IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79,  modificato  dall'art.  1-quinquies,  comma  5, del decreto-legge
29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con  modificazioni, in legge
27 ottobre  2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del
Ministro   delle   attivita'   produttive   e   sentito   il   parere
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas, sono individuate
modalita'  e  condizioni  delle  importazioni  nel caso che risultino
insufficienti  le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di
un'equa  ripartizione  complessiva  tra  mercato  vincolato e mercato
libero;
  Visto  l'art.  35,  comma  1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
secondo  cui,  fatta  salva  la  capacita'  impegnata per i contratti
esistenti nonche' per l'importazione dell'energia elettrica destinata
al  mercato  vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema
elettrico   nazionale,   in   presenza   di  capacita'  di  trasporto
disponibile  insufficiente  rispetto  alla  domanda, hanno diritto ad
un'assegnazione  prioritaria  della medesima capacita', sulla base di
bande  di  capacita'  di  dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti
idonei  direttamente  connessi  alla  rete  di trasmissione nazionale
nonche'   i   clienti   idonei  dotati,  in  ogni  singolo  sito,  di
apparecchiature  di  distacco  del  carico  conformi  alle specifiche
tecniche  definite  dal  gestore della rete di trasmissione nazionale
che  siano  in  grado  di assicurare il servizio di interrompibilita'
istantanea  del  carico  per  la  potenza richiesta, ovvero i clienti
idonei  o  finali  ed  i  consorzi  di  clienti  finali  in  grado di
assicurare il completo utilizzo della capacita' assegnata, sulla base
anche  di  contratti  pluriennali  di  fornitura, per almeno l'80 per
cento  delle  ore  annue.  Lo  stesso comma 1 attribuisce al Ministro
delle  attivita'  produttive  il  compito  di  definire,  con  propri
provvedimenti,  le  quote  di capacita' riservate per le assegnazioni
prioritarie sopra citate;
  Visto  il  medesimo art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002,
n.  273,  secondo cui ai contratti di fornitura stipulati dai clienti
aventi i requisiti indicati al comma 1 non si applica quanto previsto
all'art.  6,  comma  3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
modificato dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  Vista  la  legge  23 agosto  2004, n. 239, concernente riordino del
settore  energetico  nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni  vigenti in materia di energia, in particolare l'art. 1,
comma  7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite
allo  Stato,  che  le  esercita  anche avvalendosi dell'Autorita' per
l'energia   elettrica   e   il   gas,   le   determinazioni  inerenti
l'importazione  e  l'esportazione  di  energia  e  l'art. 1, comma 3,
lettera  f),  in  base  al  quale  costituisce  obiettivo generale di
politica  energetica,  tra  gli  altri,  promuovere la valorizzazione
delle  importazioni  per  le  finalita'  di  sicurezza nazionale e di
sviluppo della competitivita' del sistema economico del Paese;
  Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  26 giugno  2003,  relativo alle condizioni di accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in
particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della
congestione,  in  base  al quale i problemi di congestione della rete
sono  risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di
mercato,   e   l'art.   9   dello  stesso  regolamento  secondo  cui,
nell'esercizio  delle  loro  competenze,  le  autorita'  nazionali di
regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento
medesimo  e  degli  orientamenti  adottati dalla Commissione ai sensi
dell'art. 8;
  Viste:
    la nota ministeriale del 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), con cui
si  e'  disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino,
per  il  periodo  2001-2010,  di  una quota di capacita' di trasporto
sull'interconnessione  inizialmente  pari  a 42 MW, incrementabile di
anno  in  anno,  rispetto  al valore registrato nell'anno precedente,
sulla  base  del  tasso  di  crescita  medio  dei  consumi  elettrici
comunicato  dalla  medesima  Repubblica  e  comunque  in  misura  non
superiore al 5% annuo;
    la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui
si  e'  disposta  una  riserva  a favore dello Stato della Citta' del
Vaticano,  per  il  periodo  2002-2011,  di una quota della capacita'
disponibile nella misura massima di 50 MW;
    la  nota  ministeriale del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con
cui si e' riconosciuto alla Edison S.p.a. il diritto di reingresso in
Italia  di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino
idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione
derivante  da  uno  dei tre salti che costituiscono il bacino stesso,
definita di spettanza nazionale ai sensi della legge 9 marzo 1955, n.
