Con la circolare 18 luglio 2002, n. 3, il Ministero della salute ha
esteso,   per  finalita',  essenzialmente  conoscitive,  connesse  ad
esigenze di salute pubblica, la procedura di notifica di cui all'art.
7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, anche ai prodotti,
gia'    presenti   sul   mercato,   caratterizzati   da   ingredienti
esclusivamente  erboristici,  aventi  finalita'  salutistiche e privi
delle  finalita'  proprie  dei medicinali. In pratica, si e' trattato
dello  stesso  meccanismo  gia'  applicato  agli  integratori  a base
nutrizionale o a base di estratti vegetali addizionati con nutrienti.
  Da  quella  data, diversi provvedimenti si sono succeduti a livello
dell'Unione  europea  e  nazionale  che  modificano  in  certa misura
l'assetto  del settore degli integratori e che necessitano di attenta
considerazione    da    parte    delle   aziende   interessate   alla
commercializzazione di questi prodotti.
  In  primo luogo, con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169,
e'  stata  data  attuazione  alla  direttiva 2002/46/CE relativa agli
integratori  alimentari.  Esso definisce gli «integratori alimentari»
come prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che
costituiscono  una  fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le
vitamine  e  i  minerali,  o  di  altre  sostanze  aventi  un effetto
nutritivo  o  fisiologico,  in  particolare, ma non in via esclusiva,
aminoacidi  acidi  grassi  essenziali,  fibre  ed estratti di origine
vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate».
  In  secondo  luogo,  e'  stata  recentemente approvata la direttiva
2004/27/CE  che,  all'art.  1,  modifica la definizione di medicinale
come segue: «medicinale e'
    (i)  ogni  sostanza  o associazione di sostanze presentata/e come
avente proprieta' curative o profilattiche delle malattie umane; o
    (ii)  ogni  sostanza  o associazione di sostanze che possa essere
utilizzata   sull'uomo   o   somministrata  all'uomo  allo  scopo  di
ripristinare,   correggere   o   modificare   funzioni  fisiologiche,
esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica ovvero
di stabilire una diagnosi medica.».
  In  terzo  luogo,  e'  stata  recentemente  approvata  la direttiva
2004/24/CE  che  ha  introdotto  un  nuovo  tipo di medicinale, detto
«prodotto  medicinale tradizionale di origine vegetale». Si tratta di
«ogni  medicinale  che  contenga esclusivamente come principio attivo
uno  o piu' sostanze vegetali, oppure una o piu' sostanze vegetali in
associazione  ad  uno  o  piu'  preparati  vegetali»  che risponda ai
requisiti previsti dalla direttiva stessa.
  In quarto luogo, e' importante sottolineare che, ai sensi dell'art.
2,  della  direttiva  2004/27/CE,  in caso di dubbio, se un prodotto,
tenuto  conto  dell'insieme delle sue caratteristiche, puo' rientrare
contemporaneamente   nella   definizione   di   medicinale   e  nella
definizione   di  un  prodotto  disciplinato  da  un'altra  normativa
comunitaria,   si  applica  la  direttiva  2004/27/CE,  cioe'  quella
farmaceutica.
  La   complessa  situazione  normativa  illustrata  sopra  richiede,
ovviamente,   un   processo  di  chiarificazione  interpretativa,  da
condursi  a  livello  della  Unione  europea, che consenta un'agevole
determinazione   di  quale  normativa  sia  applicabile  ai  prodotti
vegetali  che  per  loro  natura non appartengono con chiarezza ad un
determinato  settore  (cosiddetti  prodotti  borderline)  per evitare
intralci  al  mercato  interno  e  prevenire  lo  sviluppo di aspetti
contenziosi  con  il  possibile coinvolgimento della Corte europea di
giustizia.
  La  Commissione  europea,  consapevole  di tale necessita', ha gia'
avviato   gli   opportuni   approfondimenti.   Alcuni  meccanismi  di
chiarificazione  sono  previsti  nel  prossimo futuro anche da alcune
delle  normative  citate. Infatti, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 8,
della  direttiva  2002/46/CE,  la  Commissione  europea  e'  tenuta a
produrre  entro  il  12 luglio  2007 un rapporto sull'opportunita' di
stabilire   specifiche   regole,   ivi   inclusa,   ove  appropriato,
l'elaborazione  di  liste positive di ulteriori vitamine o minerali o
di  sostanze  con effetti nutrizionale o fisiologico, accompagnata da
eventuali  proposte  di emendamenti alla direttiva medesima. Inoltre,
il  Comitato  dei  medicinali  vegetali,  istituito presso l'EMEA, e'
tenuto a stilare un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e
associazioni  di  prodotti  da  usare  nei medicinali tradizionali di
origine  vegetale;  in  detto  elenco  figurera',  per  ogni  singola
sostanza  vegetale,  l'indicazione,  la concentrazione specifica e la
posologia,  la via di somministrazione e qualunque altra informazione
necessaria  ai  fini  dell'uso  sicuro.  Il  Comitato in questione e'
tenuto altresi' a redigere monografie comunitarie sulle erbe relative
ai medicinali di origine vegetale.
  Pertanto,  si  attira  l'attenzione  sul  fatto  che, a causa degli
sviluppi  normativi  summenzionati, la procedura di notifica ai sensi
della  citata  circolare  ministeriale  18 luglio  2002, n. 3, dovra'
ripetersi  nell'ambito  del  nuovo  quadro normativo descritto. Nelle
more  dell'emanazione  di  un'apposita circolare che disciplinera' le
modalita'   della   procedura   di  notifica  ai  sensi  del  decreto
legislativo  21 maggio  2004,  n.  169,  le  aziende  sono invitate a
effettuare  un'accurata  analisi  dei  prodotti gia' commercializzati
alla  luce  del nuovo quadro normativo e ad assumere eventuali misure
necessarie.  Tutte  le  aziende  che  ritengano utili chiarimenti nel
merito  di  particolari  prodotti in commercio sono invitate a volere
trasmettere  al  Ministero,  Direzione generale sanita' veterinaria e
alimenti,  Ufficio  XII,  gli elementi informativi relativi, al fine,
ove  necessario,  dell'inoltro  di specifici quesiti alla Commissione
europea nel quadro del processo di chiarificazione in corso.
  Il  Ministero della salute, inoltre, essendo attualmente il settore
degli  integratori alimentari di competenza normativa comunitaria, ha
avviato,   in   conformita'   alle   vigenti  regole,  una  procedura
comunitaria  per  pervenire  all'adozione di una lista di vegetali il
cui  uso  deliberato  negli  integratori  alimentari  dovrebbe essere
escluso.  Un primo elenco alla base di questa proposta e' accessibile
sul  sito web del Ministero della salute «www.ministerosalute.it». Le
aziende  e chi altri siano in possesso di dati che possano portare ad
una   riconsiderazione  di  un  tale  orientamento  sono  invitati  a
trasmetterli  al  Ministero  della salute, Direzione generale sanita'
veterinaria e alimenti, Ufficio XII.
  La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 25 novembre 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia