IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA Visto l'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare il comma 6, che attribuisce al Comitato il compito di emanare direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto ed atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale; Vista la lettera d) dell'art. 21 del decreto legislativo n. 322 del 1989, che individua tra gli oggetti delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato i criteri e le modalita' per l'interscambio dei dati fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto in particolare l'art. 106 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, che demanda ad uno o piu' codici di deontologia e buona condotta l'individuazione dei presupposti, delle garanzie e delle modalita' dei trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica; Visto il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di seguito denominato Codice di deontologia e di buona condotta, allegato A.3 al decreto legislativo n. 196 del 2003; Visto in particolare l'art. 8 del Codice di deontologia e di buona condotta citato, avente ad oggetto la comunicazione di dati personali tra i soggetti del Sistema statistico nazionale; Ritenuto necessario ridefinire i criteri e le modalita' per la comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale attraverso l'emanazione di una direttiva indirizzata agli uffici di statistica di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989, che, per gli altri uffici di statistica ed enti del Sistema, assume il valore di atto di indirizzo; Delibera la direttiva n. 9: Criteri e modalita' per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale Art. 1. Finalita' 1. La presente direttiva disciplina i criteri e le modalita' per la comunicazione dei dati personali tra gli enti pubblici di informazione statistica e gli uffici di statistica che fanno parte del Sistema statistico nazionale, con esclusione dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per i quali restano fermi i limiti e le modalita' di comunicazione stabiliti da leggi e regolamenti. 2. La comunicazione di dati personali all'interno del Sistema statistico nazionale e' finalizzata alla realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi progettuali compresi nel Programma statistico nazionale, nonche' dei trattamenti per scopi statistici, strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto richiedente.