317,  di  ratifica  dell'accordo  internazionale  italo-svizzero  del
18 giugno 1949;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
17 dicembre   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  - serie generale - n. 297 del 23 dicembre 2003,
recante  modalita' di assegnazione della capacita' di importazione di
energia elettrica per l'anno 2004;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
19 dicembre  2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che,
fra  l'altro,  ha  stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore
del   mercato  elettrico  S.p.a.,  di  cui  all'art.  5  del  decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, assuma la responsabilita' delle
funzioni   relativamente  all'organizzazione  ed  alla  gestione  del
mercato elettrico;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
19 dicembre   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003
che,  fra  l'altro,  ha  stabilito  che dal giorno 1° gennaio 2004 la
societa'  Acquirente  Unico  S.p.a.,  di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarita' delle
funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai
clienti del mercato vincolato;
  Visto  il  documento per la consultazione pubblicato dall'Autorita'
per  l'energia elettrica e il gas in data 6 agosto 2004, con il quale
sono state avanzate proposte per l'applicazione delle disposizioni di
cui  al  citato  art.  6  del  soprarichiamato  regolamento  (CE)  n.
1228/2003 ed, in particolare, il paragrafo 12, al punto S1;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 12 dicembre 2003, n. 151/03 (di seguito deliberazione n. 151/03),
e  la  successiva  deliberazione della medesima Autorita' 17 dicembre
2003,  n.  155/03,  recante disposizioni urgenti e transitorie per la
remunerazione  del  servizio  di  interrompibilita'  istantanea e con
preavviso   dei   prelievi  di  energia  elettrica  per  il  triennio
2004-2006;
  Vista  la  lettera del Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.a.  del 16 dicembre 2003, relativa alla fornitura del servizio di
interrompibilita',  con la quale si precisa che, ai fini di garantire
la  sicurezza  del  sistema  elettrico  nazionale,  il fabbisogno del
servizio di interrompibilita' ammonta a 1.750 MW di interrompibilita'
istantanea  e  1.750  MW  di  interrompibilita' con preavviso per una
durata di tre anni;
  Vista  la  sentenza  del  tribunale  amministrativo regionale della
Lombardia  del  28 luglio  2004,  n.  1143, in merito al ricorso R.G.
1143/04  proposto  dalla Edison S.p.a. contro il decreto del Ministro
delle    attivita'    produttive    17 dicembre   2003,   in   merito
all'assegnazione della capacita' di importazione di energia elettrica
per l'anno 2004;
  Viste  le  lettere  inviate  dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale  S.p.a.  a questo Ministero in data 19 novembre 2004, prot.
AD/P2004000305,  26 novembre 2004, prot. GRTN/P2004023581, 2 dicembre
2004,    prot.    GRTN/P2004024026    e    9 dicembre   2004,   prot.
