Autorita', anche in relazione agli
elementi  acquisiti durante i lavori propedeutici alla sottoscrizione
del  predetto  codice  di deontologia e di buona condotta, indichi in
materia modalita' di attuazione idonee ed efficaci delle disposizioni
del Codice sui presupposti di liceita' del trattamento;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale  ai  sensi  dell'articolo 15  del regolamento del Garante n.
1/2000;
  Relatore il prof. Gaetano Rasi;

                              Premesso:


               1. Sistemi di informazioni creditizie.

  I  sistemi  informativi  gestiti  da soggetti privati ai fini della
concessione    di    crediti   al   consumo   o   della   valutazione
dell'affidabilita'  dei richiedenti e della puntualita' nei pagamenti
non  sono attualmente oggetto di specifica normativa, a differenza di
quanto avviene per:
    a) servizi  o  sistemi  centralizzati  di  rilevazione dei rischi
creditizi, prevalentemente di rilevante importo, istituiti in base al
testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia  con
deliberazioni del Cicr, regolati da istruzioni della Banca d'Italia e
sottoposti alla relativa vigilanza;
    b) altri  registri, banche di dati e archivi pubblici conoscibili
da  chiunque, utilizzati anche ai fini della concessione di crediti e
disciplinati  con specifiche normative (es.: registro informatico dei
protesti, conservatorie dei registri immobiliari, ecc.).
  In  Italia,  i  sistemi  informativi  gestiti  da  privati  si sono
sviluppati  prima  dell'introduzione della normativa sulla protezione
dei  dati  personali,  in assenza di regole e di criteri comuni ed in
forme  diverse.  Cio',  e'  avvenuto  nell'ambito  di  associazioni o
consorzi di operatori finanziari o di attivita' o servizi a pagamento
svolti  su iniziativa di societa' specializzate, in genere sulla base
di  accordi  o contratti tra i gestori dei sistemi e i privati che vi
partecipano.
  Tali  sistemi sono utilizzati da operatori del settore creditizio e
finanziario  -banche  ed intermediari finanziari come, ad esempio, le
societa'  finanziarie  e  di  leasing finanziario - per condividere e
scambiare  informazioni su finanziamenti anche di contenuto importo e
su  pagamenti  ratei.  I  fini  perseguiti  sono quelli di tutela del
credito  e  di  contenimento  dei relativi rischi, in relazione anche
alla  necessita'  di  accrescere la stabilita' del sistema bancario e
finanziario   e   all'esigenza  rappresentata  nel  settore  volta  a
sviluppare  le  attivita'  produttive  attraverso  il  sostegno della
domanda  di beni di consumo e di servizi (con particolare riferimento
a   contesti   come   quello   del   credito  al  consumo,  presi  in
considerazione  solo  indirettamente o parzialmente nell'ambito delle
«centrali  rischi»  di  natura  pubblica  disciplinate, come detto, a
livello normativo).
  I  sistemi  privati  in  esame,  gia' correntemente denominati come
«centrali  rischi»  private, sono stati ora disciplinati dal previsto
codice  di  deontologia  e di buona condotta che li ha anche definiti
come «sistemi di informazioni creditizie».

