Nell'approssimarsi  della  data  di  piena  entrata in vigore delle
prescrizioni  dell'art.  51  della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla
tutela  della  salute  dei  non fumatori - prevista per il 10 gennaio
2005  ex  art.  19  del  decreto-legge  9 novembre  2004, n. 266 - si
ritiene proficuo, con la presente, fornire alcuni chiarimenti e utili
indicazioni    sulla   portata   ampiamente   innovativa   di   dette
disposizioni.
  1.   Il  quadro  normativo  di  riferimento  e'  rappresentato  dai
provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:
    a) legge  n.  584  dell'11 novembre  1975  (in Gazzetta Ufficiale
5 dicembre 1975, n. 322);
    b) direttiva   del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri
14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
    c) art.  52,  comma  20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
    d) art.  51  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3  (in Gazzetta
Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
    e) accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003;
    f) decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre
2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
    g) art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.
  2.  La  normativa  sopra  richiamata - e, in particolare, l'art. 51
della legge n. 3/2003 - persegue il fine primario della «tutela della
salute  dei  non  fumatori», con l'obiettivo della massima estensione
possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto
di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni
espressamente previste.
  Il fumo di tabacco e' la piu' importante causa di morte prematura e
prevenibile  in  Italia  e rappresenta uno dei piu' gravi problemi di
sanita'  pubblica a livello mondiale; ecco perche' la prevenzione dei
gravi  danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva
al  fumo  di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica
sanitaria del nostro Paese e dell'U.E.
  La  nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per
questo  si  rende  necessario  garantire  il  rispetto delle norme di
divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni.
  Il  divieto  di  fumare  trova  applicazione non solo nei luoghi di
lavoro  pubblici,  ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti
al  pubblico  o  ad  utenti.  Tale  accezione  comprende  gli  stessi
lavoratori  dipendenti  in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei
quali prestano la loro attivita' lavorativa. E' infatti interesse del
datore  di  lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche
per  tutelarsi  da  eventuali  rivalse  da  parte di tutti coloro che
potrebbero  instaurare  azioni  risarcitorie  per  danni  alla salute
causati dal fumo.
  In  forza  di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree
per  fumatori  non  rappresenta  affatto un obbligo, ma una facolta',
riservata  ai  pubblici  esercizi  e  ai luoghi di lavoro che qualora
ritengano  opportuno  attrezzare  locali riservati ai fumatori devono
adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.
  3.  Per  cio' che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della
norma,  essa  applica  il  divieto  di  fumo  a tutti i locali chiusi
pubblici  e  privati  aperti  ad  utenti  o  al  pubblico. Per quelli
pubblici,  poi,  il  comma  10  dell'art.  51  della  legge n. 3/2003
mantiene  immodificate  le  attuali disposizioni in materia, restando
cosi'  confermato  il  divieto  totale  di  fumo in scuole, ospedali,
uffici  della  pubblica  amministrazione,  autoveicoli  di proprieta'
dello  Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici
servizi  per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane,
treni,   sale   di   attesa   di   aeroporti,  stazioni  ferroviarie,
autofilotranviarie    e   portuali-marittime,   biblioteche,   musei,
pinacoteche.  Le  nuove prescrizioni del citato art. 51 «tutela della
salute  dei  non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono
inoltre  applicabili  e  vincolanti  per  la  generalita' dei «locali
chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del
medesimo  articolo,  ivi  compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli
privati  e  tutti  i locali di intrattenimento, come le discoteche, e
quelli  ad  essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale
gioco,  le  sale  video  games,  le sale Bingo, i cinema multisala, i
teatri, salva solo la facolta' di attrezzare a norma aree riservate a
fumatori.  Resta  fermo  che,  considerata la libera accessibilita' a
tutti  i locali di fumatori e non fumatori, la possibilita' di fumare
non  puo'  essere  consentita se non in spazi di inferiore dimensione
attrezzati   all'interno  dei  locali,  proprio  per  la  definizione
«riservati  ai  fumatori»  utilizzata  al comma 1b dell'art. 51 della
legge n. 3/2003.
