IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
  1.   Approvazione   dello  schema  di  certificazione  degli  utili
corrisposti  e  dei  proventi  ad  essi  equiparati,  delle  ritenute
operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta.
  1.1. E'   approvato  l'annesso  schema  di  certificazione  di  cui
all'art.  4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della
Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322, con le relative istruzioni, da
utilizzare   per   l'attestazione   degli   utili   derivanti   dalla
partecipazione  a  soggetti  all'imposta  sul reddito delle societa',
residenti  e  non  residenti nel territorio dello Stato, in qualunque
forma  corrisposti  a  soggetti  residenti a decorrere dal 1° gennaio
2004, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a
titolo  d'imposta  o  a imposta sostitutiva, e ai fini dell'eventuale
credito  d'imposta  spettante dal 1° gennaio 2003 e fino alla data di
chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.
  1.2.  Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 e' utilizzato
anche  per  l'attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da
titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a)
e  b),  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da
contratti  di  associazione in partecipazione e cointeressenza di cui
all'art.  44, comma 1, lettera f), dello stesso testo unico nonche' i
dati   relativi  agli  interessi  riqualificati  dividendi  ai  sensi
dell'art. 98 del medesimo testo unico.
  1.3.  Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 e' utilizzato
in sostituzione di quello approvato con provvedimento del 13 febbraio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2004.
Restano  valide  le  certificazioni  rilasciate  fino  alla  data  di
emanazione  del  presente  provvedimento purche' i dati ivi contenuti
siano  rispondenti  a quelli richiesti nello schema di certificazione
di cui al punto 1.1.
  1.4. La  certificazione  e'  composta dai dati relativi al soggetto
che rilascia la certificazione nonche' dalla sezione I, concernente i
dati  relativi alla societa' emittente, dalla sezione II, concernente
i  dati  relativi all'intermediario non residente, dalla sezione III,
concernente  i  dati  sul  percettore  degli utili, dalla sezione IV,
relativa   ai  dati  sugli  utili  corrisposti  e  dalla  sezione  V,
concernente i dati dei proventi equiparati agli utili.
  1.5. La  certificazione  deve contenere tutti i dati previsti nello
schema  approvato  dal presente provvedimento, esposti nella sequenza
in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e
della denominazione del punto. La medesima certificazione puo' essere
redatta  anche  con  veste grafica diversa da quella utilizzata nello
schema approvato. E' ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi
di elaborazione automatica.
  1.6. La certificazione e' compilata dai soggetti tenuti all'obbligo
delle  comunicazioni  di  cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e
dagli  altri  soggetti  che  corrispondono  utili ed e' rilasciata al
percettore  entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-quater, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Motivazioni.
  Per  effetto  delle  modifiche  apportate  dal  decreto legislativo
12 dicembre  2003,  n. 344, al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la nozione di utili nell'ambito dei redditi di capitale
e'  prevista  dall'art.  44,  mentre  il  regime  di  tassazione  dei
dividendi  trova  la  sua  disciplina negli articoli 47, 59 ed 89 del
citato testo unico.
  Le  predette  modifiche  hanno comportato da un lato l'eliminazione
del  credito  d'imposta e dall'altro l'applicazione di una differente
modalita' di tassazione dei dividendi in relazione alla titolarita' o
meno  di  una  partecipazione  qualificata. Pertanto, a partire dagli
utili   percepiti   dal  1° gennaio  2004,  le  persone  fisiche  che
possiedono   una   partecipazione   non   qualificata  subiranno  una
tassazione  alla  fonte  a titolo d'imposta e non riceveranno piu' la
presente certificazione.
  Inoltre,  l'attuale  sistema  di tassazione dei redditi di capitale
prevede  l'equiparazione  agli utili dei proventi relativi a titoli e
strumenti  finanziari  di  cui all'art. 44, comma 2, lettera a) e b),
del  citato  testo  unico,  nonche'  dei contratti di associazioni in
partecipazione  e  cointeressenza  e  degli  interessi  riqualificati
dividendi  ai  sensi  dell'art.  98  del  medesimo  testo  unico.  Di
conseguenza,   si   e'  reso  necessario  inserire  nello  schema  di
certificazione una nuova sezione atta a raccogliere i predetti dati.
  Poiche'  le  nuove  disposizioni  hanno  effetto  per  i periodi di
imposta  che  hanno  inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004, il nuovo
regime  di  tassazione  dei  dividendi  e la conseguente eliminazione
della  possibilita'  di beneficiare del credito d'imposta, si rendono
applicabili  in  relazione  ai  dividendi  incassati  nel  periodo di
imposta  che  ha  inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004. La presenza
dei  dati  relativi  all'ammontare degli utili sui quali calcolare il
credito  d'imposta  nello  schema  di certificazione e' necessaria al
fine  di  consentire  il  rilascio  della  stessa  anche  ai soggetti
percettori  con  periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare,
per  i  quali  continua ad applicarsi la previgente disciplina per il
periodo  d'imposta  ancora  in  corso  alla data del 1° gennaio 2004,
fatte  salve in ogni caso le disposizioni introdotte dall'art. 40 del
decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
          Riferimenti normativi del presente provvedimento.
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n.  59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
    regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
    decreto  del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  Disciplina normativa di riferimento:
    legge  29 dicembre  1962,  n.  1745:  istituzione di una ritenuta
d'acconto  o  d'imposta  sugli  utili  distribuiti  dalle  societa' e
modificazioni  della  disciplina della nominativita' obbligatoria dei
titoli azionari;
    decreto  del Ministro delle finanze 4 febbraio 1998: introduzione
dell'obbligo di effettuare le comunicazioni previste agli articoli 7,
8,  9  e  11  della  legge  29 dicembre  1962,  n. 1745, e successive
modificazioni,  nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta,
nonche'  approvazione  dello  schema  di  certificazione  degli utili
corrisposti,   delle  eventuali  ritenute  operate  e  dell'eventuale
credito  d'imposta,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 35 del
12 febbraio 1998;
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,   e   successive   modificazioni:  disposizioni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi;
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
testo unico delle imposte sui redditi;
    decreto  legislativo  21 novembre 1997, n. 461, in base al quale,
tra  l'altro,  devono essere stabilite con decreto del Ministro delle
finanze le modalita' per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della
certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322:
regolamento    recante   modalita'   per   la   presentazione   delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto (art. 4);
    decreto  del  Presidente della Repubblica 16 aprile 2003, n. 126:
regolamento   per   la  razionalizzazione  e  la  semplificazione  di
adempimenti  tributari  in materia di imposte sui redditi, di IVA, di
scritture contabili e di trasmissione telematica (articoli 5 e 6);
    decreto-legge   30 settembre   2003,   n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326: disposizioni
urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici (art. 40);
    decreto   legislativo   12 dicembre   2003,   n.   344:   riforma
dell'imposizione  sul  reddito  delle  societa',  a norma dell'art. 4
della legge 7 aprile 2003, n. 80.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 dicembre 2004
                                                Il direttore: Ferrara