    2. Consenso ed altri presupposti di liceita' del trattamento

  Con  riferimento  al trattamento dei dati personali, inclusi quelli
relativi  allo  svolgimento  «positivo»  dei  rapporti  di credito, i
soggetti privati che gestiscono i predetti sistemi informativi devono
acquisire,  per  l'eventuale tramite degli organismi partecipanti, il
consenso    libero   ed   informato   degli   interessati,   espresso
specificamente  in  rapporto  ai  vari  trattamenti, in conformita' a
quanto  stabilito  dal  Codice (articolo 23) e dal predetto codice di
deontologia e buona condotta.
  Nel  quadro  di  un elevato livello di garanzie per gli interessati
(articolo 2  del  Codice),  va  garantito  agli  stessi il diritto di
decidere  consapevolmente  se i propri dati possano essere registrati
nei  predetti sistemi informativi (allo scopo, ad esempio, di rendere
piu'   agevole   il   rilascio   di   futuri   finanziamenti),  senza
condizionamenti  anche  di  fatto o timori che tale determinazione si
ripercuota  negativamente  sui propri rapporti, attuali o futuri, con
gli operatori finanziari.
  In  alternativa  al  consenso,  il titolare del trattamento di dati
effettuato  ai  fini  della  concessione di credito al consumo, della
valutazione  dell'affidabilita'  dei  richiedenti e della puntualita'
nei  pagamenti,  puo'  gia'  ora  avvalersi, in alcuni casi, di altri
presupposti di liceita' previsti dal Codice. Cio', quando il medesimo
trattamento:
    a) e'  necessario  per  adempiere,  prima  della  conclusione del
contratto,  a  specifiche richieste dell'interessato (ad esempio, per
istruire  una  richiesta  di  finanziamento rivolta alla banca o alla
societa' finanziaria: articolo 24, comma 1, lettera b), del Codice);
    b) riguarda   dati   relativi   allo   svolgimento  di  attivita'
economiche  da  parte  di societa', imprenditori individuali e liberi
professionisti,   rispettando   i   limiti   richiamati   dal  Codice
(articolo 24, comma 1, lettera d));
    c) e'  necessario  per  finalita'  di difesa giudiziaria e per il
tempo   a  cio'  strettamente  necessario,  nonche'  in  relazione  a
richieste  degli interessati o di competenti autorita' pubbliche, nei
casi previsti dalla legge (articolo 24, comma 1, lettere a) e f));
    d) riguarda  dati anonimi trattati per finalita' statistiche, per
i quali il Codice non e' applicabile.
  Tali presupposti sono utilizzabili dagli operatori entro i predetti
ambiti  limitati.  Risulta  quindi necessario verificare se, in vista
della  prossima  applicazione  del  codice  di deontologia e di buona
condotta,  il  trattamento  di  determinati dati personali relativi a
ritardati  o  mancati  pagamenti  effettuati nell'ambito dei predetti
sistemi  informativi  privati  possa  essere  basato  su un ulteriore
presupposto  di  liceita',  utilizzabile anch'esso dagli operatori in
alternativa   al   consenso  libero,  espresso  e  documentato  degli
interessati (articolo 23 del Codice).
  Un'idonea  alternativa  al  consenso va ravvisata nell'istituto del
bilanciamento  di  interessi,  che il Codice ha confermato nel nostro
ordinamento   apportandovi   un'opportuna   integrazione  sulla  base
dell'esperienza (articolo 24, comma 1, lettera g)).
  Il  presente provvedimento intende dare attuazione a tale istituto,
individuando,  sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 11 del
Codice,  i  casi  in  cui  il  trattamento  di  alcuni dati personali
relativi ai predetti rapporti di credito potra' avvenire, nell'ambito
dei  gia'  menzionati  sistemi  informativi,  anche senza il consenso
degli  interessati,  al solo fine di perseguire i legittimi interessi
del  titolare  o  dei  terzi  destinatari dei dati e con le modalita'
stabilite  dal  presente  provvedimento  e  dal  predetto  codice  di
deontologia e di buona condotta.

3. Diritti delle persone e legittimi interessi del settore creditizio
                           e finanziario.

  Nel  procedere  a  tale  attuazione,  va  rilevato  che i complessi
trattamenti di dati personali effettuati negli ambiti sopra descritti
presentano  alcuni  rischi  per  i diritti e le liberta' fondamentali
degli  interessati,  potendo  spiegare  effetti  negativi per la vita
privata,  per  il  legittimo  accesso  all'acquisto  di  beni  e alla
fruizione di servizi, nonche', piu' in generale, per la dignita' e la
reputazione,  per  le  loro  relazioni  sociali o professionali e per
l'iniziativa privata.
  Considerato   il   rilevante  impatto  che  i  sistemi  privati  di
informazioni  creditizie spiega nei rapporti produttivi e commerciali
attraverso le valutazioni effettuate per la concessione di crediti al
consumo  o  nella  valutazione  dell'affidabilita'  dei richiedenti e
della  puntualita'  nei  pagamenti,  occorre  evitare  duplicazioni e
sovrapposizioni  di basi informative e la proliferazione di banche di
dati  plurisettoriali,  centralizzate o interconnesse, con un eccesso
di  informazioni  rivolte  a  vari  scopi,  che  riguardano un numero
elevato di persone e che possono risultare particolarmente invasive a
causa dei diversi incroci di dati possibili.
  Per  altro  verso, va constatato che l'acquisizione e lo scambio di
informazioni  significative  relative a ritardati o mancati pagamenti
di  crediti  al consumo, anche attraverso sistemi informativi gestiti
da  privati,  possono risultare rilevanti per la corretta valutazione
del  merito creditizio e della situazione finanziaria dei richiedenti
da parte di banche, societa' finanziarie e altri intermediari (tenuti
ad  assicurare  una sana e prudente gestione dei finanziamenti) o per
contenere     eccessivi    indebitamenti    degli    interessati    e
sovraesposizioni  rispetto  ai  redditi  dei  debitori,  nonche'  per
prevenire artifizi e raggiri.

