IL DIRETTORE GENERALE
          dello sviluppo produttivo e della competitivita'

  Vista  la  direttiva  94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di
protezione  destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;
  Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo  1998,  n.  126,  che prevede le procedure di autorizzazione
degli organismi di certificazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria  del commercio e
dell'artigianato   12 marzo   1999,   che   detta   i  requisiti  per
l'autorizzazione  degli  organismi  ad  espletare le procedure per la
valutazione  di  conformita'  di  apparecchi  e sistemi di protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
  Visto   il   decreto   del  Ministero  delle  attivita'  produttive
22 novembre  2001,  concernente  la  determinazione  delle tariffe ai
sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Vista  l'attestazione  di  versamento effettuata dal CEC (Consorzio
Europeo Certificazione) della somma di euro 6847,80 sul capitolo 3600
capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 23 marzo 2004 di autorizzazione al
CEC  (Consorzio  Europeo Certificazione) ad espletare le procedure di
conformita'  previste  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica
23 marzo  1998,  n.  126,  di  attuazione  della  direttiva  94/9/CE,
concernente  il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri
relative  agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
  Vista  l'istanza del 25 ottobre 2004 protocollo n. 997 con il quale
il   CEC  (Consorzio  Europeo  Certificazione)  con  sede  a  Legnano
(Milano),   via   Pisacane   n.   46,   ha   richiesto   l'estensione
all'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 23 marzo 2004;
  Vista  la  convenzione  con  il  quale  il  CEC  (Consorzio Europeo
Certificazione)  ha  stipulato con il laboratorio EXAM BBG, organismo
notificato  per  la  direttiva  94/9/CE  ATEX  n.  00158  con  sede a
Dinnendahlst.9, 44809 Bochum (Germania), un contratto per il servizio
di fornitura prove prestato ai sensi della direttiva 94/9/CE relative
al modo di protezione «d»;
  Considerato  che  i  risultati  degli  esami documentali per il CEC
(Consorzio  Europeo  Certificazione) soddisfano i requisiti richiesti
dal   decreto   del   Ministero   dell'industria   del   commercio  e
dell'artigianato 12 marzo 1999;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) e' autorizzato a svolgere
i  compiti  relativi alle procedure per la valutazione di conformita'
riguardanti  gli  apparecchi  e  sistemi  di  protezione destinati ad
essere  utilizzati  in  atmosfera  potenzialmente  esplosiva ai sensi
della direttiva 94/9/CE come segue:

                Gruppo di apparecchi II, categoria 1.


          Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione):

      Allegato III - esame CE del tipo;
      Allegato IV - garanzia qualita' della produzione;
      Allegato V - verifica su prodotto;
      Allegato IX - verifica su unico prodotto.
Gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3.

          Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione):

      Allegato III - esame CE del tipo;
      Allegato VI - conformita' al tipo;
      Allegato VII - garanzia qualita' prodotti;
      Allegato IX - verifica su unico prodotto.