  4.  Per  quanto  concerne  specificamente  le  responsabilita'  che
gravano  sui gestori degli esercizi pubblici, l'art. 7 della legge n.
584/1975,  come espressamente disposto dal comma 5 dell'art. 51 della
legge  n.  3/2003,  e' stato sostituito dall'art. 52, comma 20, della
legge  n.  448 del 28 dicembre 2001 che prevede un inasprimento delle
sanzioni  amministrative  per i trasgressori al divieto di fumo e per
coloro  cui  spetta,  in  base all'art. 2 della legge n. 584/1975, di
curare  l'osservanza  del  divieto,  qualora  non ottemperino al loro
compito.
  A  tale  riguardo  e  per  comprendere esattamente la portata della
norma,  deve  essere richiamato l'art. 4, lettera c), della direttiva
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, il
quale  prevede  testualmente:  «Per  i  locali  condotti  da soggetti
privati,   il  responsabile  della  struttura,  ovvero  dipendente  o
collaboratore   da   lui   incaricato,   richiamera'  i  trasgressori
all'osservanza   del  divieto  e  curera'  che  le  infrazioni  siano
segnalate   ai  pubblici  ufficiali  ed  agenti  competenti  a  norma
dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
  Al   riguardo  si  precisa  che  sui  soggetti  responsabili  della
struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:
    1) richiamare   formalmente  i  trasgressori  all'osservanza  del
divieto di fumare;
    2) b)  segnalare,  in  caso  di  inottemperanza  al  richiamo, il
comportamento  del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti
ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la
conseguente redazione del verbale di contravvenzione.
  Sara'  loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo
stipulato  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni  nella  seduta del
16 dicembre 2004.
  In  presenza  di  violazioni  a  detta disposizione si applicano le
misure sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo comma, della legge
11 novembre  1975,  n. 584, recante «Divieto di fumare in determinati
locali  e su mezzi di trasporto pubblico» con particolare riferimento
all'art. 2 della medesima legge.
  5. L'art. 2 della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel
contesto  organico  della  disciplina  all'esame,  porta ad escludere
limitazioni  agli  obblighi  dei  gestori,  i quali pertanto non sono
tenuti soltanto alla materiale apposizione del cartello di divieto di
fumo  ma  anche  ad  attuare  interventi  attivi  di  dissuasione nei
confronti  dei trasgressori osservando cosi' gli adempimenti previsti
dal  richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14 dicembre 1995.
Infatti,  il  tenore  letterale  del  sopra citato art. 2, che recita
testualmente  «... curano l'osservanza del divieto ...», risulterebbe
assolutamente  privo  di  concreto significato pratico ove inteso nel
senso  di limitare gli obblighi dei gestori alla mera esposizione del
cartello,   poiche'  cio'  non  giustificherebbe  in  alcun  modo  la
applicazione  delle  misure  sanzionatorie, comprese tra un minimo di
200 e un massimo di 2000 euro, previste dall'art. 52, comma 20, della
legge  n. 448 del 28 dicembre 2001. Inoltre, considerato che il comma
9  dell'art.  51  della  legge  n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in
vigore  anche  l'art.  5  della citata legge n. 584/1975, qualora non
siano  osservati  gli  obblighi che ricadono sui gestori, il questore
puo'  sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare
la licenza di esercizio del locale.
  6.  Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni,
misura  contemplata  nella legge finanziaria 2005, sembra sufficiente
ricordare   il   principio   che   si  debbono  applicare  le  misure
sanzionatorie  vigenti al momento dell'accertamento della violazione:
principio  inequivoco,  idoneo  a  superare  qualsivoglia  dubbio  in
subiecta   materia,   ivi   compreso   quello   delle   modalita'  di
aggiornamento  dei  cartelli  di  divieto,  posto  che  ogni presunta
difficolta'   al   riguardo  puo'  essere  agevolmente  superata  con
l'apposizione,  di  semplici  talloncini autoadesivi indicatori delle
variazioni intervenute agli importi delle sanzioni.