GRTN/P2004024400 con cui si comunicano rispettivamente:
    a) i  valori  delle  capacita'  di transito per l'anno 2005 delle
linee   di  interconnessione  sulle  frontiere  con  la  Francia,  la
Svizzera,  l'Austria  e  la  Slovenia sia prima che dopo l'entrata in
esercizio commerciale della linea di interconnessione con la Svizzera
San FioranoRobbia;
    b) i  dati  disponibili  sui  consumi  di energia elettrica degli
Stati Citta' del Vaticano e Repubblica di San Marino;
    c) la   capacita'  da  riservare  per  il  reingresso  in  Italia
dell'energia   elettrica   di   spettanza  italiana  prodotta  presso
l'impianto  di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del
28 dicembre  2001  e i valori provvisori della capacita' di transito,
per  l'anno 2005, della linea di interconnessione sulla frontiera con
la Grecia;
    d) i  valori  definitivi  della capacita' di transito, per l'anno
2005,  della  linea di interconnessione sulla frontiera con la Grecia
come comunicati dal gestore della rete di trasmissione greca;
  Viste le direttive del Ministro delle attivita' produttive 4 giugno
2003  e  26 novembre  2004  al  Gestore  della  rete  di trasmissione
nazionale S.p.a. nelle quali si fissano i criteri per la ripartizione
tra  Italia e Svizzera della capacita' di interconnessione aggiuntiva
derivante   dall'entrata  in  funzione  del  nuovo  elettrodotto  San
Fiorano-Robbia;
  Visto  il  parere  sullo  schema  di  decreto  del  Ministro  delle
attivita'  produttive espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  con  deliberazione  n.  214/04, trasmessa con lettera del
13 dicembre 2004, prot. AO/R04/4699;
  Considerato  che,  per  motivi  di  efficienza  delle  procedure di
assegnazione  e  garanzia  delle  condizioni  di  economicita'  della
fornitura, le assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di
interconnessione  si riferiscono ai valori massimi raggiungibili alle
frontiere  per  il  2005  inclusa,  quindi,  la  capacita'  derivante
dall'entrata  in esercizio del nuovo elettrodotto di interconnessione
con  la  Svizzera San Fiorano-Robbia e quella delle linee attualmente
non in servizio per potenziamento o altre cause;
  Considerato  che  le sopra citate lettere del Gestore della rete di
trasmissione  nazionale  S.p.a. consentono di determinare, secondo la
tabella  seguente, il valore della capacita' di importazione relativa
alle varie frontiere, che potra' essere ridotto o aumentato in base a
parametri - indicati come x1, x2, x3, x4, e x5 - il cui valore verra'
comunicato  tramite  avvisi  pubblici  sul  proprio sito internet dal
Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale S.p.a., in funzione
della capacita' di importazione disponibile per frontiera nei diversi
periodi dell'anno (inverno notte, estate giorno e notte, agosto e nei
giorni   di   venerdi',   sabato   e  domenica)  e  della  momentanea
indisponibilita' di singole linee di interconnessione:

                     Valori in MW inverno-giorno

Francia:....                         |                        2650-x1
Svizzera:....                        |                        3850-x2
Austria:....                         |                         220-x3
Slovenia:....                        |                         430-x4
Grecia:....                          |                         100-x5
Totale:....                          |                        7250-x

  Considerata  l'assenza  di  un accordo tra il Gestore della rete di
trasmissione  nazionale  S.p.a.  i gestori delle reti di trasmissione
francese,  svizzero, austriaco, sloveno e greco e, di conseguenza, la
necessita'    che   il   medesimo   Gestore   proceda   autonomamente
all'assegnazione   dei   diritti   di  utilizzo  della  capacita'  di
interconnessione  sul  50% della medesima capacita' disponibile sulle
singole  frontiere  elettriche, salvo quanto diversamente disposto da
eventuali  accordi  tra  le  autorita' nazionali di regolazione degli
Stati confinanti;
  Considerato  che  risultano  in  corso di elaborazione, nell'ambito
della  Commissione  europea,  schemi  di orientamento sull'attuazione
delle  disposizioni  introdotte  dal  regolamento  (CE) n. 1228/2003,
anche  sui  metodi  relativi alla gestione delle congestioni di rete,
che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comitato previsto
all'art.  13  del  regolamento  stesso  e che, al momento, sono state
fornite  prime  indicazioni  al  riguardo  nell'ambito dell'attivita'
dell'ETSO  (European  Transmission  System  Operators),  come risulta
dalla  comunicazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.a. del 24 maggio 2004;
  Considerato che, a motivo della non ancora completa definizione del