4.  Bilanciamento  degli  interessi  in  caso  di trattamento di dati
              relativi ad informazioni di tipo negativo

  Una conoscenza piu' agevole delle informazioni appena indicate puo'
risultare  quindi  particolarmente  utile  per le valutazioni che gli
operatori   del   settore   effettuano   per   concedere   crediti  o
finanziamenti.  Resta  ferma  la necessita' che i dati siano trattati
nei predetti sistemi solo per i periodi specificati nel citato codice
di  deontologia  e  di  buona condotta, tenendo conto di vari fattori
(evoluzione del settore; funzioni dei menzionati sistemi informativi;
corrispondenti  tempi di conservazione previsti per altre rilevazioni
di  rischi  creditizi  disciplinate e sottoposte alla vigilanza della
Banca  d'Italia;  termini  attualmente previsti per conservare i dati
riferiti  a comportamenti debitori, registrati presso diversi archivi
pubblici   per  finalita'  diverse  da  quelle  proprie  del  rischio
creditizio,  termini  di  cui e' prevista a breve l'armonizzazione in
attuazione dell'articolo 119 del Codice).
  In  base  ai  richiamati  principi di pertinenza, completezza e non
eccedenza  dei  dati,  e  tenuto  conto  del nuovo quadro di regole e
garanzie  introdotto  dal  codice di deontologia e buona condotta, il
Garante  ritiene di poter individuare come necessari per perseguire i
legittimi   interessi   dei   titolari   del  trattamento  effettuato
nell'ambito dei menzionati sistemi informativi, i trattamenti di dati
personali relativi a:
    a) ritardi  nel  pagamento di un credito, dati che possono essere
conservati nei predetti sistemi, in caso di ritardi pari a due rate o
mesi,  per  dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi
alla   loro  regolarizzazione  e,  in  caso  di  ritardi  di  entita'
superiore, per ventiquattro mesi dalla data medesima;
    b) rapporti  di  credito per i quali si sono verificati ritardi o
inadempimenti  non  successivamente  regolarizzati,  dati che possono
essere  conservati  nei predetti sistemi per non oltre trentasei mesi
dalla  data  di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di
altre  vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui
e'  risultato  necessario  il  loro  ultimo aggiornamento, o comunque
dalla  data di cessazione del rapporto. In quest'ultimo caso, tenendo
conto  del  requisito  della  completezza  dei  dati in rapporto alle
finalita'  perseguite (articolo 11, comma 1, lettera d), del Codice),
possono  essere  conservati  ulteriormente  anche  i  dati  personali
relativi  ad  informazioni  creditizie di tipo positivo eventualmente
presenti nel sistema informativo, anche se riferiti ad altri rapporti
di credito riguardanti il medesimo interessato.
  Nei  casi individuati nel presente punto 4, il trattamento dei dati
personali  appena  indicati  e'  pertanto  lecito  per  le  finalita'
menzionate  anche in assenza del consenso degli interessati, ai sensi
dell'articolo 24,  comma  1,  lettera g), del Codice, con effetto dal
1° gennaio  2005,  data  in  cui  il predetto codice di deontologia e
buona condotta entrera' in vigore.
  La  presente  decisione  riguarda  solo  i  soggetti  definiti come
«gestore»  o  «partecipante»  nell'articolo 1  del predetto codice di
deontologia e buona condotta.
  Per questi motivi, il Garante:
    1)  individua  nei  termini  di  cui  in  motivazione,  ai  sensi
dell'articolo 24,  comma  1, lettera g), del Codice, i casi nei quali
il trattamento dei dati personali nell'ambito dei sistemi informativi
oggetto  del  codice  di  deontologia  e  di buona condotta di cui in
motivazione,  puo' essere effettuato dai gestori e dai partecipanti a
tali  sistemi  nei  limiti  e alle condizioni sopra indicate, al solo
fine  di perseguire i predetti legittimi interessi e senza richiedere
il consenso degli interessati;
    2)  dispone  infine  che il presente provvedimento sia pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 16 novembre 2004
                                               Il presidente: Rodota'