  7.   Con   l'accordo   definito   nella   seduta  della  Conferenza
Stato-regioni  del 16 dicembre 2004 e' stata data attuazione al comma
7  dell'art.  51 della legge n. 3/2003, ridefinendo in particolare le
procedure  per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei
soggetti   legittimati   ad  elevare  i  relativi  processi  verbali.
L'approvazione di tale accordo ha completato il quadro organico della
disciplina di settore relativa al divieto di fumo.
  Va  precisato,  in  questo  senso,  che  i  dirigenti preposti alle
strutture  amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni,
di  aziende  e  di  agenzie  pubbliche individuano con atto formale i
soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e
contestare  le  infrazioni.  Resta  inteso  che,  ove  non vi abbiano
provveduto,  spetta  ad  essi  stessi  esercitare  tale  attivita' di
vigilanza, di accertamento e di contestazione.
  Nei  locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto
dell'amministrazione  pubblica  sono  invece  tenuti  a  vigilare sul
rispetto  del  divieto  di  fumare,  ad  accertare le infrazioni ed a
contestare la violazione i soggetti cui spetta per legge, regolamento
o disposizioni di autorita' assicurare l'ordine interno dei locali.
  Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i
soggetti   incaricati  della  vigilanza,  dell'accertamento  e  della
contestazione  delle  infrazioni, come pure il personale dei corpi di
polizia   amministrativa   locale,  conformemente  alle  disposizioni
vigenti,  nonche'  le  guardie  giurate  espressamente adibite a tale
servizio,  su  richiesta  dei  responsabili o di chiunque intenda far
accertare infrazioni al divieto:
    vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
    accertano    le   infrazioni,   contestando   immediatamente   al
trasgressore la violazione;
    redigono  in triplice copia il verbale di contestazione, che deve
dare  atto  dell'avvenuto  richiamo  da  parte del responsabile della
struttura  o  suo  delegato  e  contenere  -  oltre  agli estremi del
trasgressore,  della  violazione  compiuta  e  delle modalita' con le
quali  puo' avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura
ridotta  -  l'indicazione  dell'autorita'  cui  far pervenire scritti
difensivi;
    notificano   il   verbale   ovvero,   quando  non  sia  possibile
provvedervi  immediatamente,  ne assicurano la notifica a mezzo posta
(entro  novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la
procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.
  Le  indicazioni  finora  espresse,  ovviamente, non pregiudicano la
possibilita'  degli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia  giudiziaria,
normalmente  impegnati  in  altri  compiti  istituzionali  di maggior
rilievo,   di   svolgere   tali   attivita'   di  accertamento  e  di
contestazione   delle   infrazioni   di   propria  iniziativa  ovvero
nell'ambito  dei  servizi  di  cui  sono  incaricati,  come  previsto
dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  Nei  locali  privati,  infine,  i  soggetti cui spetta vigilare sul
rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi
o  nei  collaboratori  da  essi  formalmente  delegati che, in base a
quanto  chiarito  al  punto  4 della presente circolare, richiamano i
trasgressori  all'osservanza  del  divieto  e  provvedono a segnalare
immediatamente  le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati
della   vigilanza,  dell'accertamento  e  della  contestazione  delle
violazioni in precedenza indicati.
  Fermi  i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo
di ribadire anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio
che  dovesse  emergere dalla normativa sul divieto di fumare a tutela
della  salute  dei  non fumatori dovra' essere valutato alla luce del
fondamentale  principio  cui e' informata tale disciplina, in base al
quale  «e'  proibito  fumare  in  tutti i locali chiusi, ad eccezione
delle  abitazioni  private  e  dei  locali  riservati  ai fumatori se
esistenti e purche' dotati delle caratteristiche previste dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003».
    Roma, 17 novembre 2004

                                     Il Ministro della salute Sirchia