IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista la domanda presentata dal Comitato promotore tra i produttori
di  confettura  di amarene brusche di Modena, con sede in Modena, c/o
Camera  di  commercio  -  via  Ganaceto n. 134, intesa ad ottenere la
registrazione  della  denominazione  «Amarene  brusche  di  Modena  -
Marene», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
  Vista  la nota protocollo n. 67308 del 9 novembre 2004 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore tra i produttori
di  confettura di amarene brusche di Modena, ha chiesto la protezione
a  titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando
lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e
forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura,
conseguente  all'eventuale  accoglimento  della  citata istanza della
denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio
faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Amarene
brusche  di  Modena  - Marene», in attesa che l'organismo comunitario
decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine
protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Comitato promotore
tra i produttori di confettura di amarene brusche di Modena, assicuri
la  protezione  a  titolo  transitorio  e  a  livello nazionale della
denominazione  «Amarene  brusche  di  Modena  -  Marene»,  secondo il
disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo
comunitario e allegato al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Amarene brusche di Modena - Marene».