quadro  normativo  a  livello  comunitario,  e'  necessario applicare
criteri di definizione e meccanismo di regolazione delle modalita' di
importazione   di   energia  elettrica  che,  per  quanto  possibile,
assicurino  una  gradualita' di evoluzione rispetto a quelli adottati
negli anni precedenti;
  Considerato che, dopo un periodo di prova, il sistema delle offerte
di  cui  all'art.  5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e'
divenuto  pienamente  operativo  a  far  data  dal  31 marzo  2004  e
consente,  anche  agli  operatori  esteri,  di  effettuare offerte di
vendita   dell'energia  elettrica  in  condizioni  di  concorrenza  e
trasparenza delle transazioni;
  Considerato che il sistema istituito con la deliberazione n. 151/03
per   remunerare   il   servizio  di  interrompibilita'  consente  di
assicurare,  per  il periodo 2004-2006, una disponibilita' di potenza
interrompibile  nella  misura  segnalata  come necessaria dal Gestore
della  rete  di  trasmissione nazionale S.p.a. con la citata nota del
16 dicembre 2003;
  Considerato che :
    a) il  citato decreto del Ministro delle attivita' produttive del
19 dicembre   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003,
ha   destinato   all'Acquirente   Unico  S.p.a.  l'energia  elettrica
derivante   dai  contratti  pluriennali  di  importazione  in  essere
stipulati  dall'Enel  S.p.a.  anteriormente alla data del 19 febbraio
1997;
    b) a  partire  dal 1° luglio 2004, la qualifica di cliente idoneo
e'  stata  estesa  a  tutti  i  clienti  finali  non  domestici ed e'
prevedibile  che  l'ampiezza  effettiva  del mercato vincolato andra'
gradualmente riducendosi;
    c) per  l'anno 2005, le previsioni sulle necessita' di fabbisogno
del  mercato  vincolato  formulate  dall'Acquirente  Unico S.p.a., ai
sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79,  e  trasmesse  con  nota  del  26 ottobre  2004  indicano  valori
sostanzialmente comparabili a quelli registrati nell'anno 2004;
    d) sono in corso le procedure competitive avviate dall'Acquirente
Unico  S.p.a.  per  la  stipula  di  contratti  differenziali  per la
copertura  di  parte  del  fabbisogno annuale per il 2005 del mercato
vincolato;
    e) in   attesa   di   poter   disporre   di  dati  attendibili  e
significativi  circa l'effettivo esercizio della qualifica di cliente
idoneo,  sia adeguato destinare per l'anno 2005 al mercato vincolato,
in  aggiunta alla capacita' di trasporto relativa ai citati contratti
pluriennali    di    importazione,    una   quota   della   capacita'
complessivamente    allocabile   dalle   autorita'   italiane   pari,
proporzionalmente, a quella assegnata per l'anno 2004;
    f) la  salvaguardia  del  principio  dell'equa ripartizione della
capacita'  di  trasporto  complessiva tra mercato vincolato e mercato
libero  di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n. 79, puo' essere rafforzata assicurando al mercato vincolato
altre forme di approvvigionamento di energia a prezzi competitivi;
  Ritenuta  l'opportunita'  di prevedere, in attesa della definizione
di  accordi  con  le autorita' svizzere, modalita' transitorie per il
reingresso  in  Italia  dell'energia  elettrica di spettanza italiana
prodotta  presso  l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota
ministeriale  del  28 dicembre  2001,  per  la  quantita'  di energia
stimata  per l'anno 2005 e con graduale recupero anche delle quote di
energia   aventi  titolo  eventualmente  non  transitate  negli  anni
precedenti,  in maniera da contemperare il reingresso di tale energia
con  le necessita' del mercato nazionale, vista l'insufficienza della
capacita' di importazione rispetto alla domanda complessiva;
  Ritenuto  di dover definire con il presente decreto le modalita' ed
i  criteri  generali  di  assegnazione  di  diritti di utilizzo della
capacita'   di   interconnessione   a   garanzia  della  sicurezza  e
dell'economicita'  del  sistema  e  delle forniture per i clienti del
mercato  libero  e  del mercato vincolato, stabilendo che l'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas  provveda,  previa conclusione,
secondo  la  prassi  maturata  negli  anni  precedenti, dei necessari
accordi con gli organismi di regolazione competenti degli Stati con i
quali  esiste un'interconnessione con il sistema elettrico nazionale,
all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto;
  Ritenuto,   in   ordine   alla   citata   deliberazione  n.  214/04
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas, che il presente
decreto:
    non  preclude  la  possibilita'  di  importazione a beneficio del
mercato  vincolato  e  del  mercato  libero  attraverso  le  quote di
