IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

  Visto  l'art.  17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
in  particolare il comma 6, che attribuisce al Comitato il compito di
emanare direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica
costituiti  ai  sensi  dell'art.  3  del  medesimo decreto ed atti di
indirizzo  nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema
statistico nazionale;
  Vista la lettera d) dell'art. 21 del decreto legislativo n. 322 del
1989,  che  individua tra gli oggetti delle direttive e degli atti di
indirizzo  del  Comitato  i criteri e le modalita' per l'interscambio
dei  dati  fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli
enti facenti parte del Sistema statistico nazionale;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione dei dati personali;
  Visto  in  particolare l'art. 106 del citato decreto legislativo n.
196 del 2003, che demanda ad uno o piu' codici di deontologia e buona
condotta  l'individuazione  dei  presupposti,  delle garanzie e delle
modalita' dei trattamenti di dati personali per scopi statistici e di
ricerca scientifica;
  Visto   il  Codice  di  deontologia  e  di  buona  condotta  per  i
trattamenti  di  dati  personali  per  scopi  statistici e di ricerca
scientifica  effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale,
di  seguito  denominato  Codice  di  deontologia e di buona condotta,
allegato A.3 al decreto legislativo n. 196 del 2003;
  Visto  in particolare l'art. 8 del Codice di deontologia e di buona
condotta citato, avente ad oggetto la comunicazione di dati personali
tra i soggetti del Sistema statistico nazionale;
  Ritenuto  necessario  ridefinire  i  criteri  e le modalita' per la
comunicazione  dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale
attraverso  l'emanazione  di una direttiva indirizzata agli uffici di
statistica di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989,
che,  per  gli altri uffici di statistica ed enti del Sistema, assume
il valore di atto di indirizzo;

                     Delibera la direttiva n. 9:


Criteri   e   modalita'  per  la  comunicazione  dei  dati  personali
            nell'ambito del Sistema statistico nazionale

                               Art. 1.

                              Finalita'

  1. La presente direttiva disciplina i criteri e le modalita' per la
comunicazione   dei   dati   personali   tra  gli  enti  pubblici  di
informazione  statistica  e  gli uffici di statistica che fanno parte
del Sistema statistico nazionale, con esclusione dei dati provenienti
da  pubblici  registri,  elenchi,  atti  o  documenti  conoscibili da
chiunque  per  i  quali  restano  fermi  i  limiti  e le modalita' di
comunicazione stabiliti da leggi e regolamenti.
  2.  La  comunicazione  di  dati  personali  all'interno del Sistema
statistico   nazionale   e'   finalizzata  alla  realizzazione  delle
rilevazioni,  delle  elaborazioni  e degli studi progettuali compresi
nel Programma statistico nazionale, nonche' dei trattamenti per scopi
statistici,    strumentali    al    perseguimento   delle   finalita'
istituzionali del soggetto richiedente.