capacita' di trasporto autonomamente allocate da operatori esteri;
    indica,  coerentemente  con  le  disposizioni di cui all'art. 35,
comma  2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che l'assegnazione di
diritti   di   utilizzo   della  capacita'  di  interconnessione  sia
improntata   alla   massima   economicita'  per  gli  operatori,  con
riferimento   all'ingresso   dell'energia  elettrica  sulla  rete  di
interconnessione;
    in mancanza di accordi tra gestori e operatori interessati, debba
individuare  in  maniera  omogenea  le  modalita' per la ripartizione
sulle  frontiere  interessate della capacita' di trasporto necessaria
all'esecuzione   dei  contratti  pluriennali,  destinati  al  mercato
vincolato;
    dia  indicazioni,  in  coerenza  agli  orientamenti  riportati in
allegato  al  regolamento  (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e
del  Consiglio  del 26 giugno 2003, per la successiva regolazione, da
parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, dell'eventuale
cessione  tra  operatori  dei  diritti di utilizzo della capacita' di
trasporto  tra  zone  di  mercato  gia'  assegnati,  e dell'eventuale
cessione  o acquisizione dei medesimi diritti nei casi di uscita o di
rientro dei clienti dal mercato vincolato;
    debba   indicare   con   maggior   dettaglio   la   capacita'  di
interconnessione   complessivamente   assegnabile   dalle   autorita'
italiane;
  Ritenuto  che,  per le variazioni di capacita' di interconnessione,
in  aggiunta  ai citati avvisi del Gestore della rete di trasmissione
nazionale  S.p.a.,  potranno  anche essere emanate, con provvedimento
del  Ministro  delle  attivita'  produttive, disposizioni integrative
rispetto  a  quanto  gia' disposto con il presente decreto, per tener
conto   della   ripartizione   della   variazione   di  capacita'  di
interconnessione per singola frontiera;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento si applicano le seguenti
definizioni:
    assegnazione:  e'  l'attribuzione  di  diritti  di utilizzo della
capacita'   di   trasporto   su  una  frontiera  elettrica,  al  fine
dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
    assegnazione  implicita: e' l'attribuzione di diritti di utilizzo
della  capacita'  di  trasporto  con  copertura dal rischio derivante
dalle differenziazioni di prezzo tra zone di mercato;
    assegnatario: e' il soggetto cui sono stati attribuiti diritti di
utilizzo di capacita' di trasporto in esito all'assegnazione;
    Autorita': e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
    banda:  e'  una  quota  parte della capacita' di interconnessione
assegnabile di ampiezza costante in tutte le ore;
    capacita'  di  trasporto:  e' la massima potenza destinabile, con
garanzia   di  continuita'  di  utilizzo,  all'esecuzione  di  scambi
transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti
e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con
riferimento  ai  singoli  Stati  confinanti,  al  flusso  di  energia
elettrica  in  ingresso  (importazione)  o  in  uscita (esportazione)
nel/dal  sistema  elettrico  nazionale,  nonche'  ad  un  predefinito
orizzonte temporale;
    clienti  del  mercato libero: sono i clienti idonei finali di cui
all'art.  2,  comma  4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
che  esercitano  il  diritto  di  cui  al  medesimo  art. 2, comma 6,
direttamente o conferendo mandato esclusivo ai clienti grossisti;
    contratti  pluriennali: sono i contratti di fornitura pluriennali
vigenti al 19 febbraio 1997;
    frontiera  elettrica:  e'  l'insieme  delle  linee  elettriche di
trasporto  che  connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o
piu'   reti   di   trasmissione  appartenenti  ad  un  singolo  Stato
confinante;
    frontiera meridionale: e' la frontiera elettrica con la Grecia;
    frontiera nord-ovest: e' l'insieme delle frontiere elettriche con
la Francia e con la Svizzera;
    frontiera  nord-est:  e' l'insieme delle frontiere elettriche con
l'Austria e con la Slovenia;
    frontiere  settentrionali:  sono  la  frontiera  nord-ovest  e la
frontiera nord-est;
    GRTN: e' il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
    mercato  elettrico: e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    punto  di  prelievo:  e'  il  punto in cui l'energia elettrica e'
prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi;
    Stato   confinante:   e'  un  qualunque  Stato  la  cui  rete  di
trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
    zona  di mercato: e' l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali
caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.